Art. 4.
Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternita' ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternita' ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e successive modificazioni ed integrazioni.