Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 31 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23966 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2021, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Igea s.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio dell’Anac n. -OMISSIS-del 17 febbraio 2021, notificata il 25 febbraio 2021, con la quale è stata disposta nei confronti della -OMISSIS-s.r.l. l’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con conseguente interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per giorni 15 (quindici), nonché l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 500,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. AT GI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione del 18 giugno 2020 la stazione appaltante Igea s.p.a ha revocato l’aggiudicazione della procedura per la “ fornitura e il trasporto di teli di biostuoia antierosione e dei teli di geostuoia tridimensionale sintetica grimpante per la manutenzione straordinaria delle coperture delle discariche minerarie di Monteponi a cura di Igea s.p.a. ” disposta in favore dell’operatore economico -OMISSIS-s.r.l. « in ragione dell’esito negativo della comprova dei requisiti generali autodichiarati in sede di gara, di cui al DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva e al Casellario ANAC ».
2. Con comunicazione recante la stessa data, la medesima stazione appaltante ha segnalato l’accaduto all’ANAC ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, commi 10 e 13 d.lgs. n. 50/2016.
3. Con nota del 9 settembre 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha quindi comunicato all’operatore economico l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, del codice, notando:
- che al momento della compilazione del DGUE, in data 7 febbraio 2020, il legale rappresentante di -OMISSIS-s.p.a. aveva dichiarato di aver « soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali » e che tuttavia nell’ambito delle verifiche dei requisiti era emerso che l’operatore aveva un debito per irregolarità nel versamento di contributi pari a € 87.600,12 regolarizzato in una data successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- che inoltre in sede istruttoria erano emerse significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto annotate nel Casellario informatico ANAC e non dichiarate nel DGUE.
4. L’operatore economico interessato ha quindi spiegato le proprie difese innanzi ad ANAC – depositando memorie e partecipando ad apposita audizione – sostenendo, in particolare:
- che la dichiarazione sulla regolarità contributiva risultata non veritiera era stata resa in buona fede (notando al riguardo, per un verso, che la società aveva appreso dall’INPS della propria posizione di irregolarità contributiva solamente dopo aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura, e, per altro verso, che la domanda era stata compilata da uno stagista che comprensibilmente aveva fatto affidamento sulla precedente certificazione di regolarità contributiva rilasciata alla società);
- che l’annotazione rilevata dalla stazione appaltante e non dichiarata dall’o.e. era stata oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.
5. All’esito dell’istruttoria, con delibera 17 febbraio 2021, n. 144, l’ANAC ha irrogato alla -OMISSIS-s.r.l. la sanzione pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, e ha altresì disposto nei confronti dello stesso operatore economico un’annotazione interdittiva della durata di giorni 15 ai sensi dell’art. 80, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, ritenendo – in particolare – che tutte le giustificazioni addotte dall’o.e. non fossero idonee a escludere la sua responsabilità per “colpa grave” per l’acclarata e non contestata dichiarazione mendace resa in ordine al requisito della regolarità contributiva, e al riguardo sottolineando che era preciso dovere dell’operatore economico accertarsi della sua posizione di regolarità contributiva prima di rendere la dichiarazione risultata falsa.
6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la -OMISSIS- di -OMISSIS-s.r.l. ha impugnato il suindicato provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico motivo di diritto.
Segnatamente, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 12 del d.lgs. 50/2016; esclusione di dolo o colpa grave nell’operato del legale rappresentante; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, palese ingiustizia, illogicità manifesta; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione [e] buona fede dell’operatore economico », sostenendo in sintesi:
- che l’Autorità aveva errato a ritenere sussistente la colpa grave dell’operatore economico per una ritenuta falsa dichiarazione sulla regolarità contributiva resa al momento della sottoscrizione del DGUE, omettendo di considerare: a) che la dichiarazione era stata resa sulla base di un DURC positivo ricevuto in data 25 gennaio 2020; b) che l’o.e. non poteva sapere di poter avere debiti contributivi scaduti dopo quella data (non avendo ricevuto alcuna tempestiva comunicazione dall’INPS rispetto alla nuova richiesta di DURC avanzata il 27 gennaio 2020; c) che, anzi, avuto riguardo alla dinamica degli eventi, era logico ritenere che il debito INPS fosse scaduto o divenuto esigibile dopo la presentazione della domanda di partecipazione; d) che a fronte di ciò nessuna colpa poteva rinvenirsi in capo al legale rappresentante della società che aveva sottoscritto in buona fede il DGUE redatto dallo stagista della società sulla base dei documenti a sua disposizione;
- che la delibera impugnata conteneva ancora un riferimento alla presunta falsità dichiarativa relativa all’annotazione nel Casellario non dichiarata (che avrebbe però dovuto essere cancellata a seguito di apposita pronuncia giurisdizionale).
7. In data 28 aprile 2021 l’ANAC si è costituita in giudizio.
8. Con ordinanze Tar Lazio, I- quater , 29 settembre 2022, n. 7754 e 31 ottobre 2024, n. 4862 questo Tribunale ha ordinato all’ANAC il deposito di una « dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ».
9. Il 7 gennaio 2025 l’Autorità ha depositato agli atti del giudizio la documentazione relativa al procedimento di cui al presente contenzioso.
10. Con memoria del 13 gennaio 2025 l’Autorità ha quindi svolto le proprie difese, evidenziando in particolare:
- che era provato e incontestato che alla data del 7 febbraio 2020 la società non era in una posizione di regolarità contributiva;
- che la situazione contributiva della società era conoscibile (e avrebbe dovuto essere quindi conosciuta) dalla stessa a prescindere dagli esiti del DURC richiesto in data 27 gennaio 2020 e pervenuto, con esito negativo, il 20 febbraio 2020;
- che il riferimento alla mancata dichiarazione dell’annotazione era stato mantenuto in ragione del fatto che la sentenza di annullamento allegata dalla società ricorrente alle sue memorie difensive era relativa a una annotazione diversa da quella rilevata dalla stazione appaltante.
11. Con memoria del 28 febbraio 2025 la ricorrente ha insistito nelle sue domande.
12. Con memoria di replica del 24 marzo 2025, e documentazione depositata in pari data, l’Autorità resistente ha insistito negli argomenti difensivi già spiegati:
- sottolineando la diversità tra l’annotazione non dichiarata dall’o.e. e quella oggetto di annullamento con la sentenza prodotta in atti;
- evidenziando, in ogni caso, la marginalità di tale questione atteso che dal corpo motivazionale del provvedimento gravato era evidente che la ragione centrale che aveva condotto all’irrogazione delle sanzioni era la falsa dichiarazione resa con colpa grave in relazione alla falsità contributiva.
13. A seguito di tale ultimo deposito la trattazione del merito, originariamente fissata per il 4 aprile 2025, è stata rinviata per esigenze difensive manifestate dalla società ricorrente.
14. Con memoria depositata il 5 agosto 2025 la ricorrente ha articolato deduzioni difensive, sottolineando per un verso che la società non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine all’annotazione non dichiarata in sede di gara (sostenendo di averla conosciuta nel suo contenuto solo con il deposito da parte di ANAC della relativa schermata) e argomentando – in ogni caso – sull’irrilevanza della mancata dichiarazione della stessa.
15. Con memoria del 17 settembre 2025 l’ANAC ha ribadito che le considerazioni della ricorrente sulla questione della mancata dichiarazione dell’annotazione erano irrilevanti in quanto il provvedimento sanzionatorio era fondato innanzitutto sulla falsità dichiarativa relativa alla posizione contributiva.
16. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
18. Deve in primo luogo osservarsi che da una piana lettura del provvedimento sanzionatorio gravato emerge che lo stesso muove innanzitutto dal fatto che nel procedimento innanzi all’Autorità è stato « acclarato e non contestato … che il legale rappresentante dell’o.e. -OMISSIS-s.r.l. ha reso una dichiarazione mendace in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 in tema di contributi previdenziali ».
Al riguardo, deve evidenziarsi che mai (né innanzi alla stazione appaltante, né innanzi ad ANAC) la ricorrente ha provato a sostenere la propria regolarità contributiva alla data in cui ha reso la dichiarazione (il 7 febbraio 2020) e che la circostanza che a quella data la società ricorrente fosse già in una condizione di grave irregolarità contributiva risulta acclarata dal DURC rilasciato dall’INPS alla società in relazione alla richiesta effettuata in data 27 gennaio 2020 (atteso che – come dimostrano i DURC depositati in atti – le certificazioni DURC hanno « validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisc [ono] alle risultanze alla stessa data [ovvero alla data della richiesta] dell’interrogazione degli archivi »).
Tanto basta a ritenere incontestata e comunque provata la falsità dichiarativa relativa alla situazione di regolarità contributiva resa dalla ricorrente in sede di gara, sicché sono del tutto privi di pregio gli argomenti con cui il ricorrente ha sostenuto (in maniera del tutto apodittica) che sarebbe « logico ritenere che il debito INPS sia scaduto (o divenuto esigibile) dopo la presentazione della domanda di partecipazione ».
19. Tanto chiarito sulla sussistenza della falsità dichiarativa in relazione alla regolarità contributiva, il Collegio evidenzia che appaiono prive di pregio le tesi difensive con cui la ricorrente ha tentato di sostenere che l’Autorità avrebbe errato a ritenere la sussistenza della colpa grave per la predetta dichiarazione.
19.1. Al riguardo deve innanzitutto notarsi che non è utile ad elidere la responsabilità della società ricorrente la circostanza (dichiarata in sede di memorie procedimentali e poi ribadita nel ricorso) che la preparazione della documentazione era stata demandata a uno stagista, tenuto conto che la predisposizione delle dichiarazioni di gara da parte di un ausiliario non esclude di per sé la responsabilità dell’imprenditore per il contenuto delle stesse, in quanto:
- è espressione della diligenza richiesta all’imprenditore l’avvalersi di una struttura idonea a garantire che la partecipazione alle gare d’appalto avvenga nel rispetto della legge, con conseguente responsabilità dello stesso, in termini di colpa grave, per le dichiarazioni mendaci rese a causa della negligenza dei soggetti di cui si avvale per predisporre documenti e dichiarazioni (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, VI, 15 novembre 2010, n. 8054);
- è stato notato che « l’accertata omissione delle verifiche esigibili in base all’ordinaria diligenza legittima l’Autorità del tutto ragionevolmente, a formulare l'imputazione in termini di colpa grave atteso che il criterio indicato dall’art. 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006 (oggi riprodotto dall’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016), specifica che la colpa grave (così come il dolo) può essere desunta dalla rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, con ciò evidenziando un concetto di “colpa” declinato unicamente sull'effetto e sulla portata della condotta in esame » (cfr. Tar Lazio, I, 11 settembre 2018, n. 9266 e Consiglio di Stato, VI, 2 febbraio 2015, n. 468).
19.2. Sotto altro profilo, non appare idonea a dimostrare l’insussistenza della colpa grave il fatto che la società ricorrente abbia reso la propria dichiarazione alla luce di una certificazione DURC ricevuta in data 25 gennaio 2020 (e quindi dodici giorni prima della data in cui è stata resa la dichiarazione falsa).
In disparte ogni altra considerazione sul fatto che il predetto DURC riguardava una richiesta effettuata il 27 settembre 2019, deve infatti notarsi che il peculiare livello di diligenza che è richiesto agli operatori economici che operano nel delicato settore dei contratti pubblici imponeva alla società ricorrente di svolgere, prima di compilare il DGUE, accurate e puntuali verifiche (anche consultando professionisti dotati di specifica competenza) in ordine alla sua posizione contributiva alla data in cui ha rilasciato la dichiarazione (che poi è risultata non veritiera).
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « nell’ambito di un settore sensibile quale è per definizione quello dei contratti pubblici, gli operatori economici devono importare il loro operato ad un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco, sì da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza» ( cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 30 ottobre 2024, n. 19104, 26 febbraio 2024, n. 3726 e 28 giugno 2023, n. 10876) e va ricordato che già in altre occasioni questo Tar ha evidenziato che in relazione agli obblighi contributivi gli operatori che partecipano alle gare possono e devono attivarsi « autonomamente o con l’ausilio dei professionisti di cui [gli stessi] , nell’adempimento dell’ordinaria diligenza, ha [nno] il dovere di avvalersi)» per il puntuale calcolo e per il tempestivo pagamento di quanto dovuto (così Tar Lazio, I- quater , 13 febbraio 2023, n. 2420, confermata da Consiglio di Stato, V, 27 ottobre 2023, n. 9276; pronuncia – quest’ultima – nella quale il giudice d’appello ha chiarito che non si può predicare che l’irregolarità contributiva « possa derivare solo nel caso in cui venga rilasciato un DURC negativo, atteso che, come si è detto, l’obbligazione contributiva è dovuta al momento in cui scadono i termini per l’adempimento» ).
In aggiunta a quanto sopra, è poi appena il caso di sottolineare:
- per un verso, che nel caso di specie tra la data di ricezione del DURC su cui la società sostiene di aver fatto incolpevolmente affidamento e quella in cui è stata resa la dichiarazione è trascorso un apprezzabile lasso di tempo (circostanza che rende ancor più evidente come l’operatore economico non potesse esimersi da puntuali verifiche sulla sua condizione contributiva prima di rendere la dichiarazione);
- per altro verso, che la ricorrente non ha in alcun modo dedotto alcunché in ordine alla natura della grave irregolarità contributiva che è stata acclarata sussistere alla data del 27 gennaio 2020, omettendo di svolgere alcun argomento sulle ragioni per cui al momento in cui ha reso la dichiarazione non avrebbe in alcun modo potuto essere a conoscenza, utilizzando lo specifico livello di diligenza normalmente richiesto agli operatori del settore, della sopravvenuta insorgenza di debiti contributivi rispetto alla precedente posizione di regolarità contributiva attestata dall’INPS.
19.3. Da ciò la correttezza di quanto ritenuto dall’Autorità in ordine al fatto che la dichiarazione falsa resa dalla società ricorrente in relazione alla propria posizione di regolarità contributiva sia dipesa da una condotta gravemente negligente.
20. Quanto sopra appare sufficiente a sorreggere il provvedimento sanzionatorio gravato che – così come già accennato supra e ribadito più volte da ANAC – deve ritenersi sia stato fondato dall’Autorità essenzialmente sulla falsità dichiarativa resa dalla ricorrente in relazione alla posizione di regolarità contributiva, e ciò avuto riguardo:
- all’ampio spazio che nel testo della motivazione è dato alle ragioni per cui doveva essere ritenuta sussistente la falsità dichiarativa in relazione al regolare adempimento degli obblighi contributivi (cfr. provvedimento gravato, pagg. 3-4);
- al fatto che le argomentazioni relativamente all’elemento soggettivo sono state svolte con particolare se non esclusivo riferimento alla predetta dichiarazione, avendo l’Autorità precisato che « nella valutazione del profilo psicologico … occorre rilevare il difetto di diligenza da parte del legale rappresentante rispetto alla regolarità degli adempimenti contributivi solo tardivamente sanati» (cfr. provvedimento gravato, pag. 4);
- alla circostanza che dopo aver richiamato il profilo di falsità dichiarativa legato alla mancata dichiarazione dell’annotazione, l’Autorità ha evidenziato che in ogni caso restava « acclarato e non contestato … che il legale rappresentante dell’o.e. [avesse] reso una dichiarazione mendace in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 in tema di contributi previdenziali» (cfr. provvedimento gravato, pag. 5);
- alla non particolare entità delle sanzioni inflitte (che appaiono commisurate alla punizione di una singola condotta di falso).
Circostanze quelle sopra evidenziate che consentono al Collegio di prescindere da ogni considerazione sulla questione della mancata dichiarazione dell’annotazione del 2017.
21. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso va rigettato.
22. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
AT GI ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GI ME | CC VO |
IL SEGRETARIO