TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23966
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Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
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Ordinanza presidenziale 31 ottobre 2024
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 12 del d.lgs. 50/2016; esclusione di dolo o colpa grave nell’operato del legale rappresentante; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, palese ingiustizia, illogicità manifesta; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione; buona fede dell’operatore economico

    Il Tribunale ritiene che la falsità dichiarativa in ordine alla regolarità contributiva sia provata e incontestata. La difesa basata sulla compilazione da parte di uno stagista non esclude la responsabilità dell'imprenditore per dichiarazioni mendaci rese a causa della negligenza di soggetti di cui si avvale. La diligenza richiesta agli operatori economici nel settore dei contratti pubblici impone verifiche accurate prima di rendere dichiarazioni, indipendentemente dal DURC ricevuto, specialmente quando tra la ricezione del DURC e la dichiarazione intercorre un lasso di tempo apprezzabile. Il Tribunale prescinde dalla questione della mancata dichiarazione dell'annotazione, poiché il provvedimento sanzionatorio si fonda essenzialmente sulla falsità dichiarativa relativa alla posizione contributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23966
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23966
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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