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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
UR Di Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2109 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 23, C.F: , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.08.1961 ed ivi residente in [...], , e C.F._2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 1, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Angelini C.F._3
(C.F.: ), e dall'Avv. Luca Angelini (C.F.: C.F._4
), con studio in via Manzoni n. 16, giusta procura allegata C.F._5 all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, nato il [...] A Cles (TN), residente a [...]
Scuole n. 19, C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea C.F._6
Callegari del Foro di Trento C.F. , giusta delega allegata alla C.F._7 comparsa di costituzione e di risposta CONVENUTO
(C.F. ) nata a Cles (TN) in [...] Controparte_4 C.F._8
07.08.1973 e residente in [...], Controparte_5
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente in [...]C.F._9
(TN), Via del Monte n. 2/A, rappresentatati e difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi
(Codice Fiscale con Studio in Cles (TN), Via C.A. Martini n. C.F._10
21, in via disgiunta tra loro, presso i quali hanno eletto domicilio, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c. III c.p.c, ed allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CP_6
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._11 Controparte_7 residente in [...], C.F.: , nata a C.F._12 CP_8
Trento il 20.08.1951 e residente in [...], C.F.:
C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, le parti concludevano nel seguente modo:
Conclusioni di parte attrice: come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. del 5 giugno
2023, dal seguente contenuto: “
1. accertare il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1,
589/2 e 590 e la p.f. 4318 2. accertare il confine tra la p.f. 4318 Parte_2 Parte_2
e la p.f. 591 3. disporre l'apposizione dei termini a detti confini;
4. Parte_2 Parte_2 inibire a di invadere e occupare stabilmente la p.f. 4318; 5. inibire a CP_3
di invadere e occupare le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles e CP_3
Pag. 2 di 20 comunque di transitare sulle stesse;
6. condannare a rimuovere piante e CP_3 qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 C.C. Cles e sulle pp.ff. 579, 588,
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles;
7. condannare ex art. 614-bis c.p.c. a CP_3 pagare agli attori la somma di euro 50,00, o la diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto 6; 8. respingere le domande riconvenzionali del convenuto , in quanto inammissibili e CP_3 comunque infondate;
9. spese e compensi rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM 55/14, CNPA ed IVA”.
Conclusioni del convenuto : come da comparsa di costituzione e di CP_3 risposta e, in via istruttoria, come da memoria ex articolo 183 c.p.c., dai rispettivi seguenti contenuti: “Nel merito:- respingersi le domande formulate nei suoi confronti e numerate delle conclusioni avversarie sub 4., 5., 6. e 7.; - accertare il confine tra la p.f.
591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C. Cles con l'apposizione dei termini;
in via convenzionale - qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che
utilizza per il transito parte pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles CP_3 accertarsi e dichiararsi e successivamente ordinarsene l'intavolazione l'esistenza della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo meccanico (sia civile che agricolo) utile e necessario alla coltivazione dei fondi, per la larghezza di tre metri o per la diversa larghezza secondo gli usi utilizzata per il transito dei mezzi agricoli per le operazioni colturali, a favore delle pp.ff. 591 e 604 Cles di proprietà di e a Pt_2 CP_3 carico delle pp.ff. attoree su cui risultasse esercitato il transito, a seguito del passaggio esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato, sul percorso esistente e utilizzato;
- qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di occupano in parte la p.f. 4318 CP_3 Pt_2
e/o pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 accertarsi e dichiararsi
[...] Parte_2
l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della parte di fondo occupato dalle piante medesime per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di si trovano a distanza CP_3 dal confine con la p.f. 4318 C.C. Cles e/o con le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C.
Pag. 3 di 20 inferiore a quella di legge accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenerle in quella posizione per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
- con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CNPA”; “1) Vero che CP_3
[...
utilizza da oltre vent'anni per il transito a piedi e con i mezzi meccanici necessari alle operazioni colturali la strada esistente in loco (come da foto documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) per raggiungere le pp.ff. 591 e 604 C.C. Cles di sua proprietà. 2)
Vero che le piante poste a dimora nel fondo le pp.ff. 591 di (come da foto CP_3 documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) si trovano nell'attuale posizione da oltre vent'anni”.
Conclusioni dei convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Trento, contrariis reiectis: - NEL MERITO: si aderisce per quanto di ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato in narrativa, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C., con riserva di miglior specificazione delle conclusioni medesime all'esito della costituzione di tutti i convenuti
e dei chiarimenti necessari da parte degli attori;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi a provare, anche a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi con riserva di successiva capitolazione, di integrazione e di indicazione del nominativo dei testi e di ogni altra richiesta istruttoria ai richiedendi termini ex art. 183 C.P.C.; si chiede altresì di essere ammessi a dedurre, produrre, provare, modificare e/o specificare tutto quanto dovesse rendersi necessario in relazione all'atteggiamento processuale assunto dalle controparti;
IN OGNI CASO: - con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 147/2022 solo in caso di contestazione avversaria delle posizioni degli odierni convenuti qui costituiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08-09-
2022, gli attori , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_9 convenivano in giudizio i convenuti rappresentando che: è proprietario Parte_1
Pag. 4 di 20 delle pp.ff. 588, 589/1, 589/2, 590 in P.T. 4 nonché comproprietario, con le Parte_2 sorelle e per la quota di 1/3 ciascuno, della Controparte_1 Controparte_9
p.f. 579 in P.T. 64 C.C. Cles;
che tali terreni, coltivati a frutteto, confinano verso sud con la p.f. 4318 in P.T. 1065 C.C. Cles;
che tale p.f. costituisce una stradina consortale di cui sono comproprietari, con quote uguali, i proprietari pro tempore delle seguenti realità: pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 604, 608/1, 608/3, 608/4, 618/1, 618/2,
619 e p.ed. 1210 in Cles;
che, segnatamente, comproprietari della consortale p.f. Pt_2
4318 sono i Sig.ri , e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
e Andrea, , e che, sul lato Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_8 opposto della proprietà la stradina consortale confina con le pp.ff. 608/1 e Parte_1
606/1 (di proprietà degli eredi di ) e con la p.f. 591 (di proprietà di Persona_1
), terreni tutti quanti coltivati a meleto;
che la situazione di incertezza dei CP_3 confini (come emergente dal tratto evidenziato in giallo nell'estratto mappa prodotto) era tra la proprietà e la stradina consortale p.f. 4318 e tra la stradina Parte_1 consortale p.f. 4318 e le pp.ff. 608/1, 606/1 (di ) e 591 (di ); Persona_1 CP_3 che tale incertezza era conseguenza della condotta tenuta da parte del Sig. , CP_3 il quale, nella coltivazione della sua campagna, transitava, non solo attraverso la p.f.
4318, ma anche sulla proprietà attorea, con occupazione, altresì, con piante e manufatti, sia della stradina in questione, sia degli stessi terreni in proprietà Parte_1
Alla luce di quanto evidenziato, gli attori hanno, pertanto, avanzato le richieste come in epigrafe riportate.
Si è costituito il convenuto il quale si è associato alla domanda di CP_3 accertamento del confine tra la p.f. 591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C.
Cles con l'apposizione dei termini;
ha contestato di esercitare il transito, oltre che consortile p.f. 4318 C.C. Cles, anche sulle proprietà attoree, nonché di aver occupato con piante e manufatti la stradina consortile e i terreni degli attori;
ha, ancora, rappresentato di transitare sulla stradina consortile in questione e, segnatamente, sul tracciato esistente, da circa 20 anni;
ha, poi, aggiunto che le piante, esistenti in loco, sarebbero state da lui messe a dimora oltre vent'anni fa e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di accertamento di un differente confine, lo stesso era divenuto titolare del
Pag. 5 di 20 diritto di servitù di passaggio, anche sulla parte di terreno eventualmente occupata, per avvenuto decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione di tale diritto, nonché titolare del diritto di proprietà, sempre per intervenuta usucapione, della parte di fondo occupata dalle piante.
In ragione dei fatti esposti ha, dunque, domandato di: “respingersi le domande formulate nei suoi confronti e numerate delle conclusioni avversarie sub 4., 5., 6. e 7.; - accertare il confine tra la p.f. 591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C. Cles con l'apposizione dei termini;
- in via convenzionale - qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che utilizza per il transito parte pp.ff. 579, 588, CP_3
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles accertarsi e dichiararsi e successivamente ordinarsene
l'intavolazione l'esistenza della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo meccanico (sia civile che agricolo) utile e necessario alla coltivazione dei fondi, per la larghezza di tre metri o per la diversa larghezza secondo gli usi utilizzata per il transito dei mezzi agricoli per le operazioni colturali, a favore delle pp.ff. 591 e 604 Cles Pt_2 di proprietà di e a carico delle pp.ff. attoree su cui risultasse esercitato il CP_3 transito, a seguito del passaggio esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato, sul percorso esistente e utilizzato;
- qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di CP_3 occupano in parte la p.f. 4318 e/o pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 Parte_2 Pt_2 accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà
[...] della parte di fondo occupato dalle piante medesime per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di si CP_3 trovano a distanza dal confine con la p.f. 4318 C.C. Cles e/o con le pp.ff. 579, 588,
589/1, 589/2 e 590 C.C. inferiore a quella di legge accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenerle in quella posizione per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
- con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CNPA”.
Si sono costituiti i convenuti e i quali hanno Controparte_4 Controparte_5 rappresentato che la situazione dei luoghi era ben descritta dalla planimetria elaborata
Pag. 6 di 20 sulla base dell'estratto mappa;
che altrettanto esplicativa risultava essere l'ortofoto con sovrapposizione catastale tratta dal sistema geologico della PAT, reperibile on line e risalente alla condizione dei luoghi nel 2015; che, da quest'ultima, emergeva, in particolare, la consueta, invero minima, discrasia tra la restituzione catastale del confine sui luoghi e i segni apparenti sul terreno;
che, da detta documentazione tecnica, si evinceva come la consortela p.f. 4318 rappresentasse una strada e come la stessa costituisse in effetti una viabilità interpoderale perfettamente visibile (i.e. apparente), che risulta essere tale da tempo immemore;
che la vertenza afferiva, dunque, ai soli rapporti di conflittualità intercorrenti tra gli attori e il convenuto;
che i CP_3 medesimi, invece, erano stati citati in quanto semplici litisconsorti necessari, poiché consortali della p.f. 4318 C.C., attraverso la quale accedevano in quanto, a loro volta, comproprietari (pro tempore) per ½ ciascuno indiviso delle pp.ff. 608/1-618/1-619 e p.ed. 1210.
I predetti hanno, dunque, concluso aderendo, nel merito, “per quanto di ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato in narrativa, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C., con riserva di miglior specificazione delle conclusioni medesime all'esito della costituzione di tutti i convenuti
e dei chiarimenti necessari da parte degli attori”.
Nella memoria ex articolo 183 comma VI, n. 1, c.p.c., gli attori hanno rappresentato l'operata modifica dello stato dei luoghi, da parte del convenuto , nelle CP_3 more del presente giudizio, evidenziando, in particolare, che, nel corso dei lavori di reimpianto del suo frutteto, il predetto aveva modificato il profilo del terreno e invaso ulteriormente la consortale p.f. 4318 e la proprietà aggravando quella Parte_1 situazione di promiscuità di possesso, dal medesimo già causata, che aveva determinato l'incertezza riguardo ai confini. Nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato le circostanze nuove sopra indicate, CP_3 rappresentando, piuttosto, di avere effettuato dei necessari lavori di reimpianto, ma di non avere alterato i luoghi relativamente alle domande per cui è causa.
Pag. 7 di 20 Con la memoria ex articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c., le convenute ed Controparte_4
Andrea hanno puntualizzato, sulla base della precisazione attorea di cui al verbale dd.
11.01.2023 (“precisa come non sia oggetto di causa il confine tra la pf 4318 e le ppff
608/1 e 606/1 di proprietà dei signori ), che quanto dedotto al paragrafo 5 a CP_4 pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta (cioè, che “la stradina in questione è sempre stata materialmente rappresentata da ciò che fisicamente appare”) si riferisse esclusivamente al tratto di detta stradina confinante con le predette pp.ff. 608/1 e 606/1 di proprietà per quanto di interesse. Hanno, infine, aderito “per quanto di CP_4 ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato nella presente memoria e in sede di costituzione, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C.”, con condanna alle spese di lite “solo in caso di contestazione avversaria delle posizioni degli odierni convenuti qui costituiti”.
La contumacia dei convenuti, non costituitisi nel presente giudizio, è stata dichiarata all'udienza del 11-01-2023.
La causa è stata istruita con la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio avente il seguente quesito: “dopo aver preso visione dei luoghi - dei quali va effettuata congrua documentazione, anche fotografica - degli atti di causa, dei documenti di proprietà, delle mappe catastali e di ogni altro elemento o documento ritenuto utile alla sua indagine, accerti: Lo stato attuale dei luoghi;
Il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1,
589/2 e 590 C.C. Cles e la p.f. 4318 C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 C.C.
Cles e la p.f. 591 C.C. Cles, in relazione allo stato dei luoghi, ai rispettivi titoli di provenienza (se presenti), ad antichi segni rappresentativi di delimitazione o - in caso di loro mancanza o insufficienza o, ancora, di intervenuta successiva loro modificazione - in relazione alle risultanze delle mappe catastali;
Le porzioni di terreno eventualmente occupate dal convenuto , tenuto conto dei superiori CP_3 accertamenti, di tutta la documentazione versata in atti e di eventuali modifiche rilevanti apportate allo stato dei luoghi, individuando, in particolare, l'eventuale non conformità del tracciato esistente e di quello attuale, l'epoca approssimativa della modifica, nonché, laddove presenti, la collocazione di manufatti (paletti) e di piante di proprietà convenuta rispetto all'accertato confine;
Proceda, altresì, all'apposizione di
Pag. 8 di 20 termini lapidei”. Il Giudice ha, inoltre, riservato ogni decisione sulla rilevanza delle prove orali richieste dalle parti all'esito degli accertamenti peritali.
All'esito dell'udienza del 09-10-2024, è stato disposto un richiamo del ctu nominato per rispondere in maniera integrale al quesito n. 3) nella parte relativa alle “eventuali modifiche rilevanti apportate allo stato dei luoghi” ed è stata, altresì, ammessa la prova orale articolata da parte attrice in memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c.
All'udienza del 11-12-2024, è stata assunta la prova orale di parte attrice e, al termine di tale assunzione, è stato disposto un richiamo del CTU per il completamento delle operazioni di apposizione dei termini lapidei secondo le modalità indicate nel predetto verbale.
All'udienza del 18-06-2025, le parti hanno concluso come da indicato in verbale. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
……………………..
Orbene, ciò posto nei fatti, deve preliminarmente osservarsi che nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro.
Peraltro, va rimarcato che l'incertezza alla cui eliminazione è diretta l'azione di regolamento può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà (in tal senso si veda Cassazione civile sez. II, 18 aprile 1994, n. 3663).
L'incertezza della linea di confine, dunque, può ben sussistere anche in presenza di un confine già materializzato sui luoghi, ogni qual volta una delle parti in causa contesti che tale confine apparente corrisponda a quello reale.
Data la natura dell'azione di vindicatio duplex incertae partis, caratterizzata dall'onere di entrambe le parti di indicare gli elementi utili all'accertamento, in tema di
Pag. 9 di 20 regolamento di confine vige, pertanto, il principio secondo il quale il giudice è svincolato dalla regola actore non probante reus absolvitur e deve quindi determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli atti traslativi della proprietà.
Tale principio deve, però, essere necessariamente coordinato con l'altro principio della disponibilità delle prove sancito dall'art. 115 cod. proc. civ., il quale va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti nel senso che, ove queste non deducano le prove dirette a tale accertamento, non può egli provvedervi d'ufficio sostituendo la propria iniziativa a quella (mancata) degli interessati (in tal senso Cassazione civile sez. II, 12 marzo 1997, n. 2204).
Al fine di determinare il confine tra fondi, pertanto, il Giudice, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d'importanza (salvo per le indicazioni, solo sussidiarie delle mappe catastali), non può, tuttavia, prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali (in tal senso si veda, ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 21 maggio 1997, n. 4508 e Cassazione civile sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12742).
Orbene, nel caso di specie, stante l'impossibilità di individuare, sulla base degli altri criteri sopra richiamati, gli effettivi confini, si ritiene di dovere avvalersi del metodo di accertamento indicato dal CTU il quale ha, in particolare, proceduto “con il posizionamento dei vertici delle particelle lungo la strada oggetto di contestazione, impiegando uno strumento di posizionamento GNSS per la lettura delle coordinate di mappa” e con lo scopo “di fornire una prima ricognizione di come la mappa georeferenziata si poneva esattamente sul territorio e verificare così quali fossero le
Pag. 10 di 20 discordanze tra i confini”. Il rilievo è, poi, proseguito “con il rilevamento degli elementi noti sul territorio, come picchetti in legno, cippi lapidei, canali di irrigazione e altro, utili nella fase successiva per confrontare con precisione la mappa allo stato dei luoghi
e confermare la posizione più verosimile della strada sul terreno”. Le operazioni di rilievo si sono concluse “con sorvolo dell'intera area mediante l'utilizzo di un drone, al fine di ottenere una panoramica aerea di supporto al CTU, per acquisire ulteriori dati topografici e per dare una rappresentazione reale dei luoghi nella fase espositiva”.
Infine, l'esperto nominato ha proceduto “con l'elaborazione dei dati rilevati (punti
GNSS e ortofoto), grazie ai quali è stato possibile operare una rototraslazione della mappa catastale per renderla più verosimile allo stato dei luoghi, facendo coincidere i vertici o le linee di confine della mappa agli elementi rilevati sul terreno”. In questo modo la mappa è stata fissata ai riferimenti riscontrati e, di conseguenza, sono state ricavate le coordinate georeferenziate dei vertici di confine, riportate nell'elaborato planimetrico [allegato 1], dove, con linea tratteggiata di colore arancione, è stato rappresentato il confine della strada rilevato e con colore blu la linea di mappa con i rispettivi vertici di confine.
Il CTU ha, inoltre, chiarito che “la strada, rappresentata dalla p.f. 4318 C.C. Cles, è un tratturo di campagna che dà accesso ai campi coltivati a frutteto e si sviluppa sul terreno in pendenza con direzione est – ovest. Si imbocca dalla strada comunale via del Monte e sale lungo un primo tratto a fianco della p.f. 579, per poi proseguire costeggiando sul lato nord le pp.ff. 590 -589/2 -589/1 - 588 e sul lato sud la p.f. 591. La strada termina nella parte alta verso ovest e si incrocia con l'altra strada di campagna rappresentata dalla p.f. 4316. Il tratto oggetto di controversia riguarda la parte finale dove la pista all'interno della p.f. 591 forma una serie di curve che modificano il tracciato originario della strada”.
Riguardo, poi, all'utilizzo degli ulteriori criteri per la determinazione dei confini, come anche richiamati nell'ordinanza di incarico delle operazioni peritali, il predetto consulente ha escluso la possibilità di utilizzazione dei medesimi, e ciò, sia per l'assenza, presso l'ufficio del catasto di Cles, di abbozzi o tipi di frazionamento riguardanti la p.f. 4318, strada di formazione risalente all'epoca d'impianto della mappa
Pag. 11 di 20 catastale (intorno alla metà del 1800), sia in assenza di ulteriori elementi noti ed utili per l'accertamento per cui è causa. Così pervenendo alla conclusione che “in mancanza di misure certe da utilizzare per la determinazione dei confini della strada in questione,
l'uso della mappa catastale si è rivelato il solo strumento da adottare” e che, inoltre,
“Analizzando la mappa storica sovrapposta alla mappa attualizzata sulle stesse coordinate georeferenziate, si può notare una buona corrispondenza, che permette di considerare la mappa attualizzata come strumento utile, in assenza di elementi noti, per la riconfinazione della strada sul terreno”.
Riguardo, poi, alla documentazione, trasmessa da parte del CTP di parte convenuta, geometra il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato come questa Per_2 documentazione non abbia fornito elementi tali da determinare una sostituzione del metodo adottato, trattandosi, quelli prodotti, di frazionamenti afferenti alcune particelle site intorno alla stradella e, segnatamente, il frazionamento 1908, 1910, 1920, 1958 e
1986, e che, di questi documenti, soltanto i frazionamenti del 1910 e del 1986 fornirebbero misure direttamente interessanti la p.f. 4318, e riguardanti le pp.ff. 591,
594 (ora /1 e /2) e 595, e che, ciò nonostante, le misurazioni risulterebbero essere insufficienti per la definizione dei confini della parte in causa.
Per altro l'esperto nominato, ha anche evidenziato che la verifica dei confini nella zona bassa della strada 4118 C.C. Cles, pur non essendo oggetto di quesito, avrebbe consentito di attestare ulteriormente il corretto procedimento adottato per la rototraslazione della mappa da parte dello stesso, “che viene confermato dai punti n.
201 nella misurazione del CTU e dal punto n. 118 del rilievo del geom. oltre CP_4 ad individuare nella “parte bassa” una serie di punti battuti da quest'ultimo che si attestano sui confini di mappa, come ad esempio i punti n. 175, 137, 129 e altri”.
Il CTU, inoltre, rispondendo alle osservazioni del CTP, geometra ha posto Per_2 in evidenza che la canaletta non sarebbe rilevante ai fini dell'accertamento dei confini, atteso che la stessa sarebbe un manufatto di più recente formazione rispetto, invece, alla strada p.f. 4318 riportata nella mappa d'impianto e la cui datazione sarebbe risalente ai primi dell'800, senza alcuna indicazione, inoltre, nelle mappe di riferimento, ed, in
Pag. 12 di 20 particolare, in quella storica (come, invece, avvenuto per il canale posto ad ovest). Per altro utilizzando il rilievo del geom. per un confronto, il CTU ha anche Per_2 riscontrato delle discrepanze nella ricostruzione dei confini della strada in questione,
“come ad esempio il confine con la p.f. 589/1 che lo definisce con una lunghezza visibilmente maggiore rispetto alla mappa e pone i vertici A13 e A14 ben oltre quelli catastali”. Il CTU ha, ancora, ribadito che “la ricostruzione dei confini mediante la sovrapposizione della mappa catastale, come peraltro già affermato precedentemente nella presente relazione, si è rivelato il solo strumento da utilizzare. La ricerca condotta presso il Catasto di Cles per accertare la presenza di documenti storici, che riportassero misure precise e specifiche della strada per la sua ricostruzione dei confini, non ha dato esito positivo”; che l'abbozzo di campagna n. 09/1910 riporta due misure che interessano la strada p.f. 4318, utilizzate per il frazionamento delle pp.ff.
591, 494 e 595, pur sempre discostantesi, tuttavia, in maniera significativa, dalla mappa storica;
che anche il canale irriguo, pure evidenziato dal geom. non CP_4 troverebbe riscontro nella documentazione storica (mappa storica, abbozzi di campagna, documenti, iscrizioni nelle partite tavolari ecc.), tale da identificarlo come elemento inconfutabile e utile nella ricostruzione dei confini. “Potrebbe infatti essere stato costruito lungo la strada ma non necessariamente come elemento di marcatura dei confini di proprietà, essendo la p.f. 4318 di proprietà pro tempore delle particelle fondiarie confinanti”. Tal ché deve comunque ritenersi che l'esperto nominato ha compiutamente risposto a tutte le osservazioni sollevate dal CTP del convenuto e che gli accertamenti cui lo stesso è pervenuto siano immuni da vizi logici CP_3
e giuridici.
Alla luce di quanto esposto - in conformità agli accertamenti peritali - può pertanto ritenersi che il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 e la p.f. 4318 Parte_2
C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 e la p.f. 591 C.C. Cles, è quello Parte_2 individuato nella relazione peritale di data 04-06-2024, così come, poi, meglio identificato attraverso l'apposizione dapprima dei picchetti in legno e, poi, a seguito del richiamo del consulente tecnico, come da relazione integrativa del 25-02-2025, tramite l'apposizione dei cippi lapidei.
Pag. 13 di 20 Né, a tal proposito, si ritiene fondata la domanda riconvenzionale, avanzata da parte del convenuto , non avendo quest'ultimo posto, a supporto di essa, validi CP_3 elementi probatori, e ciò anche tenuto conto della stessa inammissibilità delle prove orali articolate dal predetto, nella propria memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., al fine della dimostrazione della di lui pretesa.
Segnatamente, sul punto, si osserva che i due capitoli di prova, oggetto della superiore memoria, ed aventi, rispettivamente, il seguente tenore: “Vero che utilizza CP_3 da oltre vent'anni per il transito a piedi e con i mezzi meccanici necessari alle operazioni colturali la strada esistente in loco (come da foto documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) per raggiungere le pp.ff. 591 e 604 di sua proprietà” e “Vero Parte_2 che le piante poste a dimora nel fondo le pp.ff. 591 di (come da foto CP_3 documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) si trovano nell'attuale posizione da oltre vent'anni”, appaiono privi di precisi elementi temporali, nonché complessivamente generici nel loro contenuto poiché poco circostanziati.
Sul punto si osserva, nello specifico, che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, chi avanza domanda, di intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare, sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Pag. 14 di 20 La domanda di usucapione è, dunque, soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte, che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr: Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n.
21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civile n. 21837 del 18).
Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia”, giacche'
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
I capitoli di prova in questione fanno, poi, riferimento al compimento di attività indicate in termini generici (quali, appunto, “operazioni colturali”, senza alcuna specificazione delle stesse), nonché alla presenza di piante, sempre indicate genericamente, senza null'altra precisazione.
Per altro, solo ad abundantiam, si osserva che, dalle prove orali assunte nel presente giudizio, è emersa, comunque, una alterazione, posta in essere da parte dello stesso
, dello stato dei luoghi;
ragione per cui, in caso di ammissione della prova CP_3 orale del predetto convenuto (si ribadisce, già di per sé inammissibile per quanto prima rilevato), non vi sarebbe neppure corrispondenza tra il tracciato stradale, attuale e modificato, e il tracciato, oggetto della stessa prova orale, sul quale il predetto ha
Pag. 15 di 20 avanzato la domanda di acquisto della servitù di passaggio. Ciò, dunque, con conseguente ulteriore genericità di tale prova, in quanto priva di concreti riferimenti idonei ad individuare esattamente la traiettoria della stradella oggetto di usucapione.
Si rammenta, a riguardo, che lo stesso CTU nominato ha accertato che “La definizione dei vertici di confine della strada p.f. 4318, rappresentati sul terreno con picchetti colorati in rosso, ha permesso di evidenziare lo sconfinamento della p.f. 591, che ha accorpato l'intera superficie del percorso e, nella parte a monte, ha interessato anche parte delle pp.ff. 588 e 589/1 di proprietà del ricorrente, come indicato dalle frecce nel successivo ingrandimento della foto aerea”.
Superflua, inoltre, si ritiene anche la prova orale contraria articolata da parte del predetto convenuto, stante le stesse risultanze della consulenza tecnica di ufficio, tali da rendere ultroneo ogni approfondimento istruttorio.
Ne consegue, dunque, il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da parte del convenuto . CP_3
L'accertamento del confine secondo le modalità indicate dall'esperto nominato determina, poi, anche l'accoglimento della domanda attorea volta a “condannare
a rimuovere piante e qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 CP_3
C.C. Cles e sulle pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles”.
Si evidenzia, in particolare, che, nella relazione peritale di data 04-06-2024, l'esperto nominato ha indicato la porzione di terreno, occupata dal convenuto, nella planimetria dell'allegato 3 con retino verde tratteggiato, calcolando la stessa “dal bordo dell'attuale stradina fino al confine catastale della stessa con la p.f. 591”.
Il CTU ha anche fornito una descrizione della superiore porzione di terreno, definendola come “una fascia che nella parte iniziale segue la strada esistente, occupata da alcuni alberi da frutto e nella parte finale, più a monte verso ovest, è formata da una serie di curve del percorso di manovra all'interno del frutteto del convenuto, che invadono la
p.f. 4318 catastale e la strada esistente”. La parte di terreno, invasa da parte del convenuto, è stata, poi, meglio descritta nella relazione integrativa di data 24-10-2024.
Pag. 16 di 20 Ragione per cui la superiore domanda va del pari accolta.
Va, ancora, rilevato che, nel presente giudizio, gli attori hanno pure domandato la condanna ex articolo 614 bis c.p.c. del convenuto al pagamento della CP_3 somma di euro 50,00, o di altra somma ritenuta conforme a giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui sopra (di cui al punto 6 dell'atto di citazione) e che tale norma, nel prevedere che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento(2), determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”, contempla uno strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili.
Nel caso di specie, tenuto anche conto del comportamento processuale del predetto convenuto, si ritiene applicabile la norma de qua, con conseguente fissazione, in ragione del valore della controversia e della natura della causa, della somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale sentenza a decorrere dal termine di due mesi dalla pubblicazione della stessa. Inammissibili, invece, si ritengono le domande di cui ai punti 4 e 5 dell'atto di citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste integralmente a carico del convenuto , nonché liquidate facendo applicazione dei parametri CP_3 previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,00, e considerando tutte le fasi del giudizio ai valori medi, con conseguente determinazione di tali spese nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, contributo unificato e marca da bollo, spese di avvio del procedimento di mediazione (pari alla somma di euro 441,00 come da D.M. 55 del 2014) e spese vive
(come da nota spese agli atti, di importo pari ad euro 140,35), IVA e CPA come per legge. Si ritiene, inoltre, di non dovere applicare il chiesto aumento per il numero di
Pag. 17 di 20 parti assistite, tenuto conto dell'assenza di contestazioni distinte ad opera di ogni parte assistita.
Stante, ancora, la mancata produzione, nel presente giudizio, della consulenza tecnica di parte, si ritiene non rimborsabile la spesa relativa a tale consulenza, non potendosi, all'uopo, applicare il principio a tenore del quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 26729 del 15/10/2024). Né, tanto meno, appaiono rimborsali i costi di CTP, finalizzati a rispondere alle osservazioni del CTU, non aventi natura di allegazione difensiva tecnica funzionale all'instaurazione del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreti del 16 settembre 2024 e del 06 settembre 2025, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, vanno del pari poste a carico del convenuto , con conseguente CP_3 onere di quest'ultimo di rimborso agli attori dell'acconto dagli stessi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti costituitisi, in assenza di elementi di contestazione e stante l'intervento di questi ultimi ai soli fini di integrità del contraddittorio, vanno integralmente compensate.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti con gli altri convenuti dichiarati contumaci, in assenza di attività difensiva da parte dei medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-Accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 950 del codice civile, che il confine tra le pp.ff.
579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles e la p.f. 4318 C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 C.C. Cles e la p.f. 591 C.C. Cles, è quello individuato nella relazione peritale
Pag. 18 di 20 di data 04.06.2024, così come identificato attraverso l'apposizione, dapprima dei picchetti in legno e, poi, dei cippi lapidei, come da relazione integrativa del consulente tecnico di ufficio del 25-02-2025;
-Condanna, per l'effetto, il convenuto alla rimozione delle piante e di CP_3 qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 e sulle pp.ff. 579, 588, Parte_2
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles;
- Fissa, tenuto conto del valore della controversia e della natura della causa, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., nella somma di euro 30,00, l'importo dovuto, dal convenuto
, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale sentenza, a decorrere dal CP_3 termine di due mesi dalla pubblicazione della stessa;
-Dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 4 e 5 della memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c. del 5 giugno 2023;
- Rigetta le domande di proposte in via riconvenzionale;
CP_3
-Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, a favore degli CP_3 attori, che si liquidano nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, contributo unificato e marca da bollo, nonché spese di avvio del procedimento di mediazione (pari alla somma di euro 441,00) e spese vive (come da nota spese agli atti di importo pari ad euro 140,35), IVA e CPA come per legge;
-Condanna il convenuto al pagamento definitivo delle spese della CP_3 consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separati decreti dei 16 settembre 2024 e
06 settembre 2025, con onere di rimborso agli attori dell'eventuale acconto da quest'ultimi anticipato;
-Compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti costituitisi, CP_4
e ;
[...] Controparte_5
-Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra gli attori e gli altri convenuti non costituitisi.
Si comunichi
Trento, 28 novembre 2025
Pag. 19 di 20 Il Giudice
Dott.ssa UR Di Bernardi
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
UR Di Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2109 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 23, C.F: , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.08.1961 ed ivi residente in [...], , e C.F._2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 1, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Angelini C.F._3
(C.F.: ), e dall'Avv. Luca Angelini (C.F.: C.F._4
), con studio in via Manzoni n. 16, giusta procura allegata C.F._5 all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, nato il [...] A Cles (TN), residente a [...]
Scuole n. 19, C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea C.F._6
Callegari del Foro di Trento C.F. , giusta delega allegata alla C.F._7 comparsa di costituzione e di risposta CONVENUTO
(C.F. ) nata a Cles (TN) in [...] Controparte_4 C.F._8
07.08.1973 e residente in [...], Controparte_5
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente in [...]C.F._9
(TN), Via del Monte n. 2/A, rappresentatati e difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi
(Codice Fiscale con Studio in Cles (TN), Via C.A. Martini n. C.F._10
21, in via disgiunta tra loro, presso i quali hanno eletto domicilio, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c. III c.p.c, ed allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CP_6
, nato a [...] il [...] ed ivi C.F._11 Controparte_7 residente in [...], C.F.: , nata a C.F._12 CP_8
Trento il 20.08.1951 e residente in [...], C.F.:
C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 giugno 2025, le parti concludevano nel seguente modo:
Conclusioni di parte attrice: come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. del 5 giugno
2023, dal seguente contenuto: “
1. accertare il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1,
589/2 e 590 e la p.f. 4318 2. accertare il confine tra la p.f. 4318 Parte_2 Parte_2
e la p.f. 591 3. disporre l'apposizione dei termini a detti confini;
4. Parte_2 Parte_2 inibire a di invadere e occupare stabilmente la p.f. 4318; 5. inibire a CP_3
di invadere e occupare le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles e CP_3
Pag. 2 di 20 comunque di transitare sulle stesse;
6. condannare a rimuovere piante e CP_3 qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 C.C. Cles e sulle pp.ff. 579, 588,
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles;
7. condannare ex art. 614-bis c.p.c. a CP_3 pagare agli attori la somma di euro 50,00, o la diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto 6; 8. respingere le domande riconvenzionali del convenuto , in quanto inammissibili e CP_3 comunque infondate;
9. spese e compensi rifusi, oltre 15% ex art. 2 DM 55/14, CNPA ed IVA”.
Conclusioni del convenuto : come da comparsa di costituzione e di CP_3 risposta e, in via istruttoria, come da memoria ex articolo 183 c.p.c., dai rispettivi seguenti contenuti: “Nel merito:- respingersi le domande formulate nei suoi confronti e numerate delle conclusioni avversarie sub 4., 5., 6. e 7.; - accertare il confine tra la p.f.
591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C. Cles con l'apposizione dei termini;
in via convenzionale - qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che
utilizza per il transito parte pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles CP_3 accertarsi e dichiararsi e successivamente ordinarsene l'intavolazione l'esistenza della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo meccanico (sia civile che agricolo) utile e necessario alla coltivazione dei fondi, per la larghezza di tre metri o per la diversa larghezza secondo gli usi utilizzata per il transito dei mezzi agricoli per le operazioni colturali, a favore delle pp.ff. 591 e 604 Cles di proprietà di e a Pt_2 CP_3 carico delle pp.ff. attoree su cui risultasse esercitato il transito, a seguito del passaggio esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato, sul percorso esistente e utilizzato;
- qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di occupano in parte la p.f. 4318 CP_3 Pt_2
e/o pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 accertarsi e dichiararsi
[...] Parte_2
l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della parte di fondo occupato dalle piante medesime per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di si trovano a distanza CP_3 dal confine con la p.f. 4318 C.C. Cles e/o con le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C.
Pag. 3 di 20 inferiore a quella di legge accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenerle in quella posizione per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
- con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CNPA”; “1) Vero che CP_3
[...
utilizza da oltre vent'anni per il transito a piedi e con i mezzi meccanici necessari alle operazioni colturali la strada esistente in loco (come da foto documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) per raggiungere le pp.ff. 591 e 604 C.C. Cles di sua proprietà. 2)
Vero che le piante poste a dimora nel fondo le pp.ff. 591 di (come da foto CP_3 documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) si trovano nell'attuale posizione da oltre vent'anni”.
Conclusioni dei convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Trento, contrariis reiectis: - NEL MERITO: si aderisce per quanto di ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato in narrativa, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C., con riserva di miglior specificazione delle conclusioni medesime all'esito della costituzione di tutti i convenuti
e dei chiarimenti necessari da parte degli attori;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi a provare, anche a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi con riserva di successiva capitolazione, di integrazione e di indicazione del nominativo dei testi e di ogni altra richiesta istruttoria ai richiedendi termini ex art. 183 C.P.C.; si chiede altresì di essere ammessi a dedurre, produrre, provare, modificare e/o specificare tutto quanto dovesse rendersi necessario in relazione all'atteggiamento processuale assunto dalle controparti;
IN OGNI CASO: - con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 147/2022 solo in caso di contestazione avversaria delle posizioni degli odierni convenuti qui costituiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08-09-
2022, gli attori , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_9 convenivano in giudizio i convenuti rappresentando che: è proprietario Parte_1
Pag. 4 di 20 delle pp.ff. 588, 589/1, 589/2, 590 in P.T. 4 nonché comproprietario, con le Parte_2 sorelle e per la quota di 1/3 ciascuno, della Controparte_1 Controparte_9
p.f. 579 in P.T. 64 C.C. Cles;
che tali terreni, coltivati a frutteto, confinano verso sud con la p.f. 4318 in P.T. 1065 C.C. Cles;
che tale p.f. costituisce una stradina consortale di cui sono comproprietari, con quote uguali, i proprietari pro tempore delle seguenti realità: pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 604, 608/1, 608/3, 608/4, 618/1, 618/2,
619 e p.ed. 1210 in Cles;
che, segnatamente, comproprietari della consortale p.f. Pt_2
4318 sono i Sig.ri , e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
e Andrea, , e che, sul lato Controparte_4 CP_6 CP_7 CP_8 opposto della proprietà la stradina consortale confina con le pp.ff. 608/1 e Parte_1
606/1 (di proprietà degli eredi di ) e con la p.f. 591 (di proprietà di Persona_1
), terreni tutti quanti coltivati a meleto;
che la situazione di incertezza dei CP_3 confini (come emergente dal tratto evidenziato in giallo nell'estratto mappa prodotto) era tra la proprietà e la stradina consortale p.f. 4318 e tra la stradina Parte_1 consortale p.f. 4318 e le pp.ff. 608/1, 606/1 (di ) e 591 (di ); Persona_1 CP_3 che tale incertezza era conseguenza della condotta tenuta da parte del Sig. , CP_3 il quale, nella coltivazione della sua campagna, transitava, non solo attraverso la p.f.
4318, ma anche sulla proprietà attorea, con occupazione, altresì, con piante e manufatti, sia della stradina in questione, sia degli stessi terreni in proprietà Parte_1
Alla luce di quanto evidenziato, gli attori hanno, pertanto, avanzato le richieste come in epigrafe riportate.
Si è costituito il convenuto il quale si è associato alla domanda di CP_3 accertamento del confine tra la p.f. 591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C.
Cles con l'apposizione dei termini;
ha contestato di esercitare il transito, oltre che consortile p.f. 4318 C.C. Cles, anche sulle proprietà attoree, nonché di aver occupato con piante e manufatti la stradina consortile e i terreni degli attori;
ha, ancora, rappresentato di transitare sulla stradina consortile in questione e, segnatamente, sul tracciato esistente, da circa 20 anni;
ha, poi, aggiunto che le piante, esistenti in loco, sarebbero state da lui messe a dimora oltre vent'anni fa e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di accertamento di un differente confine, lo stesso era divenuto titolare del
Pag. 5 di 20 diritto di servitù di passaggio, anche sulla parte di terreno eventualmente occupata, per avvenuto decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione di tale diritto, nonché titolare del diritto di proprietà, sempre per intervenuta usucapione, della parte di fondo occupata dalle piante.
In ragione dei fatti esposti ha, dunque, domandato di: “respingersi le domande formulate nei suoi confronti e numerate delle conclusioni avversarie sub 4., 5., 6. e 7.; - accertare il confine tra la p.f. 591 C.C. Cles di sua proprietà e la p.f. 4318 C.C. Cles con l'apposizione dei termini;
- in via convenzionale - qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che utilizza per il transito parte pp.ff. 579, 588, CP_3
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles accertarsi e dichiararsi e successivamente ordinarsene
l'intavolazione l'esistenza della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo meccanico (sia civile che agricolo) utile e necessario alla coltivazione dei fondi, per la larghezza di tre metri o per la diversa larghezza secondo gli usi utilizzata per il transito dei mezzi agricoli per le operazioni colturali, a favore delle pp.ff. 591 e 604 Cles Pt_2 di proprietà di e a carico delle pp.ff. attoree su cui risultasse esercitato il CP_3 transito, a seguito del passaggio esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato, sul percorso esistente e utilizzato;
- qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di CP_3 occupano in parte la p.f. 4318 e/o pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 Parte_2 Pt_2 accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà
[...] della parte di fondo occupato dalle piante medesime per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
qualora dall'accertamento della linea di confine risultasse che le piante poste a dimora nel fondo di si CP_3 trovano a distanza dal confine con la p.f. 4318 C.C. Cles e/o con le pp.ff. 579, 588,
589/1, 589/2 e 590 C.C. inferiore a quella di legge accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenerle in quella posizione per il possesso esercitato per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico e continuato;
- con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CNPA”.
Si sono costituiti i convenuti e i quali hanno Controparte_4 Controparte_5 rappresentato che la situazione dei luoghi era ben descritta dalla planimetria elaborata
Pag. 6 di 20 sulla base dell'estratto mappa;
che altrettanto esplicativa risultava essere l'ortofoto con sovrapposizione catastale tratta dal sistema geologico della PAT, reperibile on line e risalente alla condizione dei luoghi nel 2015; che, da quest'ultima, emergeva, in particolare, la consueta, invero minima, discrasia tra la restituzione catastale del confine sui luoghi e i segni apparenti sul terreno;
che, da detta documentazione tecnica, si evinceva come la consortela p.f. 4318 rappresentasse una strada e come la stessa costituisse in effetti una viabilità interpoderale perfettamente visibile (i.e. apparente), che risulta essere tale da tempo immemore;
che la vertenza afferiva, dunque, ai soli rapporti di conflittualità intercorrenti tra gli attori e il convenuto;
che i CP_3 medesimi, invece, erano stati citati in quanto semplici litisconsorti necessari, poiché consortali della p.f. 4318 C.C., attraverso la quale accedevano in quanto, a loro volta, comproprietari (pro tempore) per ½ ciascuno indiviso delle pp.ff. 608/1-618/1-619 e p.ed. 1210.
I predetti hanno, dunque, concluso aderendo, nel merito, “per quanto di ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato in narrativa, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C., con riserva di miglior specificazione delle conclusioni medesime all'esito della costituzione di tutti i convenuti
e dei chiarimenti necessari da parte degli attori”.
Nella memoria ex articolo 183 comma VI, n. 1, c.p.c., gli attori hanno rappresentato l'operata modifica dello stato dei luoghi, da parte del convenuto , nelle CP_3 more del presente giudizio, evidenziando, in particolare, che, nel corso dei lavori di reimpianto del suo frutteto, il predetto aveva modificato il profilo del terreno e invaso ulteriormente la consortale p.f. 4318 e la proprietà aggravando quella Parte_1 situazione di promiscuità di possesso, dal medesimo già causata, che aveva determinato l'incertezza riguardo ai confini. Nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato le circostanze nuove sopra indicate, CP_3 rappresentando, piuttosto, di avere effettuato dei necessari lavori di reimpianto, ma di non avere alterato i luoghi relativamente alle domande per cui è causa.
Pag. 7 di 20 Con la memoria ex articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c., le convenute ed Controparte_4
Andrea hanno puntualizzato, sulla base della precisazione attorea di cui al verbale dd.
11.01.2023 (“precisa come non sia oggetto di causa il confine tra la pf 4318 e le ppff
608/1 e 606/1 di proprietà dei signori ), che quanto dedotto al paragrafo 5 a CP_4 pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta (cioè, che “la stradina in questione è sempre stata materialmente rappresentata da ciò che fisicamente appare”) si riferisse esclusivamente al tratto di detta stradina confinante con le predette pp.ff. 608/1 e 606/1 di proprietà per quanto di interesse. Hanno, infine, aderito “per quanto di CP_4 ragione e limitatamente ai propri interessi, come meglio specificato nella presente memoria e in sede di costituzione, nella richiesta di regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 C.C.”, con condanna alle spese di lite “solo in caso di contestazione avversaria delle posizioni degli odierni convenuti qui costituiti”.
La contumacia dei convenuti, non costituitisi nel presente giudizio, è stata dichiarata all'udienza del 11-01-2023.
La causa è stata istruita con la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio avente il seguente quesito: “dopo aver preso visione dei luoghi - dei quali va effettuata congrua documentazione, anche fotografica - degli atti di causa, dei documenti di proprietà, delle mappe catastali e di ogni altro elemento o documento ritenuto utile alla sua indagine, accerti: Lo stato attuale dei luoghi;
Il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1,
589/2 e 590 C.C. Cles e la p.f. 4318 C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 C.C.
Cles e la p.f. 591 C.C. Cles, in relazione allo stato dei luoghi, ai rispettivi titoli di provenienza (se presenti), ad antichi segni rappresentativi di delimitazione o - in caso di loro mancanza o insufficienza o, ancora, di intervenuta successiva loro modificazione - in relazione alle risultanze delle mappe catastali;
Le porzioni di terreno eventualmente occupate dal convenuto , tenuto conto dei superiori CP_3 accertamenti, di tutta la documentazione versata in atti e di eventuali modifiche rilevanti apportate allo stato dei luoghi, individuando, in particolare, l'eventuale non conformità del tracciato esistente e di quello attuale, l'epoca approssimativa della modifica, nonché, laddove presenti, la collocazione di manufatti (paletti) e di piante di proprietà convenuta rispetto all'accertato confine;
Proceda, altresì, all'apposizione di
Pag. 8 di 20 termini lapidei”. Il Giudice ha, inoltre, riservato ogni decisione sulla rilevanza delle prove orali richieste dalle parti all'esito degli accertamenti peritali.
All'esito dell'udienza del 09-10-2024, è stato disposto un richiamo del ctu nominato per rispondere in maniera integrale al quesito n. 3) nella parte relativa alle “eventuali modifiche rilevanti apportate allo stato dei luoghi” ed è stata, altresì, ammessa la prova orale articolata da parte attrice in memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c.
All'udienza del 11-12-2024, è stata assunta la prova orale di parte attrice e, al termine di tale assunzione, è stato disposto un richiamo del CTU per il completamento delle operazioni di apposizione dei termini lapidei secondo le modalità indicate nel predetto verbale.
All'udienza del 18-06-2025, le parti hanno concluso come da indicato in verbale. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
……………………..
Orbene, ciò posto nei fatti, deve preliminarmente osservarsi che nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro.
Peraltro, va rimarcato che l'incertezza alla cui eliminazione è diretta l'azione di regolamento può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà (in tal senso si veda Cassazione civile sez. II, 18 aprile 1994, n. 3663).
L'incertezza della linea di confine, dunque, può ben sussistere anche in presenza di un confine già materializzato sui luoghi, ogni qual volta una delle parti in causa contesti che tale confine apparente corrisponda a quello reale.
Data la natura dell'azione di vindicatio duplex incertae partis, caratterizzata dall'onere di entrambe le parti di indicare gli elementi utili all'accertamento, in tema di
Pag. 9 di 20 regolamento di confine vige, pertanto, il principio secondo il quale il giudice è svincolato dalla regola actore non probante reus absolvitur e deve quindi determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli atti traslativi della proprietà.
Tale principio deve, però, essere necessariamente coordinato con l'altro principio della disponibilità delle prove sancito dall'art. 115 cod. proc. civ., il quale va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti nel senso che, ove queste non deducano le prove dirette a tale accertamento, non può egli provvedervi d'ufficio sostituendo la propria iniziativa a quella (mancata) degli interessati (in tal senso Cassazione civile sez. II, 12 marzo 1997, n. 2204).
Al fine di determinare il confine tra fondi, pertanto, il Giudice, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d'importanza (salvo per le indicazioni, solo sussidiarie delle mappe catastali), non può, tuttavia, prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali (in tal senso si veda, ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 21 maggio 1997, n. 4508 e Cassazione civile sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12742).
Orbene, nel caso di specie, stante l'impossibilità di individuare, sulla base degli altri criteri sopra richiamati, gli effettivi confini, si ritiene di dovere avvalersi del metodo di accertamento indicato dal CTU il quale ha, in particolare, proceduto “con il posizionamento dei vertici delle particelle lungo la strada oggetto di contestazione, impiegando uno strumento di posizionamento GNSS per la lettura delle coordinate di mappa” e con lo scopo “di fornire una prima ricognizione di come la mappa georeferenziata si poneva esattamente sul territorio e verificare così quali fossero le
Pag. 10 di 20 discordanze tra i confini”. Il rilievo è, poi, proseguito “con il rilevamento degli elementi noti sul territorio, come picchetti in legno, cippi lapidei, canali di irrigazione e altro, utili nella fase successiva per confrontare con precisione la mappa allo stato dei luoghi
e confermare la posizione più verosimile della strada sul terreno”. Le operazioni di rilievo si sono concluse “con sorvolo dell'intera area mediante l'utilizzo di un drone, al fine di ottenere una panoramica aerea di supporto al CTU, per acquisire ulteriori dati topografici e per dare una rappresentazione reale dei luoghi nella fase espositiva”.
Infine, l'esperto nominato ha proceduto “con l'elaborazione dei dati rilevati (punti
GNSS e ortofoto), grazie ai quali è stato possibile operare una rototraslazione della mappa catastale per renderla più verosimile allo stato dei luoghi, facendo coincidere i vertici o le linee di confine della mappa agli elementi rilevati sul terreno”. In questo modo la mappa è stata fissata ai riferimenti riscontrati e, di conseguenza, sono state ricavate le coordinate georeferenziate dei vertici di confine, riportate nell'elaborato planimetrico [allegato 1], dove, con linea tratteggiata di colore arancione, è stato rappresentato il confine della strada rilevato e con colore blu la linea di mappa con i rispettivi vertici di confine.
Il CTU ha, inoltre, chiarito che “la strada, rappresentata dalla p.f. 4318 C.C. Cles, è un tratturo di campagna che dà accesso ai campi coltivati a frutteto e si sviluppa sul terreno in pendenza con direzione est – ovest. Si imbocca dalla strada comunale via del Monte e sale lungo un primo tratto a fianco della p.f. 579, per poi proseguire costeggiando sul lato nord le pp.ff. 590 -589/2 -589/1 - 588 e sul lato sud la p.f. 591. La strada termina nella parte alta verso ovest e si incrocia con l'altra strada di campagna rappresentata dalla p.f. 4316. Il tratto oggetto di controversia riguarda la parte finale dove la pista all'interno della p.f. 591 forma una serie di curve che modificano il tracciato originario della strada”.
Riguardo, poi, all'utilizzo degli ulteriori criteri per la determinazione dei confini, come anche richiamati nell'ordinanza di incarico delle operazioni peritali, il predetto consulente ha escluso la possibilità di utilizzazione dei medesimi, e ciò, sia per l'assenza, presso l'ufficio del catasto di Cles, di abbozzi o tipi di frazionamento riguardanti la p.f. 4318, strada di formazione risalente all'epoca d'impianto della mappa
Pag. 11 di 20 catastale (intorno alla metà del 1800), sia in assenza di ulteriori elementi noti ed utili per l'accertamento per cui è causa. Così pervenendo alla conclusione che “in mancanza di misure certe da utilizzare per la determinazione dei confini della strada in questione,
l'uso della mappa catastale si è rivelato il solo strumento da adottare” e che, inoltre,
“Analizzando la mappa storica sovrapposta alla mappa attualizzata sulle stesse coordinate georeferenziate, si può notare una buona corrispondenza, che permette di considerare la mappa attualizzata come strumento utile, in assenza di elementi noti, per la riconfinazione della strada sul terreno”.
Riguardo, poi, alla documentazione, trasmessa da parte del CTP di parte convenuta, geometra il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato come questa Per_2 documentazione non abbia fornito elementi tali da determinare una sostituzione del metodo adottato, trattandosi, quelli prodotti, di frazionamenti afferenti alcune particelle site intorno alla stradella e, segnatamente, il frazionamento 1908, 1910, 1920, 1958 e
1986, e che, di questi documenti, soltanto i frazionamenti del 1910 e del 1986 fornirebbero misure direttamente interessanti la p.f. 4318, e riguardanti le pp.ff. 591,
594 (ora /1 e /2) e 595, e che, ciò nonostante, le misurazioni risulterebbero essere insufficienti per la definizione dei confini della parte in causa.
Per altro l'esperto nominato, ha anche evidenziato che la verifica dei confini nella zona bassa della strada 4118 C.C. Cles, pur non essendo oggetto di quesito, avrebbe consentito di attestare ulteriormente il corretto procedimento adottato per la rototraslazione della mappa da parte dello stesso, “che viene confermato dai punti n.
201 nella misurazione del CTU e dal punto n. 118 del rilievo del geom. oltre CP_4 ad individuare nella “parte bassa” una serie di punti battuti da quest'ultimo che si attestano sui confini di mappa, come ad esempio i punti n. 175, 137, 129 e altri”.
Il CTU, inoltre, rispondendo alle osservazioni del CTP, geometra ha posto Per_2 in evidenza che la canaletta non sarebbe rilevante ai fini dell'accertamento dei confini, atteso che la stessa sarebbe un manufatto di più recente formazione rispetto, invece, alla strada p.f. 4318 riportata nella mappa d'impianto e la cui datazione sarebbe risalente ai primi dell'800, senza alcuna indicazione, inoltre, nelle mappe di riferimento, ed, in
Pag. 12 di 20 particolare, in quella storica (come, invece, avvenuto per il canale posto ad ovest). Per altro utilizzando il rilievo del geom. per un confronto, il CTU ha anche Per_2 riscontrato delle discrepanze nella ricostruzione dei confini della strada in questione,
“come ad esempio il confine con la p.f. 589/1 che lo definisce con una lunghezza visibilmente maggiore rispetto alla mappa e pone i vertici A13 e A14 ben oltre quelli catastali”. Il CTU ha, ancora, ribadito che “la ricostruzione dei confini mediante la sovrapposizione della mappa catastale, come peraltro già affermato precedentemente nella presente relazione, si è rivelato il solo strumento da utilizzare. La ricerca condotta presso il Catasto di Cles per accertare la presenza di documenti storici, che riportassero misure precise e specifiche della strada per la sua ricostruzione dei confini, non ha dato esito positivo”; che l'abbozzo di campagna n. 09/1910 riporta due misure che interessano la strada p.f. 4318, utilizzate per il frazionamento delle pp.ff.
591, 494 e 595, pur sempre discostantesi, tuttavia, in maniera significativa, dalla mappa storica;
che anche il canale irriguo, pure evidenziato dal geom. non CP_4 troverebbe riscontro nella documentazione storica (mappa storica, abbozzi di campagna, documenti, iscrizioni nelle partite tavolari ecc.), tale da identificarlo come elemento inconfutabile e utile nella ricostruzione dei confini. “Potrebbe infatti essere stato costruito lungo la strada ma non necessariamente come elemento di marcatura dei confini di proprietà, essendo la p.f. 4318 di proprietà pro tempore delle particelle fondiarie confinanti”. Tal ché deve comunque ritenersi che l'esperto nominato ha compiutamente risposto a tutte le osservazioni sollevate dal CTP del convenuto e che gli accertamenti cui lo stesso è pervenuto siano immuni da vizi logici CP_3
e giuridici.
Alla luce di quanto esposto - in conformità agli accertamenti peritali - può pertanto ritenersi che il confine tra le pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 e la p.f. 4318 Parte_2
C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 e la p.f. 591 C.C. Cles, è quello Parte_2 individuato nella relazione peritale di data 04-06-2024, così come, poi, meglio identificato attraverso l'apposizione dapprima dei picchetti in legno e, poi, a seguito del richiamo del consulente tecnico, come da relazione integrativa del 25-02-2025, tramite l'apposizione dei cippi lapidei.
Pag. 13 di 20 Né, a tal proposito, si ritiene fondata la domanda riconvenzionale, avanzata da parte del convenuto , non avendo quest'ultimo posto, a supporto di essa, validi CP_3 elementi probatori, e ciò anche tenuto conto della stessa inammissibilità delle prove orali articolate dal predetto, nella propria memoria ex articolo 183 comma VI n. 2 c.p.c., al fine della dimostrazione della di lui pretesa.
Segnatamente, sul punto, si osserva che i due capitoli di prova, oggetto della superiore memoria, ed aventi, rispettivamente, il seguente tenore: “Vero che utilizza CP_3 da oltre vent'anni per il transito a piedi e con i mezzi meccanici necessari alle operazioni colturali la strada esistente in loco (come da foto documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) per raggiungere le pp.ff. 591 e 604 di sua proprietà” e “Vero Parte_2 che le piante poste a dimora nel fondo le pp.ff. 591 di (come da foto CP_3 documenti 1, 2, 3 e 4 che si rammostrano) si trovano nell'attuale posizione da oltre vent'anni”, appaiono privi di precisi elementi temporali, nonché complessivamente generici nel loro contenuto poiché poco circostanziati.
Sul punto si osserva, nello specifico, che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, chi avanza domanda, di intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare, sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Pag. 14 di 20 La domanda di usucapione è, dunque, soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte, che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr: Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n.
21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civile n. 21837 del 18).
Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia”, giacche'
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
I capitoli di prova in questione fanno, poi, riferimento al compimento di attività indicate in termini generici (quali, appunto, “operazioni colturali”, senza alcuna specificazione delle stesse), nonché alla presenza di piante, sempre indicate genericamente, senza null'altra precisazione.
Per altro, solo ad abundantiam, si osserva che, dalle prove orali assunte nel presente giudizio, è emersa, comunque, una alterazione, posta in essere da parte dello stesso
, dello stato dei luoghi;
ragione per cui, in caso di ammissione della prova CP_3 orale del predetto convenuto (si ribadisce, già di per sé inammissibile per quanto prima rilevato), non vi sarebbe neppure corrispondenza tra il tracciato stradale, attuale e modificato, e il tracciato, oggetto della stessa prova orale, sul quale il predetto ha
Pag. 15 di 20 avanzato la domanda di acquisto della servitù di passaggio. Ciò, dunque, con conseguente ulteriore genericità di tale prova, in quanto priva di concreti riferimenti idonei ad individuare esattamente la traiettoria della stradella oggetto di usucapione.
Si rammenta, a riguardo, che lo stesso CTU nominato ha accertato che “La definizione dei vertici di confine della strada p.f. 4318, rappresentati sul terreno con picchetti colorati in rosso, ha permesso di evidenziare lo sconfinamento della p.f. 591, che ha accorpato l'intera superficie del percorso e, nella parte a monte, ha interessato anche parte delle pp.ff. 588 e 589/1 di proprietà del ricorrente, come indicato dalle frecce nel successivo ingrandimento della foto aerea”.
Superflua, inoltre, si ritiene anche la prova orale contraria articolata da parte del predetto convenuto, stante le stesse risultanze della consulenza tecnica di ufficio, tali da rendere ultroneo ogni approfondimento istruttorio.
Ne consegue, dunque, il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da parte del convenuto . CP_3
L'accertamento del confine secondo le modalità indicate dall'esperto nominato determina, poi, anche l'accoglimento della domanda attorea volta a “condannare
a rimuovere piante e qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 CP_3
C.C. Cles e sulle pp.ff. 579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles”.
Si evidenzia, in particolare, che, nella relazione peritale di data 04-06-2024, l'esperto nominato ha indicato la porzione di terreno, occupata dal convenuto, nella planimetria dell'allegato 3 con retino verde tratteggiato, calcolando la stessa “dal bordo dell'attuale stradina fino al confine catastale della stessa con la p.f. 591”.
Il CTU ha anche fornito una descrizione della superiore porzione di terreno, definendola come “una fascia che nella parte iniziale segue la strada esistente, occupata da alcuni alberi da frutto e nella parte finale, più a monte verso ovest, è formata da una serie di curve del percorso di manovra all'interno del frutteto del convenuto, che invadono la
p.f. 4318 catastale e la strada esistente”. La parte di terreno, invasa da parte del convenuto, è stata, poi, meglio descritta nella relazione integrativa di data 24-10-2024.
Pag. 16 di 20 Ragione per cui la superiore domanda va del pari accolta.
Va, ancora, rilevato che, nel presente giudizio, gli attori hanno pure domandato la condanna ex articolo 614 bis c.p.c. del convenuto al pagamento della CP_3 somma di euro 50,00, o di altra somma ritenuta conforme a giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui sopra (di cui al punto 6 dell'atto di citazione) e che tale norma, nel prevedere che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento(2), determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”, contempla uno strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili.
Nel caso di specie, tenuto anche conto del comportamento processuale del predetto convenuto, si ritiene applicabile la norma de qua, con conseguente fissazione, in ragione del valore della controversia e della natura della causa, della somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale sentenza a decorrere dal termine di due mesi dalla pubblicazione della stessa. Inammissibili, invece, si ritengono le domande di cui ai punti 4 e 5 dell'atto di citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste integralmente a carico del convenuto , nonché liquidate facendo applicazione dei parametri CP_3 previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,00, e considerando tutte le fasi del giudizio ai valori medi, con conseguente determinazione di tali spese nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, contributo unificato e marca da bollo, spese di avvio del procedimento di mediazione (pari alla somma di euro 441,00 come da D.M. 55 del 2014) e spese vive
(come da nota spese agli atti, di importo pari ad euro 140,35), IVA e CPA come per legge. Si ritiene, inoltre, di non dovere applicare il chiesto aumento per il numero di
Pag. 17 di 20 parti assistite, tenuto conto dell'assenza di contestazioni distinte ad opera di ogni parte assistita.
Stante, ancora, la mancata produzione, nel presente giudizio, della consulenza tecnica di parte, si ritiene non rimborsabile la spesa relativa a tale consulenza, non potendosi, all'uopo, applicare il principio a tenore del quale “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 26729 del 15/10/2024). Né, tanto meno, appaiono rimborsali i costi di CTP, finalizzati a rispondere alle osservazioni del CTU, non aventi natura di allegazione difensiva tecnica funzionale all'instaurazione del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreti del 16 settembre 2024 e del 06 settembre 2025, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio, vanno del pari poste a carico del convenuto , con conseguente CP_3 onere di quest'ultimo di rimborso agli attori dell'acconto dagli stessi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti costituitisi, in assenza di elementi di contestazione e stante l'intervento di questi ultimi ai soli fini di integrità del contraddittorio, vanno integralmente compensate.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti con gli altri convenuti dichiarati contumaci, in assenza di attività difensiva da parte dei medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-Accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 950 del codice civile, che il confine tra le pp.ff.
579, 588, 589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles e la p.f. 4318 C.C. Cles, nonché, il confine tra la p.f. 4318 C.C. Cles e la p.f. 591 C.C. Cles, è quello individuato nella relazione peritale
Pag. 18 di 20 di data 04.06.2024, così come identificato attraverso l'apposizione, dapprima dei picchetti in legno e, poi, dei cippi lapidei, come da relazione integrativa del consulente tecnico di ufficio del 25-02-2025;
-Condanna, per l'effetto, il convenuto alla rimozione delle piante e di CP_3 qualsiasi altro manufatto collocato sulla p.f. 4318 e sulle pp.ff. 579, 588, Parte_2
589/1, 589/2 e 590 C.C. Cles;
- Fissa, tenuto conto del valore della controversia e della natura della causa, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., nella somma di euro 30,00, l'importo dovuto, dal convenuto
, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale sentenza, a decorrere dal CP_3 termine di due mesi dalla pubblicazione della stessa;
-Dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 4 e 5 della memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c. del 5 giugno 2023;
- Rigetta le domande di proposte in via riconvenzionale;
CP_3
-Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, a favore degli CP_3 attori, che si liquidano nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, contributo unificato e marca da bollo, nonché spese di avvio del procedimento di mediazione (pari alla somma di euro 441,00) e spese vive (come da nota spese agli atti di importo pari ad euro 140,35), IVA e CPA come per legge;
-Condanna il convenuto al pagamento definitivo delle spese della CP_3 consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separati decreti dei 16 settembre 2024 e
06 settembre 2025, con onere di rimborso agli attori dell'eventuale acconto da quest'ultimi anticipato;
-Compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti costituitisi, CP_4
e ;
[...] Controparte_5
-Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra gli attori e gli altri convenuti non costituitisi.
Si comunichi
Trento, 28 novembre 2025
Pag. 19 di 20 Il Giudice
Dott.ssa UR Di Bernardi
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