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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39940 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere RA ON;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore di OM LI, Avv. Umberto Costanzo, con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decideva sulla richiesta di riesame dell’ordinanza che aveva applicato a OM LI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati previsti dall'art. 84, comma 2, ed 85, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 141 del 2024, nonché per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., e, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale riteneva penalmente rilevante la condotta prevista dall’art. 84 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39940 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 28/10/2025 2 d.lgs n. 141 del 2024 in quanto, pur essendo il tabacco sequestrato al LI inferiore ai quindici chilogrammi, la condotta prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 risultava aggravata dalla connessione con il reato di contraffazione. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di OM LI che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non sussisterebbe l'aggravante della “connessione con il reato di contraffazione” prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 e che, pertanto, la condotta di detenzione di tabacchi, essendo inferiore ai quindici chilogrammi, non sarebbe penalmente rilevante. Si deduceva infatti che la contraffazione non sarebbe stata dimostrata dato che l'analisi tecnica su cui era fondata era stata affidata alla “Giskal s.r.l.” ed all'ausiliario Alessandro Maraia, ma, in concreto, l’accertamento sarebbe stato effettuato da una sezione della “Philip Morris” polacca;
inoltre l’elaborato tecnico non avrebbe dato conto di avere esaminato tutti i campioni sequestrati, in quanto nell’elaborato tecnico si sarebbe fatto riferimento solo ai pacchetti di sigarette a marchio “Marlboro”, senza alcuna menzione di quelli “Chesterfield”. L’illegittimità dell'accertamento tecnico non consentirebbe di ritenere provata la contraffazione e dunque la sussistenza dell’aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso a inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. 1.1.Il Collegio, pur ribadendo che l'istanza di riesame consente al Tribunale la cognizione piena della materia, essendo previsto un effetto interamente devolutivo (tra le altre, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03), ritiene che il ricorso per cassazione debba essere comunque ancorato alla materia devoluta con l'istanza di riesame, non potendo la Corte di legittimità esaminare per la prima volta questioni non proposte al Tribunale. Si ritiene, cioè, che, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente abbia l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del 3 giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505 – 03, Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01). Alla Cassazione è infatti riservato solo il controllo della tenuta logica della motivazione elaborata dai giudici di merito in relazione alle doglianze previamente proposte. Nel caso in esame, come si rileva dal tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, la difesa del LI con l’istanza di riesame aveva contestato l'idoneità dell’alterazione dei codici identificativi ad integrare una contraffazione rilevando che gli stessi non fossero “marchi di impresa” ma solo uno strumento di controllo per monitorare il percorso distributivo del prodotto, sicché l'assenza o la falsità di tali codici non poteva costituire un sintomo di falsità del marchio. A fronte di tale rilievo il Tribunale rilevava che la contraffazione era indubbia in quanto la perizia disposta sui quattro pacchetti analizzati aveva consentito di rilevare la difformità nei segni di stampa, l'assenza di perforazioni e le incoerenze dei codici, il che consentiva di ritenere integrata - seppur con giudizio allo stato degli atti – l’alterazione contestata nel capo di incolpazione provvisorio. 1.2. Con l’istanza non risultano, invece, contestate le modalità dell'accertamento, la cui legittimità è stata censurata per la prima volta in sede di legittimità. La tardività delle deduzioni, e la loro tensione verso l’attivazione di un percorso istruttorio di accertamento della contraffazione, estraneo non solo alle competenze del Giudice di legittimità, ma anche a quelle del Tribunale per il riesame, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA ON NN GA
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore di OM LI, Avv. Umberto Costanzo, con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decideva sulla richiesta di riesame dell’ordinanza che aveva applicato a OM LI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati previsti dall'art. 84, comma 2, ed 85, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 141 del 2024, nonché per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., e, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale riteneva penalmente rilevante la condotta prevista dall’art. 84 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39940 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 28/10/2025 2 d.lgs n. 141 del 2024 in quanto, pur essendo il tabacco sequestrato al LI inferiore ai quindici chilogrammi, la condotta prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 risultava aggravata dalla connessione con il reato di contraffazione. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di OM LI che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non sussisterebbe l'aggravante della “connessione con il reato di contraffazione” prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 e che, pertanto, la condotta di detenzione di tabacchi, essendo inferiore ai quindici chilogrammi, non sarebbe penalmente rilevante. Si deduceva infatti che la contraffazione non sarebbe stata dimostrata dato che l'analisi tecnica su cui era fondata era stata affidata alla “Giskal s.r.l.” ed all'ausiliario Alessandro Maraia, ma, in concreto, l’accertamento sarebbe stato effettuato da una sezione della “Philip Morris” polacca;
inoltre l’elaborato tecnico non avrebbe dato conto di avere esaminato tutti i campioni sequestrati, in quanto nell’elaborato tecnico si sarebbe fatto riferimento solo ai pacchetti di sigarette a marchio “Marlboro”, senza alcuna menzione di quelli “Chesterfield”. L’illegittimità dell'accertamento tecnico non consentirebbe di ritenere provata la contraffazione e dunque la sussistenza dell’aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso a inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. 1.1.Il Collegio, pur ribadendo che l'istanza di riesame consente al Tribunale la cognizione piena della materia, essendo previsto un effetto interamente devolutivo (tra le altre, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03), ritiene che il ricorso per cassazione debba essere comunque ancorato alla materia devoluta con l'istanza di riesame, non potendo la Corte di legittimità esaminare per la prima volta questioni non proposte al Tribunale. Si ritiene, cioè, che, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente abbia l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del 3 giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505 – 03, Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01). Alla Cassazione è infatti riservato solo il controllo della tenuta logica della motivazione elaborata dai giudici di merito in relazione alle doglianze previamente proposte. Nel caso in esame, come si rileva dal tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, la difesa del LI con l’istanza di riesame aveva contestato l'idoneità dell’alterazione dei codici identificativi ad integrare una contraffazione rilevando che gli stessi non fossero “marchi di impresa” ma solo uno strumento di controllo per monitorare il percorso distributivo del prodotto, sicché l'assenza o la falsità di tali codici non poteva costituire un sintomo di falsità del marchio. A fronte di tale rilievo il Tribunale rilevava che la contraffazione era indubbia in quanto la perizia disposta sui quattro pacchetti analizzati aveva consentito di rilevare la difformità nei segni di stampa, l'assenza di perforazioni e le incoerenze dei codici, il che consentiva di ritenere integrata - seppur con giudizio allo stato degli atti – l’alterazione contestata nel capo di incolpazione provvisorio. 1.2. Con l’istanza non risultano, invece, contestate le modalità dell'accertamento, la cui legittimità è stata censurata per la prima volta in sede di legittimità. La tardività delle deduzioni, e la loro tensione verso l’attivazione di un percorso istruttorio di accertamento della contraffazione, estraneo non solo alle competenze del Giudice di legittimità, ma anche a quelle del Tribunale per il riesame, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA ON NN GA