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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 22 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1136/2024 R.G. e vertente
fra
nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio Salvia, C.F. , domiciliato presso il di lui studio Potenza, C.F._1
Viale Guglielmo Marconi, 219, , giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Dr. Dr. , Dr. CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento
[...]
autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1.La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento dell'Indennità Speciale quale cieco ventesimista (Legge nn. 508/88, n. 289/70
e 382/70). Con memoria ritualmente depositata, l' ha chiesto il rigetto della domanda, CP_1 deducendo la carenza dell'interesse ad agire attesa la carenza del prescritto requisito reddituale. Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 22 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente presentava, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., domanda diretta ad ottenere l'Indennità Speciale quale cieco ventesimista (Legge nn. 508/88, n. 289/70 e 382/70), contestando il diniego reso in fase amministrativa da parte della preposta Commissione;
che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che il sig.
è titolare di redditi superiori ai limiti consentiti per l'erogazione del beneficio Pt_2
domandato. Per tali ragioni va dichiarato che il ricorso ex art. 415 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile attesa la insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguimento della prestazione rivendicata (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del
05.02.2020: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che
l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”)
Per le ragioni esposte, consegue la inammissibilità del ricorso.
2 Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato 1.04.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt_3
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 22 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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