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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA IN, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 470-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.9.2025,
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venosta Controparte_1
n. 95 in 39023 Lasa (BZ), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 5 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Via Venosta n. 95 in 39023 Lasa (BZ), P.IVA , al pagamento di € P.IVA_1
9.860,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al CP_1
pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da marzo 2025 a pagina 2 di 5 luglio 2025 (escluso maggio), concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 9.860,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma capitale (rispettivamente in data 12.09.2025 e 13.10.2025) e chiedeva – assunta prova orale – di dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, escussa la testimone, rinviava per discussione al 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda, come formulata in ricorso era fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della pagina 3 di 5 paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie sono state depositate agli atti le denunce compilate dalla convenuta,
implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta. Risulta
quindi che quest'ultima era in debito nei confronti della ricorrente, per accantonamenti e contributi del complessivo importo di euro 9.860,00.- in relazione alle mensilità di marzo
2025 a luglio 2025 (escluso maggio).
In corso di causa la convenuta ha provveduto al saldo dell'importo per cui è causa.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di causa vanno peraltro poste a carico della convenuta, soccombente virtuale e,
considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando nella causa 470-2025 RGL promossa con ricorso depositato il 2.9.2025 dalla così Parte_2 CP_1
provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA IN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA IN, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 470-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.9.2025,
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venosta Controparte_1
n. 95 in 39023 Lasa (BZ), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 5 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Via Venosta n. 95 in 39023 Lasa (BZ), P.IVA , al pagamento di € P.IVA_1
9.860,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al CP_1
pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da marzo 2025 a pagina 2 di 5 luglio 2025 (escluso maggio), concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 9.860,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma capitale (rispettivamente in data 12.09.2025 e 13.10.2025) e chiedeva – assunta prova orale – di dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, escussa la testimone, rinviava per discussione al 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda, come formulata in ricorso era fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della pagina 3 di 5 paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie sono state depositate agli atti le denunce compilate dalla convenuta,
implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta. Risulta
quindi che quest'ultima era in debito nei confronti della ricorrente, per accantonamenti e contributi del complessivo importo di euro 9.860,00.- in relazione alle mensilità di marzo
2025 a luglio 2025 (escluso maggio).
In corso di causa la convenuta ha provveduto al saldo dell'importo per cui è causa.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di causa vanno peraltro poste a carico della convenuta, soccombente virtuale e,
considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando nella causa 470-2025 RGL promossa con ricorso depositato il 2.9.2025 dalla così Parte_2 CP_1
provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA IN
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