CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di GI AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale della libertà di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Silvio Salvatore Miceli, anche in sostituzione dell'avv. ZO ON, entrambi del foro di Agrigento, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 837 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AN Di GI avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, la quale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione alla detenzione e alla successiva cessione di circa 57 kg. di cocaina fortuitamente rinvenuta in mare durante una battuta di pesca al largo delle coste di Lampedusa e caricata sul peschereccio di cui il Di GI era capitano. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e). cod. proc. pen. Espongono i difensori che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata per avere irragionevolmente svilito il contributo offerto dall'indagato in sede di interrogatorio;
in particolare, la motivazione sarebbe manifestamente incoerente laddove, per un verso, ritiene che la versione del Di GI è inverosimile, essendo espressiva dell'estremo tentativo di attenuare le proprie responsabilità, e, per altro verso, afferma che il ricorrente avrebbe strenuamente negato ogni suo coinvolgimento, addossando al De TI l'intera responsabilità. Ancora, la motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria laddove considera aprioristicamente affidabile la versione resa dal De TI - secondo cui la scelta di cedere quarantasette panetti a IN e di trattenerne altri quindici per la vendita fu concordata con i membri dell'equipaggio subito dopo il rinvenimento dello stupefacente -, considerando che tali dichiarazioni sono state sconfessate dal IN in merito alla percezione di un rilevante corrispettivo per la cessione effettuata, ciò che inevitabilmente incrina la credibilità del De TI. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ha ritenuto credibile la versione di CU, posto che egli fu sentito dopo il primo interrogatorio del De TI, il quale aveva già riferito di avere consegnato tutto lo stupefacente al IN, che, invece, nulla aveva detto in merito ai CU. Anche la successiva rettifica fornita dal De TI, secondo cui a IN avrebbe consegnato una parte dei panetti detenuti, mentre una parte minore sarebbe stata restituita contestualmente al Di GI, si spiega con l'esigenza di allineare tale versione con quella poi riferita da LA CU. Il Tribunale, infine, avrebbe ritenuto irragionevolmente irrilevante, nell'ottica della prognosi di recidivanza, il decorso del tempo dalla commissione del fatto e dalla applicazione della misura in atto, 2 P( c, che, unitamente alla confessione dell'indagato, hanno affievolito le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le cesurt hanno un contenuto eminentemente fattuale e valutativo che, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione, sollecitano una diversa lettura degli elementi di prova allo stato raccolti. 2. Va rilevato che, in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il ricorrente aveva dedotto, quale elemento di novità sopravvenuto, la circostanza che l'indagato aveva reso interrogatorio fornendo, secondo la prospettazione difensiva, una ricostruzione sostanzialmente ammissiva del suo coinvolgimento nella vicenda: contegno processuale ritenuto espressivo di resipiscenza, che, unitamente al carattere fortuito del rinvenimento dello stupefacente e al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avrebbe affievolito le esigenze cautelari, anche considerando che una misura meno gravosa era stata applicata ai coindagati LA CU e IC CU, ancorché gravati da precedenti penali specifici. 3. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia esaurientemente valutato le indicate circostanze, spiegando, con logica motivazione, le ragioni per le quali ha confutato la tesi difensiva secondo cui l'indagato, in sede di interrogatorio, avrebbe reso dichiarazioni di contenuto sostanzialmente confessorio. 3.1. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la difesa aveva travisato le dichiarazioni rese dal Di GI, posto che costui (cfr. p. 5 dell'ordinanza impugnata): a) ha affermato di avere ceduto alle pressioni del De TI, il quale lo avrebbe minacciato con la frase "vedi che non dormi tranquillo", riferendo, quindi, di aver temuto di subire delle azioni ritorsive ai propri danni;
b) non ha dichiarato, come indicato nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., di avere consentito che il De TI si impossessasse dello stupefacente per una successiva vendita, bensì ha affermato di aver concordato, con il De TI, di consegnare la droga alle forze dell'ordine dopo il proprio rientro a Lampedusa da Agrigento, dove doveva recarsi per ragioni familiari;
c) quanto ai rapporti con LA CU e con il di lui padre IC CU, ha riferito di aver indicato a costoro il De TI come l'unico soggetto detentore dello stupefacente. 3.2. Su queste basi fattuali, il Tribunale ha ritenuto che l'indagato non ha affatto ammesso il proprio coinvolgimento della vicenda in quanto, per un verso, 3 si è protestato innocente con riferimento all'iniziale detenzione dello stupefacente - che, a suo dire, avrebbe dovuto essere consegnato alle forze dell'ordine -, e, per altro verso, ha cercato di addossare al Di TI l'intera responsabilità delle successive cessioni della droga al IN e ai CU. 4. Oltre a ciò, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del Di GI del tutto inattendibili, in quanto: a) se effettivamente egli aveva concordato di consegnare lo stupefacente alle forze dell'ordine, non si comprende perché ciò non avvenne la sera stessa del ritrovamento o, al più tardi, il giorno seguente;
b) la versione del Di GI è in contrasto con quanto riferito dal De TI, secondo cui all'atto del rinvenimento della droga si decise di non contattare le forze dell'ordine e di vendere quarantadue panetti di cocaina a NA IN e di mantenere in custodia i residui quindici panetti per una successiva vendita (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata), dichiarazioni ritenute attendibili in quanto precise, dettagliate e ammissive del proprio coinvolgimento nei fatti con un ruolo di primo piano e confermate da quanto riferito dallo stesso IN in relazione al coinvolgimento di altri soggetti nella cessione dello stupefacente (cfr. p. 7 dell'ordinanza impugnata); c) la versione del Di GI, con riferimento alla cessione di otto kg. di cocaina, è in contrasto con quanto riferito da LA CU - che, invece, ha ammesso di avere ricevuto la droga proprio dal Di GI con il coinvolgimento di MI D'AN, cognato dell'indagato — versione, quella Del CU, riscontrata da quanto dichiarato dal padre IC e dal Di TI (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata). 5. A fronte di tale motivazione, ampia, esauriente e immune da criticità logiche, il ricorrente non deduce il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ma si limita a prospettare una diversa valutazione del portato dichiarativo sinora acquisito, ciò che fuoriesce dai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 4 P
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 19/11/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Silvio Salvatore Miceli, anche in sostituzione dell'avv. ZO ON, entrambi del foro di Agrigento, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 837 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AN Di GI avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, la quale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione alla detenzione e alla successiva cessione di circa 57 kg. di cocaina fortuitamente rinvenuta in mare durante una battuta di pesca al largo delle coste di Lampedusa e caricata sul peschereccio di cui il Di GI era capitano. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e). cod. proc. pen. Espongono i difensori che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata per avere irragionevolmente svilito il contributo offerto dall'indagato in sede di interrogatorio;
in particolare, la motivazione sarebbe manifestamente incoerente laddove, per un verso, ritiene che la versione del Di GI è inverosimile, essendo espressiva dell'estremo tentativo di attenuare le proprie responsabilità, e, per altro verso, afferma che il ricorrente avrebbe strenuamente negato ogni suo coinvolgimento, addossando al De TI l'intera responsabilità. Ancora, la motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria laddove considera aprioristicamente affidabile la versione resa dal De TI - secondo cui la scelta di cedere quarantasette panetti a IN e di trattenerne altri quindici per la vendita fu concordata con i membri dell'equipaggio subito dopo il rinvenimento dello stupefacente -, considerando che tali dichiarazioni sono state sconfessate dal IN in merito alla percezione di un rilevante corrispettivo per la cessione effettuata, ciò che inevitabilmente incrina la credibilità del De TI. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ha ritenuto credibile la versione di CU, posto che egli fu sentito dopo il primo interrogatorio del De TI, il quale aveva già riferito di avere consegnato tutto lo stupefacente al IN, che, invece, nulla aveva detto in merito ai CU. Anche la successiva rettifica fornita dal De TI, secondo cui a IN avrebbe consegnato una parte dei panetti detenuti, mentre una parte minore sarebbe stata restituita contestualmente al Di GI, si spiega con l'esigenza di allineare tale versione con quella poi riferita da LA CU. Il Tribunale, infine, avrebbe ritenuto irragionevolmente irrilevante, nell'ottica della prognosi di recidivanza, il decorso del tempo dalla commissione del fatto e dalla applicazione della misura in atto, 2 P( c, che, unitamente alla confessione dell'indagato, hanno affievolito le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le cesurt hanno un contenuto eminentemente fattuale e valutativo che, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione, sollecitano una diversa lettura degli elementi di prova allo stato raccolti. 2. Va rilevato che, in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il ricorrente aveva dedotto, quale elemento di novità sopravvenuto, la circostanza che l'indagato aveva reso interrogatorio fornendo, secondo la prospettazione difensiva, una ricostruzione sostanzialmente ammissiva del suo coinvolgimento nella vicenda: contegno processuale ritenuto espressivo di resipiscenza, che, unitamente al carattere fortuito del rinvenimento dello stupefacente e al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avrebbe affievolito le esigenze cautelari, anche considerando che una misura meno gravosa era stata applicata ai coindagati LA CU e IC CU, ancorché gravati da precedenti penali specifici. 3. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia esaurientemente valutato le indicate circostanze, spiegando, con logica motivazione, le ragioni per le quali ha confutato la tesi difensiva secondo cui l'indagato, in sede di interrogatorio, avrebbe reso dichiarazioni di contenuto sostanzialmente confessorio. 3.1. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la difesa aveva travisato le dichiarazioni rese dal Di GI, posto che costui (cfr. p. 5 dell'ordinanza impugnata): a) ha affermato di avere ceduto alle pressioni del De TI, il quale lo avrebbe minacciato con la frase "vedi che non dormi tranquillo", riferendo, quindi, di aver temuto di subire delle azioni ritorsive ai propri danni;
b) non ha dichiarato, come indicato nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., di avere consentito che il De TI si impossessasse dello stupefacente per una successiva vendita, bensì ha affermato di aver concordato, con il De TI, di consegnare la droga alle forze dell'ordine dopo il proprio rientro a Lampedusa da Agrigento, dove doveva recarsi per ragioni familiari;
c) quanto ai rapporti con LA CU e con il di lui padre IC CU, ha riferito di aver indicato a costoro il De TI come l'unico soggetto detentore dello stupefacente. 3.2. Su queste basi fattuali, il Tribunale ha ritenuto che l'indagato non ha affatto ammesso il proprio coinvolgimento della vicenda in quanto, per un verso, 3 si è protestato innocente con riferimento all'iniziale detenzione dello stupefacente - che, a suo dire, avrebbe dovuto essere consegnato alle forze dell'ordine -, e, per altro verso, ha cercato di addossare al Di TI l'intera responsabilità delle successive cessioni della droga al IN e ai CU. 4. Oltre a ciò, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del Di GI del tutto inattendibili, in quanto: a) se effettivamente egli aveva concordato di consegnare lo stupefacente alle forze dell'ordine, non si comprende perché ciò non avvenne la sera stessa del ritrovamento o, al più tardi, il giorno seguente;
b) la versione del Di GI è in contrasto con quanto riferito dal De TI, secondo cui all'atto del rinvenimento della droga si decise di non contattare le forze dell'ordine e di vendere quarantadue panetti di cocaina a NA IN e di mantenere in custodia i residui quindici panetti per una successiva vendita (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata), dichiarazioni ritenute attendibili in quanto precise, dettagliate e ammissive del proprio coinvolgimento nei fatti con un ruolo di primo piano e confermate da quanto riferito dallo stesso IN in relazione al coinvolgimento di altri soggetti nella cessione dello stupefacente (cfr. p. 7 dell'ordinanza impugnata); c) la versione del Di GI, con riferimento alla cessione di otto kg. di cocaina, è in contrasto con quanto riferito da LA CU - che, invece, ha ammesso di avere ricevuto la droga proprio dal Di GI con il coinvolgimento di MI D'AN, cognato dell'indagato — versione, quella Del CU, riscontrata da quanto dichiarato dal padre IC e dal Di TI (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata). 5. A fronte di tale motivazione, ampia, esauriente e immune da criticità logiche, il ricorrente non deduce il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ma si limita a prospettare una diversa valutazione del portato dichiarativo sinora acquisito, ciò che fuoriesce dai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 4 P
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 19/11/2024.