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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2076 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui chiedeva la Parte_1
restituzione dell'importo di € 13095,44, dovuta ad un ricalcolo dell'assegno sociale, in
Pagina 1 virtù delle dichiarazioni dei redditi presentate, con riferimento agli anni 2019, 2020,
2021.
CP_ si costituiva in giudizio ammettendo l'errato calcolo per gli anni 2020 e 2021,
ragione per cui nulla il ricorrente doveva;
eccependo la correttezza dei calcoli per l'anno
2019.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere per gli anni 2020 e
CP_ 2021, per come riconosciuto da
Va pertanto preso in considerazione l'anno 2019.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. sent. n. 5606/2023), ha sancito che - premesso che gli indebiti assistenziali vanno tenuti distinti da quelli previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13 - la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c., atteso che, come già ritenuto in precedenza (vds Cass. sent. n. 28771/2018 e ord. n. 13223/2020), “ in tema di indebito
assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei
presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Nel caso di specie, la
corte territoriale (omissis) ha accertato da un lato che l' almeno dal 2011 CP_1
Pagina 2
conosceva i redditi del pensionato (rientranti nei limiti per beneficiare della prestazione
in questione) e dall'altro lato che solo nel 2015 vi è stato l'accertamento delle
ripetibilità della prestazione erogata in precedenza in ragione del superamento dei
limiti di reddito.”. (v anche ord. n. 12608 resa in data 25 giugno 2020).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la stessa Corte di Cassazione ha affermato (cfr. Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019)
che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato“ (vds anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 a mente della quale 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto,
dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei
Pagina 3 predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione)
Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto, ove si discute sul superamento del prescritto limite di reddito, va sottolineato dunque che - ai fini della ripetizione (cfr.
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) è il “dolo comprovato dell'accipiens”
l'elemento idoneo a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo. Di conseguenza,
salvo il caso di dolo comprovato, la ripetizione dell'indebito è consentita soltanto a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (cfr. Cass.
Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Del resto, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' , come nel caso di specie. CP_1
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
In virtù delle considerazioni svolte le prestazioni erogate al ricorrente debbono ritenersi ripetibili soltanto a decorrere dal provvedimento che ha accertato e comunicato l'indebito (risalente al 1settembre 2021), e pertanto nulla è dovuto con riferimento all'anno 2019.
CP_ Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, essendo il provvedimento di successivo alla notifica del ricorso introduttivo e, sulla scorta delle motivazioni di cui sopra, in
CP_ virtù del principio di soccombenza virtuale, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Pagina 4 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop OT.
CO TE:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli anni 2020 e 2021.
2) Accoglie il ricorso con riferimento all'anno 2019 e conseguentemente dichiara il
CP_ diritto del ricorrente a trattenere le somme erogate da
CP_ 3) Condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute
CP_ 4) Condanna al rimborso il favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 1800,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute,
da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 4.11.2025
Il Giudice Gop
OT CO TE
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2076 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui chiedeva la Parte_1
restituzione dell'importo di € 13095,44, dovuta ad un ricalcolo dell'assegno sociale, in
Pagina 1 virtù delle dichiarazioni dei redditi presentate, con riferimento agli anni 2019, 2020,
2021.
CP_ si costituiva in giudizio ammettendo l'errato calcolo per gli anni 2020 e 2021,
ragione per cui nulla il ricorrente doveva;
eccependo la correttezza dei calcoli per l'anno
2019.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere per gli anni 2020 e
CP_ 2021, per come riconosciuto da
Va pertanto preso in considerazione l'anno 2019.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. sent. n. 5606/2023), ha sancito che - premesso che gli indebiti assistenziali vanno tenuti distinti da quelli previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13 - la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c., atteso che, come già ritenuto in precedenza (vds Cass. sent. n. 28771/2018 e ord. n. 13223/2020), “ in tema di indebito
assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei
presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Nel caso di specie, la
corte territoriale (omissis) ha accertato da un lato che l' almeno dal 2011 CP_1
Pagina 2
conosceva i redditi del pensionato (rientranti nei limiti per beneficiare della prestazione
in questione) e dall'altro lato che solo nel 2015 vi è stato l'accertamento delle
ripetibilità della prestazione erogata in precedenza in ragione del superamento dei
limiti di reddito.”. (v anche ord. n. 12608 resa in data 25 giugno 2020).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la stessa Corte di Cassazione ha affermato (cfr. Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019)
che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato“ (vds anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 a mente della quale 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto,
dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei
Pagina 3 predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione)
Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto, ove si discute sul superamento del prescritto limite di reddito, va sottolineato dunque che - ai fini della ripetizione (cfr.
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) è il “dolo comprovato dell'accipiens”
l'elemento idoneo a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo. Di conseguenza,
salvo il caso di dolo comprovato, la ripetizione dell'indebito è consentita soltanto a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (cfr. Cass.
Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Del resto, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' , come nel caso di specie. CP_1
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
In virtù delle considerazioni svolte le prestazioni erogate al ricorrente debbono ritenersi ripetibili soltanto a decorrere dal provvedimento che ha accertato e comunicato l'indebito (risalente al 1settembre 2021), e pertanto nulla è dovuto con riferimento all'anno 2019.
CP_ Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, essendo il provvedimento di successivo alla notifica del ricorso introduttivo e, sulla scorta delle motivazioni di cui sopra, in
CP_ virtù del principio di soccombenza virtuale, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Pagina 4 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop OT.
CO TE:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli anni 2020 e 2021.
2) Accoglie il ricorso con riferimento all'anno 2019 e conseguentemente dichiara il
CP_ diritto del ricorrente a trattenere le somme erogate da
CP_ 3) Condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute
CP_ 4) Condanna al rimborso il favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 1800,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute,
da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 4.11.2025
Il Giudice Gop
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