Art. 2.
Gli organici del personale dei comuni di Cesaro' e di San Teodoro saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Cesaro' e di San Teodoro anteriormente alla loro fusione.
Il personale attualmente in servizio presso il comune di Cesaro' non potra', essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli organici del personale dei comuni di Cesaro' e di San Teodoro saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Cesaro' e di San Teodoro anteriormente alla loro fusione.
Il personale attualmente in servizio presso il comune di Cesaro' non potra', essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi