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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
Sezione II civile
Il dr. OV CA RT, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Como, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 323/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. DI PAULI GIAN MARIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
P.Q.M.
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 38/2024 del 23/1/2024, ma dichiara dovuta dal ricorrente la somma lorda di € 36,11;
2. dichiara le dimissioni del ricorrente del 10/4/2022 determinate da giusta causa, con il conseguente credito alla restituzione della somma trattenuta nella busta paga di aprile 2022 per il mancato preavviso di € 676,85 al lordo, per cui, operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute dalle parti, condanna al Controparte_1 pagamento della differenza, di € 650,74 con rivalutazione monetaria e interessi legali da aprile 2022 al saldo;
3. respinge nel resto il ricorso
4. compensa le spese di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 43 cpc.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 21/10/2025
Il giudice
(OV CA RT)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
Sezione II civile
Il dr. OV CA RT, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Como, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 323/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. DI PAULI GIAN MARIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANSIDERI FABIO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
P.Q.M.
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 38/2024 del 23/1/2024, ma dichiara dovuta dal ricorrente la somma lorda di € 36,11;
2. dichiara le dimissioni del ricorrente del 10/4/2022 determinate da giusta causa, con il conseguente credito alla restituzione della somma trattenuta nella busta paga di aprile 2022 per il mancato preavviso di € 676,85 al lordo, per cui, operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute dalle parti, condanna al Controparte_1 pagamento della differenza, di € 650,74 con rivalutazione monetaria e interessi legali da aprile 2022 al saldo;
3. respinge nel resto il ricorso
4. compensa le spese di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 43 cpc.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Como, 21/10/2025
Il giudice
(OV CA RT)
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