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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI AL
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1225/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAPARATTI RAIMONDO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' con cui veniva rigettata la domanda di CP_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n.
118/1972.
2. Esponeva che, essendo stato riconosciuto invalido al 100%, era in possesso del requisito sanitario previsto e che, con riferimento all'anno 2019, aveva dichiarato un
1 reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, pari ad euro 16.581,00, inferiore al limite reddituale di euro 16.814,34 fissato per quell'anno, con conseguente diritto alla prestazione.
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. L'Istituto deduceva che il CP_1 ricorrente, per il 2019, risultava aver percepito un reddito imponibile IRPEF pari ad euro 16.833,00, come da Certificazione Unica 2020, al quale si aggiungevano redditi dominicali e agrari, concorrenti alla formazione del reddito rilevante. Pertanto il limite previsto per l'erogazione della pensione risultava superato.
4. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1972, il diritto alla pensione di inabilità civile presuppone, oltre al requisito sanitario, anche il rispetto del limite reddituale annuo, fissato per l'anno 2019 in euro 16.814,34.
7. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente, per l'anno considerato, ha percepito: un reddito imponibile IRPEF pari ad euro 16.833,00, come risultante dalla
C.U. 2020; ulteriori redditi dominicali e agrari, rilevanti ai fini della verifica del requisito economico secondo costante interpretazione dell' e della giurisprudenza CP_1
(cfr. Cass. n. 17388/2018; Cass. n. 488/2016).
8. Il reddito complessivo così determinato supera il limite previsto dalla normativa per il riconoscimento della prestazione.
9. Non può essere accolta la diversa ricostruzione prospettata dal ricorrente, basata sul solo reddito dichiarato “al netto” degli oneri deducibili. Tale criterio non è aderente né alla normativa vigente né alla giurisprudenza consolidata, secondo cui «il reddito da considerare ai fini della pensione di inabilità civile deve essere assunto nella sua componente imponibile complessiva, indipendentemente da oneri deducibili e detrazioni» (Cass. n. 19152/2019).
10. Tale principio – elaborato con riferimento alla pensione di inabilità – costituisce tuttavia regola generale per tutte le prestazioni assistenziali fondate sul requisito
2 reddituale e trova piena applicazione anche per la pensione di inabilità civile. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che, ai fini della valutazione della condizione economica del richiedente, «deve assumersi il reddito complessivo imponibile, non influenzato da elementi fiscali soggettivi quali oneri deducibili o detrazioni» (Cass. nn.
27765/2018; 4641/2017; 17388/2018; 19152/2019).
11. Ne consegue che il ricorrente, avendo conseguito nell'anno 2019 un reddito imponibile superiore al limite previsto, non può essere riconosciuto titolare della pensione di inabilità civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite, considerata la natura assistenziale della prestazione e le peculiarità della vicenda
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1225/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAPARATTI RAIMONDO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' con cui veniva rigettata la domanda di CP_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n.
118/1972.
2. Esponeva che, essendo stato riconosciuto invalido al 100%, era in possesso del requisito sanitario previsto e che, con riferimento all'anno 2019, aveva dichiarato un
1 reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, pari ad euro 16.581,00, inferiore al limite reddituale di euro 16.814,34 fissato per quell'anno, con conseguente diritto alla prestazione.
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. L'Istituto deduceva che il CP_1 ricorrente, per il 2019, risultava aver percepito un reddito imponibile IRPEF pari ad euro 16.833,00, come da Certificazione Unica 2020, al quale si aggiungevano redditi dominicali e agrari, concorrenti alla formazione del reddito rilevante. Pertanto il limite previsto per l'erogazione della pensione risultava superato.
4. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1972, il diritto alla pensione di inabilità civile presuppone, oltre al requisito sanitario, anche il rispetto del limite reddituale annuo, fissato per l'anno 2019 in euro 16.814,34.
7. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente, per l'anno considerato, ha percepito: un reddito imponibile IRPEF pari ad euro 16.833,00, come risultante dalla
C.U. 2020; ulteriori redditi dominicali e agrari, rilevanti ai fini della verifica del requisito economico secondo costante interpretazione dell' e della giurisprudenza CP_1
(cfr. Cass. n. 17388/2018; Cass. n. 488/2016).
8. Il reddito complessivo così determinato supera il limite previsto dalla normativa per il riconoscimento della prestazione.
9. Non può essere accolta la diversa ricostruzione prospettata dal ricorrente, basata sul solo reddito dichiarato “al netto” degli oneri deducibili. Tale criterio non è aderente né alla normativa vigente né alla giurisprudenza consolidata, secondo cui «il reddito da considerare ai fini della pensione di inabilità civile deve essere assunto nella sua componente imponibile complessiva, indipendentemente da oneri deducibili e detrazioni» (Cass. n. 19152/2019).
10. Tale principio – elaborato con riferimento alla pensione di inabilità – costituisce tuttavia regola generale per tutte le prestazioni assistenziali fondate sul requisito
2 reddituale e trova piena applicazione anche per la pensione di inabilità civile. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che, ai fini della valutazione della condizione economica del richiedente, «deve assumersi il reddito complessivo imponibile, non influenzato da elementi fiscali soggettivi quali oneri deducibili o detrazioni» (Cass. nn.
27765/2018; 4641/2017; 17388/2018; 19152/2019).
11. Ne consegue che il ricorrente, avendo conseguito nell'anno 2019 un reddito imponibile superiore al limite previsto, non può essere riconosciuto titolare della pensione di inabilità civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite, considerata la natura assistenziale della prestazione e le peculiarità della vicenda
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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