Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6386/2022 (cui sono riuniti i procedimenti n. 1852/2023 e 1051/2024) reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni alla Via Alfieri n.30, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Rispoli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 rep. 80974 Per_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito.
Motivi in fatto ed in diritto
Con separati ricorsi - introduttivi di distinti giudizi solo successivamente riuniti – depositati rispettivamente in data 4.10.2022 , 29.3.2023 e 21.2.2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 400 2022 00031646 81000 notificatogli in data 26.8.2022 con il quale l'INPS gli intimava il pagamento della somma di € 1.403,09 a titolo di omesso versamento di contributi I.V.S. fissi, somme aggiuntive e sanzioni dovuti alla “Gestione Commercianti” relativamente al periodo dal 09/2020 al 12/2020 , avverso l'avviso di addebito n. 400 2023 00003464
61000 notificatogli in data 8.3.2023 con il quale l'INPS gli intimava il pagamento della somma di €
2024, con richiesta di versamento dei contributi dovuti alla “Gestione Commercianti “per i periodi dal 10/2021 al 12/2021 e dal 01/2022 al 09/2022.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie vantate dall'INPS eccependo innanzitutto il decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs.
26.02.1999, n. 46; nel merito poi, eccepiva la insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che avrebbero potuto giustificare la sua iscrizione nella “Gestione Commercianti”. Affermava , in proposito , di non aver mai svolto personalmente attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, atteso che, in qualità di amministratore unico della egli si Parte_2
sarebbe limitato alla mera percezione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà degli avvisi di addebito e, nel merito, perché gli stessi fossero annullati con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS ribadendo la piena legittimità della propria pretesa atteso che l'iscrizione d'ufficio del nella gestione Pt_1 previdenziale dei lavoratori autonomi commercianti, da cui sarebbe scaturita l'emissione degli AVA opposti, sarebbe avvenuta in quanto la avrebbe svolto attività di Parte_2
compravendita di beni immobili inquadrabile nel settore Terziario ed, inoltre, il fatto che il Pt_1
risultava proprietario del 100% delle quote sociali della avrebbe dimostrato Parte_2 senza alcun dubbio che egli svolgeva attività lavorativa all'interno della compagine sociale con carattere di abitualità e prevalenza. Per quanto atteneva nello specifico al procedimento 1051.24, oggi riunito, chiedeva inoltre il rigetto dell'eccezione di decadenza, poiché faceva rilevare che il credito era stato iscritto a ruolo entro i termini di legge. Chiedeva quindi il rigetto dei diversi ricorsi con rivalsa delle spese di lite .
Disposta la riunione dei separati procedimenti e sentito il ricorrente nel libero interrogatorio , all'udienza del 6 febbraio 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso .
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento . Tale conclusione non può naturalmente prescindere dalla valutazione dei precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia e che sembrerebbero negare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il socio di società che si limita a dare in locazione un immobile di sua proprietà .
Già molti anni fa una parte della giurisprudenza di merito , chiamata a decidere sul legittimo assoggettamento all'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti del socio di società di persone la cui attività esercitata concretamente riguardava in via escusiva la percezione dei proventi da locazione di immobili di proprietà , aveva risolto il contenzioso in favore del contribuente . In particolare , in una delle prime pronunce rese sul punto , veniva affermato che “ la locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce , in termini oggettivi , una modalità di godimento dei beni medesimi , non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili , ricevuti ad es. per successione ereditaria , diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente ( Trib. Torino 5 maggio 2011 n.1394) .
Sempre secondo la sopra citata giurisprudenza , in tale ipotesi , e in ogni caso in cui l'attività di una persona fisica o giuridica si risolva ed esaurisca nella locazione di beni di cui ha la piena disponibilità
“ non è ravvisabile un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082
c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi , non essendo a tal fine sufficiente – per la configurabilità , cioè , di una impresa commerciale – la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società diversa dalla società semplice e , per quanto qui interessa , da una Sas ( trib. Torino 5.5.2011 n.1394) “.
L'orientamento giurisprudenziale sopra riportato ha poi ottenuto l'avallo della Cassazione che, con l'ordinanza n.3145 del 11 febbraio 2013 , ha affermato che “ L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità .
Presupposto imprescindibile affinchè sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale , che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone , di cui il preteso contribuente è socio , si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione;
la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale
a fini previdenziali , a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio e da eventuali elementi rilevanti sul piano fiscale . La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi , quale attività di intermediazione immobiliare “. La fattispecie sottoposta alla Suprema Corte riguardava la richiesta da parte dell'INPS di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti in relazione ai redditi derivanti all'amministratrice di una società dalla locazione di un immobile di proprietà ( segnatamente di un albergo ) . E , nella specie , come abbiamo visto , la Corte ha ritenuto che l'attività di locazione di immobili di proprietà non comporta l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l'Inps .
Ed invero , la Suprema Corte sul punto ha stabilito che ove l'attività sociale si sostanzi esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà deve escludersi “ la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti , a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente “.
La mera riscossione dei canoni di un immobile dato in affitto , pertanto , non rientra nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazioni di servizi . Diversamente la locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi , quale l'attività di intermediazione immobiliare .
Tracciando un quadro di sintesi dalle considerazioni sopra effettuate se ne trae quanto segue :
-l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza dell'esercizio di attività commerciale ( requisito oggettivo ) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( requisito soggettivo ) ;
- per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi;
- la locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale , ma mero godimento degli stessi , sia che tale attività venga esercitata personalmente , sia che venga esercitata per il tramite del veicolo societario;
.- la locazione di immobili di proprietà può , tutt'al più , qualificarsi come attività commerciale solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare .
Ma se queste sono le premesse , allora dobbiamo concludere che , nel caso che ci occupa ,il ricorrente
è tenuto al pagamento dei contributi alla gestione commercianti proprio per l'attività commerciale da lui svolta .
Per spiegare tale conclusione dobbiamo necessariamente partire dall'oggetto sociale della società di cui il è socio unico . Parte_1 Dobbiamo tener presente , infatti , che nei precedenti esaminati dalla giurisprudenza di legittimità
l'attività commerciale delle società era cessata e questa si limitava a percepire i canoni di locazione dell'immobile ove in precedenza aveva svolto la propria attività . Nel caso esaminato , quindi , mancava lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale . Più specificamente , per quanto riguarda il caso esaminato con l'ordinanza del 2013 , la Cassazione evidenziava che l'attività alberghiera della società era cessata in seguito al trasferimento dell'azienda in godimento a terzi mediante contratti di affitto di azienda .
E' evidente , pertanto , che venuta meno l'attività commerciale propria di quella società , l'affitto dell'immobile configurava , non un'attività imprenditoriale , ma un mero godimento dell'immobile .
Diverso è il caso in cui , invece , l'attività imprenditoriale di una società sia rappresentata proprio dalla compravendita o dal fitto di immobili , perché in questo caso , l'affitto dell'immobile rappresenta proprio lo svolgimento dell'attività imprenditoriale per la quale la società è stata costituita e non un mero godimento dell'immobile .
E' necessario , pertanto , esaminare l'oggetto sociale della società che , come noto ,descrive le attività che la società prevede di svolgere.
Nell'oggetto è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente anche i settori merceologici interessati.
Orbene , nella specie , la visura camerale della indica quale oggetto sociale Parte_2
della società le seguenti attività : COMPRAVENDITA FITTI E GESTIONI DI IMMOBILI
INDUSTRIALI E CIVILI. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED
IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL
TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI
QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI
FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI,
GARANZIE ANCHE A FAVORE DI SOCI O DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A
SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE
CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI
OGGETTO ANALOGO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
La società , dunque , è stata costituita con il preciso scopo di compravendere immobili o anche soltanto procedere all'affitto degli stessi . Ma se così è , allora dobbiamo concludere che, dando in locazione i tre immobili di cui risulta proprietaria , la società ha dato attuazione allo scopo per il quale era sorta;
essa h svolto , in definitiva , l'attività commerciale che si era prefissa . E poco rileva che
, nel corso degli ultimi anni , non abbia effettuato ulteriori acquisti di immobili o che lasci invariati i contratti di fitto già in essere . La questione che ci occupa , infatti , non è se la Parte_2 svolga in maniera proficua la propria attività di impresa , ma unicamente se svolga l'attività di impresa per la quale è stata creata . E su questo non ci sono dubbi .
Né può essere posto in dubbio che l'attività di una società immobiliare sia qualificabile come commerciale . Nel caso che ci occupa , infatti l'immobile di proprietà della società non è strumentale all'esercizio dell'impresa ; esso , pertanto , non è stato sottratto alla sua naturale destinazione .Esso , pertanto , deve essere qualificato non già bene strumentale , ma fattore della produzione , intrinsecamente idoneo a produrre reddito e quindi destinato ad attività tipicamente commerciale .
Non è dunque configurabile una comunione di impresa , dovendosi attribuire valore decisivo , al fine di operare una distinzione netta tra comunione di godimento e società, all'esistenza o meno dell'esercizio in comune di una attività di impresa, requisito appunto ricorrente nella fattispecie.
Costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte ( v. sentenza n. 3028/2009) che l'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, e che (con più specifico riferimento alla fattispecie) nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di essa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di una impresa collettiva (nelle forme della società regolare oppure irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme dell'art. 1100 c.c. e segg., la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento (Cass. 20.2.1984 n. 1251; Cass. 10.11.1992 n. 12087; Cass.
27.11.1999 n. 13291).La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248
c.c., rappresenta infatti una situazione giuridica di contitolarità e presuppone quindi la comproprietà del bene da parte di coloro che ad essa partecipano.
Essa è caratterizzata dal fatto che oggetto del godimento, che costituisce il fine esclusivo della comunione, è il bene comune, e ciò diversamente da quel che si verifica par le società, che sono istituite per contratto (art. 2247 c.c.) e rispetto alle quali rileva l'esercizio in comune di attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti: per l'esercizio di detta attività non è invero necessaria la comunione dei beni, mentre questi sono soltanto il mezzo attraverso il quale essa viene posta in essere
(C. 82/4446, C. 79/4644, C. 79/4588 ; Cass. n. 6361/2004).
L'esistenza di una qualunque società , semplice , di persone , di capitali , regolare , irregolare , richiede infatti il concorso di un elemento oggettivo , rappresentato dal conferimento di beni o servizi , con la formazione di un fondo comune , e di un elemento soggettivo , costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale . Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale , senza del quale la società , qualsiasi società
, non può esistere ( Cass. n. 1961/2000) .
Orbene nella specie è assolutamente certo ed incontestato che è stata costituita una società a responsabilità limitata con il precipuo scopo di svolgere un'attività imprenditoriale , costituita dalla cessione a titolo oneroso del godimento di un immobile .
Tale conclusione , del resto , appare perfettamente in linea con i chiarimenti contenuti nella Circolare
INPS n. 171 del 6 novembre 2003 la quale afferma :” …. la costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi , per se stessa, manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività , in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene “.
L'opponente , pertanto , è tenuto al pagamento dei contributi nella gestione previdenziale commercianti di cui agli avvisi di addebito opposti .
L'art. 1 , comma 203 , l.n.662 del 1996 – per cui è obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti
INPS per il socio di s.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza - , infatti , per la sua ampia formulazione si riferisce non solo ad atti di natura esecutiva
, ma anche ad atti di organizzazione e direzione dell'impresa , attività , questa , distinta da quella di amministrazione in senso stretto , per la quale è pure prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 , l. n. 35 del 1995.
Nella specie , pertanto , la circostanza che il non sia amministratore della Parte_1 [...]
non vale ad escludere la sua iscrizione alla gestione commerciante con il Parte_2
conseguente obbligo di pagamento dei contributi .
Egli è il socio unico della società ed è lui a curare l'attività dell'impresa tanto è vero che , pur rimanendo invariata l'attività della società , a partire dall'anno 2011 egli è stato addirittura dipendente della stessa , occupandosi , evidentemente , delle stesse attività . Nè , ad escludere la partecipazione abituale e continuativa del ricorrente all'attività della impresa può valere la sola circostanza che sia stata attribuita ad un professionista esterno l'attività di redazione dei bilanci o , più in generale , di consulenza contabile .
Del resto , dalla visura camerale prodotta in atti emerge che la società ha scelto quale codice Ateco , il 68.20.01 , che individua proprio l'attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing , attività che impone l' iscrizione dell'imprenditore alla gestione commercianti .
Alla luce di tutto quanto sopra detto , pertanto , non si può che concludere per il rigetto della domanda
. Per quanto attiene alle spese di giudizio , tuttavia , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questione trattate e delle incertezze giurisprudenziali in materia , si reputa equa una integrale compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 6 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio