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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. BAVETTA VALENTINA (C.F. P.IVA_1
) e dell'Avv. TORRE MARINO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._2
Milano, PIAZZA DIAZ, 6 giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, qui rappresentata da con il Controparte_2
patrocinio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via SAFFI, 15, giusta delega in atti;
pagina 1 di 21 (C.F. ), qui rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._3
Brescia via SAFFI, 15 25121 giusta delega in atti;
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 729/2025, pubblicata il 28/01/2025, in materia di “AS”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 729 del 28.1.2025 resa dal
Tribunale di Milano e notificata il 19/02/2025 In via principale:
-accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come leasing traslativo con conseguente applicabilità dell'art. 1526
c.c.;
- condannare comunque, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del rapporto, le società e al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore della della somma di € 708.895,03 al lordo dell'equo compenso Pt_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione di canoni ex art. 1526 cc. o di quella maggiore o minore somma che risulterà dell'istruttoria;
- Con vittoria di spese e compensi di difesa per il giudizio in Tribunale e per il presente grado di giudizio e liquidazione degli stessi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 115/2002;
pagina 2 di 21 In via istruttoria subordinata
Per l'ipotesi che non venga ritenuta raggiunta la prova circa i versamenti effettuati dalla si insiste, in subordine, per la richiesta di CTU contabile per la Pt_1
conferma delle risultanze dei documenti prodotti.
La Curatela contesta inoltre il contenuto delle domande tutte rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale delle società appellate depositata il 2/09/2025 ed insiste nell'istanza di autorizzazione alla produzione di nuovo documento depositata il 19/09/2025.
Per Controparte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 729/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28.01.2025, accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla CP_3 Controparte_1
la comparsa / citazione in riassunzione del giudizio di primo grado, come notificata da controparte, con conseguente anche inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di primo grado riassunto, essendo oramai maturato e decorso il termine per la riassunzione tempestiva del giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla sentenza impugnata in questa sede;
IN OGNI CASO:
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni di parte attrice / appellante, formulate sia in via principale che in via subordinata, pagina 3 di 21 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice/appellante volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., accertato il credito ancora spettante alle società convenute/intervenute/appellate dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alle società convenute/intervenute/appellate in esecuzione del contratto di leasing, come meglio specificato in narrativa, dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di leasing per cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di leasing- la decurtazione del credito della società di leasing come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della
Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., le società di leasing convenute/intervenute/appellate nulla oppongono ed anzi chiedono che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al
Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo delle società di leasing convenute / pagina 4 di 21 intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.
Come già dedotto all'udienza del 23.09.2025, la scrivente difesa si oppone all'istanza di produzione documentale avversa, come depositata in data
19.09.2025.
In ordine alle istanze istruttorie e nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato
l'attuale valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di leasing convenuta/intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F..
La scrivente difesa chiede, inoltre, che il giudice adito voglia disporre CTU al fine di determinare l'importo di cui all'equo compenso spettante alle società di leasing convenute/intervenute/appellate. pagina 5 di 21 Ciò nell'ipotesi, denegata, in cui il giudice riconosca l'applicazione della norma di cui all'art. 1526 c.c. e sia necessario riconoscere alle società di leasing appellate il cosiddetto equo compenso.
Con ogni altra ulteriore riserva e formulando fin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione di istanze istruttorie avverse, istanza di prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati.
In ordine alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183
VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa come anche già depositate nel giudizio avanti il Tribunale di Palermo, cui le società intervenute hanno formulato adesione.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse
(CTU contabile), poiché meramente esplorativa.
SEMPRE IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.
Controparte_3
NEL MERITO:
rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 729/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28.01.2025, accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla la CP_3 Controparte_1
comparsa / citazione in riassunzione del giudizio di primo grado, come notificata pagina 6 di 21 da controparte, con conseguente anche inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di primo grado riassunto, essendo oramai maturato e decorso il termine per la riassunzione tempestiva del giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla sentenza impugnata in questa sede;
IN OGNI CASO:
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni di parte attrice / appellante, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice/appellante volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., accertato il credito ancora spettante alle società convenute/intervenute/appellate dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alle società convenute/intervenute/appellate in esecuzione del contratto di leasing, come meglio specificato in narrativa, dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di leasing per cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di leasing- la decurtazione del credito della società di leasing come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della
Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice volte all'accertamento dell'applicazione al caso di pagina 7 di 21 specie dell'art. 1526 c.c., le società di leasing convenute/intervenute/appellate nulla oppongono ed anzi chiedono che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al
Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo delle società di leasing convenute / intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.
Come già dedotto all'udienza del 23.09.2025, la scrivente difesa si oppone all'istanza di produzione documentale avversa, come depositata in data
19.09.2025.
In ordine alle istanze istruttorie e nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato
l'attuale valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato pagina 8 di 21 determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di leasing convenuta/intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.
La scrivente difesa chiede, inoltre, che il giudice adito voglia disporre CTU al fine di determinare l'importo di cui all'equo compenso spettante alle società di leasing convenute/intervenute/appellate.
Ciò nell'ipotesi, denegata, in cui il giudice riconosca l'applicazione della norma di cui all'art. 1526 c.c. e sia necessario riconoscere alle società di leasing appellate il cosiddetto equo compenso.
Con ogni altra ulteriore riserva e formulando fin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione di istanze istruttorie avverse, istanza di prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati.
In ordine alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183
VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa come anche già depositate nel giudizio avanti il Tribunale di Palermo, cui le società intervenute hanno formulato adesione.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse
(CTU contabile), poiché meramente esplorativa.
SEMPRE IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 9 di 21 Risulta dalla sentenza impugnata che: “ Con comparsa in riassunzione (a seguito di sentenza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Palermo in data 9.6.2023) la riassumeva la causa Parte_2
avente n. 6617/2020 già introdotta davanti al Tribunale di Palermo volta ad ottenere, con riferimento al contratto di leasing stipulato in data 27.10.2006 da
(in qualità di utilizzatrice) con ES AS SP (successivamente Parte_2
ES SA AO SP) avente n 865020 e oggetto un capannone industriale e sito in Via Crispi 15 Carini, risolto da ES AS SP in data 14.3.2014 a seguito di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte di Pt_2
La domanda svolta avanti al Tribunale di Palermo nei confronti di ES SA
AO - nel corso del quale erano intervenute e Controparte_3 CP_1
alle quali era stato ceduto in forza delle vicende meglio indicate nell'atto
[...]
di intervento e di cessione in blocco il rapporto giuridico e il credito derivante dal contratto - e qui riproposta è volta ad ottenere la restituzione degli importi relativi ai canoni corrisposti, pari ad Euro 708.895,03 detratto l'equo compenso sulla base del disposto di cui all'art 1526 c.c.
A seguito della presente riassunzione si costituivano ES. e Controparte_3
che svolgevano, preliminarmente, eccezione in ordine al Controparte_1
mancato rispetto dei termini a comparire , ulteriormente chiedevano la estromissione di , ulteriormente ancora chiedevano il rigetto Controparte_4
della domanda posto che nel caso di specie non trovava applicazione l'art 1526
1 co;
allegava al riguardo che il contratto regolava nelle condizioni generali di contratto, alla clausola sub 12 le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento, prevedendo l'incameramento dei canoni versati con conguaglio rispetto alla vendita.
All'udienza del 19.3.2024, su richiesta di ES e nulla opponendo la parte attrice, veniva disposta la estromissione di ES SA AO SP”.
pagina 10 di 21 Con sentenza n. 729/2025, pubblicata il 28.01.2025, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande attoree
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
Euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso in esame la previsione dell'art 1526 cod. civ., invocata dal , in considerazione dell'operatività Parte_1
e validità della disciplina pattizia di cui agli artt. 11 e 12 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Parte_2
[... che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite e che hanno chiesto il Controparte_3 Controparte_1
rigetto dell'appello e hanno proposto appello incidentale.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 23.9.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, termini parzialmente modificati con decreto del 24 settembre 2025, il consigliere fissava l'udienza del 11.11. 2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO della curatela del fallimento di Parte_2
La Curatela del fallimento di ha proposto appello, affidando il Parte_2
gravame a DUE motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “Erronea interpretazione delle clausole 11 e 12 del contratto e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 72 quater
pagina 11 di 21 L.F., oltre che dell'art. 1523 c.c. e dell'art. 1526 c.c. Errata applicazione in via interpretativa della legge 124/17 ed omessa applicazione in via analogica dell'art.1526 c.c.al contratto di leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore”, l'appellante si duole che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto valida la disciplina contrattuale sulla risoluzione per inadempimento del contratto dell'utilizzatore (art. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto), sostenendo che essa avrebbe dovuto essere disapplicata, perché volta a introdurre un assetto di interessi contrario all' art. 1526 cod. civ., norma dettata per la vendita con riserva di proprietà e che, secondo il , dovrebbe, invece, essere Parte_1
applicata in via analogica allo scioglimento del contratto nel caso di leasing traslativo oggetto di causa.
Più specificamente, il sostiene che la disciplina pattizia non avrebbe Parte_1
l'effetto di ricondurre le parti alla situazione antecedente alla stipulazione del contratto e che, pertanto, essa sarebbe diretta a consentire alla società di leasing il recupero dell'intero importo finanziato.
In particolare, la clausola le riconosce il diritto di trattenere tutte le somme versate dall'utilizzatore, di percepire i canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, con i relativi interessi convenzionali, nonché un “indennizzo” comprensivo dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di eventuale riscatto, il tutto attualizzato.
Con il secondo motivo, rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia richiamato le sentenze n. 15202/2018 e 23336/2019, il cui orientamento giurisprudenziale le Sezioni Unite, con la sentenza 2061/2021, hanno espressamente ritenuto di non poter confermare.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia omesso di accertare la correttezza della condotta posta in essere dall'Istituto di credito per trattenere legittimamente somme versate dalla in forza del contratto di lease back in atti. Pt_1 pagina 12 di 21 Afferma, infatti, che, essendo il contratto di leasing finanziario risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, il concedente deve presentare una domanda di insinuazione al passivo del fallimento e, se vuole applicare una clausola penale, deve dimostrare al Giudice delegato che tale penale non sia manifestamente eccessiva.
APPELLO INCIDENTALE
Con un unico motivo di censura, rubricato: “ERRONEA DECLARATORIA IN
ORDINE ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE, SVOLTA NEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO RIASSUNTO, DI INAMMISSIBILITA' – IMPROCEDIBILITA'
DEL GIUDIZIO RIASSUNTO, NULLITA', INEFFICACIA DELLA COMPARSA
DI RIASSUNZIONE AVVERSA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 163 – 164 C.P.C.” gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione preliminare, da loro sollevata, di inammissibilità – improcedibilità del giudizio riassunto, nonché nullità, inefficacia della comparsa di riassunzione avversa, avendo controparte notificato una comparsa/citazione in riassunzione che non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 163 c.p.c., ed in particolare dell'art. 163, n.7 c.p.c., avendo assegnato un termine a comparire inferiore rispetto a quanto ora previsto in seguito alla riforma “ Cartabia”.
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente esaminato per ragioni logiche l'appello incidentale.
La censura è infondata.
Va rilevato che il giudizio in esame è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), applicabile- per espressa previsione dell'art. 35 del decreto citato, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023- ai soli procedimenti “instaurati” dal 1° marzo 2023.
pagina 13 di 21 La riassunzione del processo, conclusosi con declaratoria di incompetenza, non integra un nuovo giudizio originariamente instaurato, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ma consente solo la continuazione del giudizio già pendente, trasferito dinnanzi al giudice dichiarato competente.
Ne consegue che non trovano applicazione alla riassunzione le disposizioni dettate per gli atti introduttivi soggetti alla disciplina processuale riformata, ivi incluso il nuovo termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Deve peraltro escludersi qualsivoglia vizio del contraddittorio, non essendo venuto meno il diritto di difesa della parte convenuta in riassunzione, la quale risulta essersi regolarmente costituita in giudizio senza dedurre alcuna concreta lesione.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la comparsa di riassunzione è stata notificata alla controparte entro i tre mesi fissati dal giudice di Palermo nella sua sentenza di incompetenza e che davanti a questo Tribunale è stato riassunto il medesimo giudizio nei confronti delle medesime parti, già costituite nella causa avanti il Tribunale di Palermo “sicché nessuna violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa può ritenersi sussistente”.
Venendo all'esame dell'appello proposto dalla Curatela ritiene la Corte il medesimo infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda della Curatela, così osservando: “ Al riguardo deve osservarsi che il contratto di leasing in questione è stato risolto per inadempimento il 14.3.2014, quindi prima della dichiarazione di fallimento e prima della entrata in vigore della normativa sul leasing.
Il contratto (fr doc 3 fascicolo attoreo) prevedeva, alle clausole 11 e 12 che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, fermo
l'obbligo di restituzione dei beni al concedente sarebbero rimasti acquisiti per
l'intero loro ammontare i canoni periodici già in precedenza pagati, e che pagina 14 di 21 l'utilizzatore oltre ai canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto era tenuto al pagamento di un risarcimento pari alla somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto attualizzati al tasso indicato nelle condizioni di contratto, prevedendo che a favore dell'utilizzatore sarà accreditato con accredito di quanto ricavato dalla vendita del bene
Va considerato che le predette clausole delle condizioni generali di contratto, da un lato, prevede che, a fronte della risoluzione anticipata del contratto, la concedente, oltre a chiedere il pagamento dei canoni rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto abbia diritto di conseguire, a titolo risarcitorio, il valore attuale del corrispettivo residuo (costituito dai canoni a scadere e del prezzo di opzione), da un altro lato, prevede che sia accreditato all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, al netto del risarcimento come sopra previsto, prevedendo specifiche modalità di vendita del bene.
Tale disciplina degli effetti della risoluzione contrattuale vale ad evitare il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni contrattualmente pattuiti, abbia a conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene)
Il tenore complessivo di tali clausole (con la previsione dell'accredito in favore dell'utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito) è tale, se correttamente applicata, da realizzare il contemperamento degli opposti interessi
e da evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing;
una conferma della legittimità di tale assetto negoziale, circa gli effetti della risoluzione del contratto, può rinvenirsi nella stessa nuova disciplina del leasing.
Tale disciplina, sia pure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, esclude che la regolamentazione contrattuale di cui è causa, sostanzialmente in linea con il dettato normativo successivo, possa essere censurata in relazione alla iniquità delle conseguenze. pagina 15 di 21 Si richiamano al riguardo anche le recenti sentenze della Corte di cassazione
15202/2018 e Cass 23336/2019.
A fronte di tali previsioni contrattuali, non può farsi riferimento al disposto di cui all'art. 1526 c.c 1° co per regolare l'ipotesi di risoluzione di inadempimento dell'utilizzatore; deve quindi essere rigettata la domanda di restituzione svolta dagli attori opponenti in ordine alla restituzione dei canoni di locazione corrisposti durante la vigenza del contratto.
La domanda del fallimento volta alla restituzione dei canoni corrisposti deve essere rigettata, rimanendo, per contro, l'odierno fallimento, eventualmente creditore delle somme da riconoscersi a suo favore a seguito della applicazione delle norme di cui sopra si è detto (clausola 12 e 13 contratto)”.
La Corte condivide pienamente la decisione del primo giudice.
Si sottolinea infatti che a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento del corrispettivo pattuito e dell'incontestata risoluzione del contratto da parte della concedente (prima della dichiarazione di Fallimento della utilizzatrice), non può trovare applicazione il dettato del primo comma dell'art. 1526 c.c., come voluto dall'appellante, bensì la disciplina pattizia riportata nell'art. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto che stabilisce -nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore- l'obbligo in capo a quest'ultimo di restituire l'immobile al concedente e corrispondergli i canoni ancora insoluti a quella data e il diritto in capo alla società di leasing di acquisire i canoni corrisposti, richiedere il risarcimento del danno, predeterminato in misura corrispondente ai canoni periodici non ancora maturati ed al prezzo pattuito per l'esercizio del diritto di acquisto attualizzati, detratto quanto ricavato a seguito della vendita del bene o di imputare il ricavato della vendita a deconto delle ragioni di credito della concedente.
pagina 16 di 21 Tale clausola, come correttamente sottolineato dal primo giudice, rispecchia il sinallagma contrattuale in quanto consente al concedente di venirsi a trovare, a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, dall'altro esclude in radice il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing che deve detrarre dal credito il ricavato dalla vendita;
la clausola penale così congegnata è coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526 comma 2 c.c. che consente alle parti di convenire che “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, conformemente al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la Cass. sent. n.
15202/2018, ribadito con la sentenza n. 25031/2019 ed ulteriormente corroborato dalla pronuncia della Cassazione a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061, pure richiamata dall'appellante ma con una lettura fuorviante della stessa. Infatti la
Suprema Corte con la citata sentenza nel pronunciarsi in primo luogo sull'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n.
124 del 2017 ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore, ha riconosciuto per tali contratti la possibilità di far ricorso all'applicazione analogica, nel caso di contratto di leasing traslativo alla disciplina dell'art. 1526 c.c., sottolineando tuttavia che la giurisprudenza si è evoluta dando concreto rilievo alla causa di finanziamento che sostanzia (effettivamente, anche se non in modo del tutto assorbente) l'operazione commerciale sottostante il contratto di leasing e, con ciò, puntando a garantire in concreto il perseguimento dell'interesse del concedente di ottenere, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore,
l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione; essendo interesse precipuo del concedente quello di riottenere il capitale investito e non la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua attività commerciale" (Cass., 17 gennaio 2014, n. 888).
pagina 17 di 21 Da qui il rilievo che l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526
c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n.
1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), deve essere tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto risarcimento del danno del concedente. Ecco allora che il risarcimento del danno può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.
e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo "contratto di leasing", come risulta dal contratto oggetto di causa. D'altra parte, la previsione convenzionale di irripetibilità delle rate pagate è espressamente contemplata dallo stesso art. 1526
c.c., al secondo comma, con la conseguente applicazione di tale ultima norma e della possibilità di ridurre equitativamente la penale laddove, sebbene comunque lecita, dovesse palesarsi manifestamente eccessiva così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela. La previsione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. consente così di riequilibrare la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale.
Alla luce delle considerazioni suesposte, del tutto corretta e legittima si palesa la clausola penale del tenore di quella contenuta nel contratto oggetto di causa con conseguente correttezza della decisione del primo giudice di rigetto della domanda di restituzione dei canoni pagati avanzata dal . Parte_1
pagina 18 di 21 Non può poi non sottolinearsi come, in un quadro di rispetto del sinallagma contrattuale, il diritto alla restituzione delle rate riscosse vantato dal Parte_1
potrebbe in ipotesi operare solo ed esclusivamente dopo che vi sia stata la restituzione del bene che, nel caso di specie, non risulta essere ancora avvenuta
(v. in tal senso Cass. n. 9161/02). Con l'Ord. n. 21895/17 la Corte di cassazione ha affermato: “Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”.
Pertanto, in mancanza di restituzione del bene oggetto di leasing la richiesta di applicazione dell'art. 1526 I comma c.c., anche sotto questo aspetto, si palesa inaccoglibile.
Sostiene poi l'appellante che gli effetti della regolamentazione pattizia dovevano trovare esame ed applicazione solo in sede concorsuale attraverso la verifica fallimentare.
La doglianza è fuorviante atteso che oggetto del presente processo è la domanda avanzata dal di ottenere la restituzione dei canoni pagati per il Parte_1
contratto di leasing che nulla ha a che vedere con il diritto o meno delle controparti ad ottenere il pagamento dei canoni a scadere stabiliti nel medesimo contratto, in relazione ai quali non è stata avanzata alcuna domanda in questa sede.
Per tali ragioni la richiesta di CTU sul valore di mercato dell'immobile non appare suscettibile di accoglimento, essendosi limitata l'appellante a far richiesta di ripetizione dei canoni corrisposti, ai sensi dell'art.1526, primo comma, cc, senza fornire indicazione alcuna in ordine agli altri elementi presi in considerazione da tale norma, in tal modo non rendendo possibile l'effettuazione di un ragionato confronto tra quanto effettivamente ottenuto dalla concedente in applicazione pagina 19 di 21 della clausola contrattuale (art.11 cond. gen.) e quanto le sarebbe spettato in applicazione della disciplina di cui al primo comma dell'art.1526 cc, così che dall'accertamento dell'effettivo valore di mercato del bene al momento della risoluzione dei contratti di leasing non potrebbe comunque derivare alcun risultato utile in vista della verifica circa la fondatezza o meno della domanda di ripetizione.
Per i motivi su esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati.
L'esito del giudizio, che ha visto rigettati entrambi gli appelli, consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del
D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma
17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da e avverso la Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 729/2025, pubblicata il 28/01/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 20 di 21 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in via tra loro solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 17/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. BAVETTA VALENTINA (C.F. P.IVA_1
) e dell'Avv. TORRE MARINO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._2
Milano, PIAZZA DIAZ, 6 giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, qui rappresentata da con il Controparte_2
patrocinio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via SAFFI, 15, giusta delega in atti;
pagina 1 di 21 (C.F. ), qui rappresentata da Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._3
Brescia via SAFFI, 15 25121 giusta delega in atti;
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 729/2025, pubblicata il 28/01/2025, in materia di “AS”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 729 del 28.1.2025 resa dal
Tribunale di Milano e notificata il 19/02/2025 In via principale:
-accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come leasing traslativo con conseguente applicabilità dell'art. 1526
c.c.;
- condannare comunque, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del rapporto, le società e al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore della della somma di € 708.895,03 al lordo dell'equo compenso Pt_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione di canoni ex art. 1526 cc. o di quella maggiore o minore somma che risulterà dell'istruttoria;
- Con vittoria di spese e compensi di difesa per il giudizio in Tribunale e per il presente grado di giudizio e liquidazione degli stessi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 115/2002;
pagina 2 di 21 In via istruttoria subordinata
Per l'ipotesi che non venga ritenuta raggiunta la prova circa i versamenti effettuati dalla si insiste, in subordine, per la richiesta di CTU contabile per la Pt_1
conferma delle risultanze dei documenti prodotti.
La Curatela contesta inoltre il contenuto delle domande tutte rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale delle società appellate depositata il 2/09/2025 ed insiste nell'istanza di autorizzazione alla produzione di nuovo documento depositata il 19/09/2025.
Per Controparte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 729/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28.01.2025, accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla CP_3 Controparte_1
la comparsa / citazione in riassunzione del giudizio di primo grado, come notificata da controparte, con conseguente anche inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di primo grado riassunto, essendo oramai maturato e decorso il termine per la riassunzione tempestiva del giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla sentenza impugnata in questa sede;
IN OGNI CASO:
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni di parte attrice / appellante, formulate sia in via principale che in via subordinata, pagina 3 di 21 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice/appellante volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., accertato il credito ancora spettante alle società convenute/intervenute/appellate dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alle società convenute/intervenute/appellate in esecuzione del contratto di leasing, come meglio specificato in narrativa, dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di leasing per cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di leasing- la decurtazione del credito della società di leasing come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della
Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., le società di leasing convenute/intervenute/appellate nulla oppongono ed anzi chiedono che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al
Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo delle società di leasing convenute / pagina 4 di 21 intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.
Come già dedotto all'udienza del 23.09.2025, la scrivente difesa si oppone all'istanza di produzione documentale avversa, come depositata in data
19.09.2025.
In ordine alle istanze istruttorie e nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato
l'attuale valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di leasing convenuta/intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F..
La scrivente difesa chiede, inoltre, che il giudice adito voglia disporre CTU al fine di determinare l'importo di cui all'equo compenso spettante alle società di leasing convenute/intervenute/appellate. pagina 5 di 21 Ciò nell'ipotesi, denegata, in cui il giudice riconosca l'applicazione della norma di cui all'art. 1526 c.c. e sia necessario riconoscere alle società di leasing appellate il cosiddetto equo compenso.
Con ogni altra ulteriore riserva e formulando fin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione di istanze istruttorie avverse, istanza di prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati.
In ordine alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183
VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa come anche già depositate nel giudizio avanti il Tribunale di Palermo, cui le società intervenute hanno formulato adesione.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse
(CTU contabile), poiché meramente esplorativa.
SEMPRE IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.
Controparte_3
NEL MERITO:
rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti delle appellate, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 729/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28.01.2025, accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla la CP_3 Controparte_1
comparsa / citazione in riassunzione del giudizio di primo grado, come notificata pagina 6 di 21 da controparte, con conseguente anche inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di primo grado riassunto, essendo oramai maturato e decorso il termine per la riassunzione tempestiva del giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla sentenza impugnata in questa sede;
IN OGNI CASO:
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni di parte attrice / appellante, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa degli atti di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice/appellante volte all'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 1526 c.c., accertato il credito ancora spettante alle società convenute/intervenute/appellate dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alle società convenute/intervenute/appellate in esecuzione del contratto di leasing, come meglio specificato in narrativa, dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di leasing per cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di leasing- la decurtazione del credito della società di leasing come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della
Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice volte all'accertamento dell'applicazione al caso di pagina 7 di 21 specie dell'art. 1526 c.c., le società di leasing convenute/intervenute/appellate nulla oppongono ed anzi chiedono che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al
Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo delle società di leasing convenute / intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.
Come già dedotto all'udienza del 23.09.2025, la scrivente difesa si oppone all'istanza di produzione documentale avversa, come depositata in data
19.09.2025.
In ordine alle istanze istruttorie e nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinchè venga determinato
l'attuale valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al Fallimento attore/appellante, secondo il valore di mercato pagina 8 di 21 determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di leasing convenuta/intervenute/appellate, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione e come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 quater L.F.
La scrivente difesa chiede, inoltre, che il giudice adito voglia disporre CTU al fine di determinare l'importo di cui all'equo compenso spettante alle società di leasing convenute/intervenute/appellate.
Ciò nell'ipotesi, denegata, in cui il giudice riconosca l'applicazione della norma di cui all'art. 1526 c.c. e sia necessario riconoscere alle società di leasing appellate il cosiddetto equo compenso.
Con ogni altra ulteriore riserva e formulando fin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione di istanze istruttorie avverse, istanza di prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati.
In ordine alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183
VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa come anche già depositate nel giudizio avanti il Tribunale di Palermo, cui le società intervenute hanno formulato adesione.
La scrivente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse
(CTU contabile), poiché meramente esplorativa.
SEMPRE IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 9 di 21 Risulta dalla sentenza impugnata che: “ Con comparsa in riassunzione (a seguito di sentenza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Palermo in data 9.6.2023) la riassumeva la causa Parte_2
avente n. 6617/2020 già introdotta davanti al Tribunale di Palermo volta ad ottenere, con riferimento al contratto di leasing stipulato in data 27.10.2006 da
(in qualità di utilizzatrice) con ES AS SP (successivamente Parte_2
ES SA AO SP) avente n 865020 e oggetto un capannone industriale e sito in Via Crispi 15 Carini, risolto da ES AS SP in data 14.3.2014 a seguito di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte di Pt_2
La domanda svolta avanti al Tribunale di Palermo nei confronti di ES SA
AO - nel corso del quale erano intervenute e Controparte_3 CP_1
alle quali era stato ceduto in forza delle vicende meglio indicate nell'atto
[...]
di intervento e di cessione in blocco il rapporto giuridico e il credito derivante dal contratto - e qui riproposta è volta ad ottenere la restituzione degli importi relativi ai canoni corrisposti, pari ad Euro 708.895,03 detratto l'equo compenso sulla base del disposto di cui all'art 1526 c.c.
A seguito della presente riassunzione si costituivano ES. e Controparte_3
che svolgevano, preliminarmente, eccezione in ordine al Controparte_1
mancato rispetto dei termini a comparire , ulteriormente chiedevano la estromissione di , ulteriormente ancora chiedevano il rigetto Controparte_4
della domanda posto che nel caso di specie non trovava applicazione l'art 1526
1 co;
allegava al riguardo che il contratto regolava nelle condizioni generali di contratto, alla clausola sub 12 le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento, prevedendo l'incameramento dei canoni versati con conguaglio rispetto alla vendita.
All'udienza del 19.3.2024, su richiesta di ES e nulla opponendo la parte attrice, veniva disposta la estromissione di ES SA AO SP”.
pagina 10 di 21 Con sentenza n. 729/2025, pubblicata il 28.01.2025, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) rigetta le domande attoree
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
Euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso in esame la previsione dell'art 1526 cod. civ., invocata dal , in considerazione dell'operatività Parte_1
e validità della disciplina pattizia di cui agli artt. 11 e 12 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Parte_2
[... che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite e che hanno chiesto il Controparte_3 Controparte_1
rigetto dell'appello e hanno proposto appello incidentale.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 23.9.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, termini parzialmente modificati con decreto del 24 settembre 2025, il consigliere fissava l'udienza del 11.11. 2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO della curatela del fallimento di Parte_2
La Curatela del fallimento di ha proposto appello, affidando il Parte_2
gravame a DUE motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “Erronea interpretazione delle clausole 11 e 12 del contratto e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 72 quater
pagina 11 di 21 L.F., oltre che dell'art. 1523 c.c. e dell'art. 1526 c.c. Errata applicazione in via interpretativa della legge 124/17 ed omessa applicazione in via analogica dell'art.1526 c.c.al contratto di leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore”, l'appellante si duole che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto valida la disciplina contrattuale sulla risoluzione per inadempimento del contratto dell'utilizzatore (art. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto), sostenendo che essa avrebbe dovuto essere disapplicata, perché volta a introdurre un assetto di interessi contrario all' art. 1526 cod. civ., norma dettata per la vendita con riserva di proprietà e che, secondo il , dovrebbe, invece, essere Parte_1
applicata in via analogica allo scioglimento del contratto nel caso di leasing traslativo oggetto di causa.
Più specificamente, il sostiene che la disciplina pattizia non avrebbe Parte_1
l'effetto di ricondurre le parti alla situazione antecedente alla stipulazione del contratto e che, pertanto, essa sarebbe diretta a consentire alla società di leasing il recupero dell'intero importo finanziato.
In particolare, la clausola le riconosce il diritto di trattenere tutte le somme versate dall'utilizzatore, di percepire i canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, con i relativi interessi convenzionali, nonché un “indennizzo” comprensivo dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di eventuale riscatto, il tutto attualizzato.
Con il secondo motivo, rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia richiamato le sentenze n. 15202/2018 e 23336/2019, il cui orientamento giurisprudenziale le Sezioni Unite, con la sentenza 2061/2021, hanno espressamente ritenuto di non poter confermare.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia omesso di accertare la correttezza della condotta posta in essere dall'Istituto di credito per trattenere legittimamente somme versate dalla in forza del contratto di lease back in atti. Pt_1 pagina 12 di 21 Afferma, infatti, che, essendo il contratto di leasing finanziario risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, il concedente deve presentare una domanda di insinuazione al passivo del fallimento e, se vuole applicare una clausola penale, deve dimostrare al Giudice delegato che tale penale non sia manifestamente eccessiva.
APPELLO INCIDENTALE
Con un unico motivo di censura, rubricato: “ERRONEA DECLARATORIA IN
ORDINE ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE, SVOLTA NEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO RIASSUNTO, DI INAMMISSIBILITA' – IMPROCEDIBILITA'
DEL GIUDIZIO RIASSUNTO, NULLITA', INEFFICACIA DELLA COMPARSA
DI RIASSUNZIONE AVVERSA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 163 – 164 C.P.C.” gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione preliminare, da loro sollevata, di inammissibilità – improcedibilità del giudizio riassunto, nonché nullità, inefficacia della comparsa di riassunzione avversa, avendo controparte notificato una comparsa/citazione in riassunzione che non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 163 c.p.c., ed in particolare dell'art. 163, n.7 c.p.c., avendo assegnato un termine a comparire inferiore rispetto a quanto ora previsto in seguito alla riforma “ Cartabia”.
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente esaminato per ragioni logiche l'appello incidentale.
La censura è infondata.
Va rilevato che il giudizio in esame è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), applicabile- per espressa previsione dell'art. 35 del decreto citato, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023- ai soli procedimenti “instaurati” dal 1° marzo 2023.
pagina 13 di 21 La riassunzione del processo, conclusosi con declaratoria di incompetenza, non integra un nuovo giudizio originariamente instaurato, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ma consente solo la continuazione del giudizio già pendente, trasferito dinnanzi al giudice dichiarato competente.
Ne consegue che non trovano applicazione alla riassunzione le disposizioni dettate per gli atti introduttivi soggetti alla disciplina processuale riformata, ivi incluso il nuovo termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Deve peraltro escludersi qualsivoglia vizio del contraddittorio, non essendo venuto meno il diritto di difesa della parte convenuta in riassunzione, la quale risulta essersi regolarmente costituita in giudizio senza dedurre alcuna concreta lesione.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la comparsa di riassunzione è stata notificata alla controparte entro i tre mesi fissati dal giudice di Palermo nella sua sentenza di incompetenza e che davanti a questo Tribunale è stato riassunto il medesimo giudizio nei confronti delle medesime parti, già costituite nella causa avanti il Tribunale di Palermo “sicché nessuna violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa può ritenersi sussistente”.
Venendo all'esame dell'appello proposto dalla Curatela ritiene la Corte il medesimo infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda della Curatela, così osservando: “ Al riguardo deve osservarsi che il contratto di leasing in questione è stato risolto per inadempimento il 14.3.2014, quindi prima della dichiarazione di fallimento e prima della entrata in vigore della normativa sul leasing.
Il contratto (fr doc 3 fascicolo attoreo) prevedeva, alle clausole 11 e 12 che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, fermo
l'obbligo di restituzione dei beni al concedente sarebbero rimasti acquisiti per
l'intero loro ammontare i canoni periodici già in precedenza pagati, e che pagina 14 di 21 l'utilizzatore oltre ai canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto era tenuto al pagamento di un risarcimento pari alla somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto attualizzati al tasso indicato nelle condizioni di contratto, prevedendo che a favore dell'utilizzatore sarà accreditato con accredito di quanto ricavato dalla vendita del bene
Va considerato che le predette clausole delle condizioni generali di contratto, da un lato, prevede che, a fronte della risoluzione anticipata del contratto, la concedente, oltre a chiedere il pagamento dei canoni rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto abbia diritto di conseguire, a titolo risarcitorio, il valore attuale del corrispettivo residuo (costituito dai canoni a scadere e del prezzo di opzione), da un altro lato, prevede che sia accreditato all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, al netto del risarcimento come sopra previsto, prevedendo specifiche modalità di vendita del bene.
Tale disciplina degli effetti della risoluzione contrattuale vale ad evitare il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni contrattualmente pattuiti, abbia a conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene)
Il tenore complessivo di tali clausole (con la previsione dell'accredito in favore dell'utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito) è tale, se correttamente applicata, da realizzare il contemperamento degli opposti interessi
e da evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing;
una conferma della legittimità di tale assetto negoziale, circa gli effetti della risoluzione del contratto, può rinvenirsi nella stessa nuova disciplina del leasing.
Tale disciplina, sia pure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, esclude che la regolamentazione contrattuale di cui è causa, sostanzialmente in linea con il dettato normativo successivo, possa essere censurata in relazione alla iniquità delle conseguenze. pagina 15 di 21 Si richiamano al riguardo anche le recenti sentenze della Corte di cassazione
15202/2018 e Cass 23336/2019.
A fronte di tali previsioni contrattuali, non può farsi riferimento al disposto di cui all'art. 1526 c.c 1° co per regolare l'ipotesi di risoluzione di inadempimento dell'utilizzatore; deve quindi essere rigettata la domanda di restituzione svolta dagli attori opponenti in ordine alla restituzione dei canoni di locazione corrisposti durante la vigenza del contratto.
La domanda del fallimento volta alla restituzione dei canoni corrisposti deve essere rigettata, rimanendo, per contro, l'odierno fallimento, eventualmente creditore delle somme da riconoscersi a suo favore a seguito della applicazione delle norme di cui sopra si è detto (clausola 12 e 13 contratto)”.
La Corte condivide pienamente la decisione del primo giudice.
Si sottolinea infatti che a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento del corrispettivo pattuito e dell'incontestata risoluzione del contratto da parte della concedente (prima della dichiarazione di Fallimento della utilizzatrice), non può trovare applicazione il dettato del primo comma dell'art. 1526 c.c., come voluto dall'appellante, bensì la disciplina pattizia riportata nell'art. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto che stabilisce -nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore- l'obbligo in capo a quest'ultimo di restituire l'immobile al concedente e corrispondergli i canoni ancora insoluti a quella data e il diritto in capo alla società di leasing di acquisire i canoni corrisposti, richiedere il risarcimento del danno, predeterminato in misura corrispondente ai canoni periodici non ancora maturati ed al prezzo pattuito per l'esercizio del diritto di acquisto attualizzati, detratto quanto ricavato a seguito della vendita del bene o di imputare il ricavato della vendita a deconto delle ragioni di credito della concedente.
pagina 16 di 21 Tale clausola, come correttamente sottolineato dal primo giudice, rispecchia il sinallagma contrattuale in quanto consente al concedente di venirsi a trovare, a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, dall'altro esclude in radice il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing che deve detrarre dal credito il ricavato dalla vendita;
la clausola penale così congegnata è coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526 comma 2 c.c. che consente alle parti di convenire che “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità”, conformemente al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la Cass. sent. n.
15202/2018, ribadito con la sentenza n. 25031/2019 ed ulteriormente corroborato dalla pronuncia della Cassazione a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061, pure richiamata dall'appellante ma con una lettura fuorviante della stessa. Infatti la
Suprema Corte con la citata sentenza nel pronunciarsi in primo luogo sull'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n.
124 del 2017 ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore, ha riconosciuto per tali contratti la possibilità di far ricorso all'applicazione analogica, nel caso di contratto di leasing traslativo alla disciplina dell'art. 1526 c.c., sottolineando tuttavia che la giurisprudenza si è evoluta dando concreto rilievo alla causa di finanziamento che sostanzia (effettivamente, anche se non in modo del tutto assorbente) l'operazione commerciale sottostante il contratto di leasing e, con ciò, puntando a garantire in concreto il perseguimento dell'interesse del concedente di ottenere, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore,
l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione; essendo interesse precipuo del concedente quello di riottenere il capitale investito e non la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua attività commerciale" (Cass., 17 gennaio 2014, n. 888).
pagina 17 di 21 Da qui il rilievo che l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526
c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n.
1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), deve essere tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto risarcimento del danno del concedente. Ecco allora che il risarcimento del danno può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.
e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo "contratto di leasing", come risulta dal contratto oggetto di causa. D'altra parte, la previsione convenzionale di irripetibilità delle rate pagate è espressamente contemplata dallo stesso art. 1526
c.c., al secondo comma, con la conseguente applicazione di tale ultima norma e della possibilità di ridurre equitativamente la penale laddove, sebbene comunque lecita, dovesse palesarsi manifestamente eccessiva così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela. La previsione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. consente così di riequilibrare la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale.
Alla luce delle considerazioni suesposte, del tutto corretta e legittima si palesa la clausola penale del tenore di quella contenuta nel contratto oggetto di causa con conseguente correttezza della decisione del primo giudice di rigetto della domanda di restituzione dei canoni pagati avanzata dal . Parte_1
pagina 18 di 21 Non può poi non sottolinearsi come, in un quadro di rispetto del sinallagma contrattuale, il diritto alla restituzione delle rate riscosse vantato dal Parte_1
potrebbe in ipotesi operare solo ed esclusivamente dopo che vi sia stata la restituzione del bene che, nel caso di specie, non risulta essere ancora avvenuta
(v. in tal senso Cass. n. 9161/02). Con l'Ord. n. 21895/17 la Corte di cassazione ha affermato: “Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”.
Pertanto, in mancanza di restituzione del bene oggetto di leasing la richiesta di applicazione dell'art. 1526 I comma c.c., anche sotto questo aspetto, si palesa inaccoglibile.
Sostiene poi l'appellante che gli effetti della regolamentazione pattizia dovevano trovare esame ed applicazione solo in sede concorsuale attraverso la verifica fallimentare.
La doglianza è fuorviante atteso che oggetto del presente processo è la domanda avanzata dal di ottenere la restituzione dei canoni pagati per il Parte_1
contratto di leasing che nulla ha a che vedere con il diritto o meno delle controparti ad ottenere il pagamento dei canoni a scadere stabiliti nel medesimo contratto, in relazione ai quali non è stata avanzata alcuna domanda in questa sede.
Per tali ragioni la richiesta di CTU sul valore di mercato dell'immobile non appare suscettibile di accoglimento, essendosi limitata l'appellante a far richiesta di ripetizione dei canoni corrisposti, ai sensi dell'art.1526, primo comma, cc, senza fornire indicazione alcuna in ordine agli altri elementi presi in considerazione da tale norma, in tal modo non rendendo possibile l'effettuazione di un ragionato confronto tra quanto effettivamente ottenuto dalla concedente in applicazione pagina 19 di 21 della clausola contrattuale (art.11 cond. gen.) e quanto le sarebbe spettato in applicazione della disciplina di cui al primo comma dell'art.1526 cc, così che dall'accertamento dell'effettivo valore di mercato del bene al momento della risoluzione dei contratti di leasing non potrebbe comunque derivare alcun risultato utile in vista della verifica circa la fondatezza o meno della domanda di ripetizione.
Per i motivi su esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati.
L'esito del giudizio, che ha visto rigettati entrambi gli appelli, consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del
D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma
17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da e avverso la Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 729/2025, pubblicata il 28/01/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 20 di 21 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in via tra loro solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 17/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
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