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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976/2023 R.G. promossa
DA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Zangara e Angela Maria Zangara;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , anche quale procuratore di in persona del legale P.IVA_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese, Riccardo Vagliasindi e Francesca Velardi;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
1 ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella Lupo;
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3253/2023 emessa in data 15.7.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando in ordine all'opposizione promossa dalla società odierna appellante avverso l'avviso di addebito n.
59320160008608054000, con il quale l' richiedeva il pagamento della CP_1
somma di € 289.744,94 per il recupero della tassa di ingresso alla procedura di mobilità, istruita la causa documentalmente, così statuiva: “- rigetta il ricorso, - condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_1
liquida in € 6872,50 per compensi professionali;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'agenzia delle entrate”.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello Parte_1
con ricorso depositato in data 22.11.2023, cui resistevano gli appellati. CP_4
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,
La causa veniva decisa all'udienza del 16 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante, richiamate tutte le eccezioni e le argomentazioni addotte negli scritti difensivi di primo grado, con il primo motivo di gravame deduce che il decidente avrebbe errato nell'interpretare ed applicare l'art. 50 del D.lgs. 159/2011, che sancisce che le imposte e tasse dovute da soggetti sottoposti a confisca si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c. In particolare, deduce che nel
2 caso in esame la procedura di mobilità è stata avviata a seguito della confisca dei beni e delle società disposta dalla Corte di Appello di Catania Sezione Penale e che in tale ottica il decidente avrebbe dovuto dichiarare l'esonero dal versamento del contributo e che nulla era dovuto anche per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.
Deduce, in definitiva, come già dal momento della confisca definitiva dei beni e delle quote societarie sequestrate la società era formalmente nelle condizioni di poter essere esonerata dal contributo di mobilità, sussistendo sia il requisito della cessazione dell'attività sia della nomina del commissario giudiziale.
2. Sotto altro profilo, l'appellante rileva come la società opponente sin dal primo atto abbia contestato la legittimità dell'avviso impugnato anche sotto l'ulteriore profilo della errata e/o mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione della contribuzione richiesta dall'Istituto previdenziale e che tale contestazione debba ritenersi puntuale, avendo l'istante – odierna appellante – indicato specificamente i profili di erroneità del computo della contribuzione effettuato dall'ente resistente, sulla scorta della documentazione prodotta, conforme a quella trasmessa all' che, infatti, da tali documenti si evinceva l'ammontare della CP_1
retribuzione di ogni singolo dipendente;
che, conseguentemente, l'ammontare della tassa di ingresso alla procedura di mobilità doveva essere “proporzionata alla retribuzione percepita dal lavoratore e per il tempo di quanto goduto per la mobilità”.
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che alla società opponente non spettasse l'esonero parziale dal pagamento del contributo di ingresso, per violazione degli artt. 4, 5, 9 legge 223/1991. In particolare, dopo aver richiamato i commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge n. 223/1991, rileva come l'ente impositore abbia proceduto alla iscrizione a ruolo delle pretese creditorie senza preventivamente accertare se l'impresa avesse instaurato la procedura di licenziamento con messa in mobilità in virtù di un accordo sindacale.
3 Rileva come la pretesa creditoria nell'ipotesi di conclusione di un accordo sindacale, come nella specie, si debba dimezzare a tre mensilità invece di sei.
Deduce come, allorquando si verifica la sopravvenienza della fattispecie della riassunzione dei dipendenti in mobilità, il riferimento alle "rimanenti rate" (oggetto dell'esonero) deve essere correttamente inteso nel senso che dal momento in cui si verificano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione tale esonero è efficace limitatamente alle somme ancora da versare. Rileva che, anche se assunti a tempo determinato, la normativa vigente consentiva il godimento delle agevolazioni così come sancito dall'art. 8 c. 2 Leg. 243/91 e dalle circolari CP_1
15-06-1999 n° 134 e 7-10-2005 n° 109.
3. Con il quarto motivo di gravame, infine, censura la sentenza impugnata con riguardo alla condanna di essa società alle spese di lite;
ritiene che, per effetto dell'accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado vanno poste a carico degli appellati in applicazione del criterio di cui all'art. 91 c.p.c. della piena soccombenza.
4. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dall' , di CP_1
inammissibilità dell'appello per non avere il ricorrente dimostrato di averlo proposto nei termini e di nullità per la mancata indicazione della sentenza impugnata.
4.1 Il ricorso in appello è stato depositato il 22.11.2023; la sentenza è stata pubblicata il 15.07.2023; non vi è prova della sua notifica in data anteriore.
4.2 Nello stesso ricorso in appello si legge: “La con Parte_1
quest'atto propone formale appello avverso la sentenza n. 3253/2023 del
15/07/2023”.
5. Il primo motivo di appello è inammissibile.
4 Il giudice di prime cure ha ritenuto che la tassa di ingresso alla procedura di mobilità non rientri nella fattispecie prevista all'art. 50 del decreto legislativo n.
159/2011, in quanto trattasi di debito contributivo.
A fronte di tale motivazione, l'odierno appellante ha dedotto che “Il contributo
d'ingresso alla mobilità riveste carattere di generalità e può venir meno, come noto, solo alla presenza di apposite previsioni normative e come previsto dalla circolare n. 238 del 1 agosto 1994, n. 81 del 24 marzo 1995, n. 101 del 11 aprile
1995…. La società istante evidenziava che la procedura di mobilità di cui al verbale impugnato, sfociata nel licenziamento delle unità lavorative, veniva avviata a seguito della procedura di confisca antimafia disposta con provvedimento della Procura Generale della Corte d'Appello di Catania. Pertanto, nell'ipotesi in esame, si sosteneva in ricorso, che la società opponente avrebbe dovuto essere esonerata dal pagamento del contributo richiesto dall' in virtù CP_1
dell'operatività della disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 3 della legge
n. 223 del 1991” (che così recita: “3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto “). Prosegue ancora l'appellante precisando che
“Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico che la procedura di mobilità sia stata avviata a seguito della confisca dei beni e delle società disposta dalla Corte di Appello di Catania Sez. Penale, in tale ottica il Decidente avrebbe dovuto dichiarare l'esonero dal versamento del contributo, e che nulla era dovuto anche per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.. Nel motivare il rigetto dell'opposizione il Tribunale invece non ha considerato che il beneficio dell'esonero dal pagamento
5 del contributo di ingresso alla mobilità ricorra anche nell'ipotesi in cui la messa in mobilità sia disposta dal Commissario giudiziale. Ha errato il Tribunale poiché dal momento della confisca definitiva dei beni e delle quote societarie sequestrate, la società era formalmente nelle condizioni di poter essere esonerata dal contributo di mobilità, sussistendo sia il requisito della cessazione dell'attività, sia della nomina del Commissario giudiziale”.
La censura non si confronta con la motivazione della sentenza, secondo cui la estinzione per confusione di cui all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 si applica “ai soli crediti erariali, ad esempio quelli di natura fiscale, risultandone escluso qualsiasi altro”. Non senza rilevare - come già evidenziato dal giudice di prime cure -che la Corte di cassazione con orientamento univoco ha precisato che
“La ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che
l'ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali ed ancor più sul regime prescrizionale…”- Cassazione civile sez. lav., 13/01/2020, n.402.
Piuttosto, l'appellante introduce un nuovo motivo di opposizione, ovvero la insussistenza dell'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 223 del 1991, non proposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
6. Per contro è fondato, nei limiti di seguito precisati, il secondo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere “rigettato la ulteriore eccezione sollevata in primo grado in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto ritenendola generica e non suffragata da idonea prova” (così
6 in sentenza: “ trattasi di asserzione generica, non avendo parte ricorrente indicato sulla base di quali dati sia giunta a tale conclusione, né allegato nell'atto introduttivo alcun conteggio alternativo che evidenzi in termini numerici l'errore in cui sarebbe incorso l'istituto, apparendo pertanto la richiesta consulenza tecnica meramente esplorativa”).
Ritiene l'appellante che “L incurante della documentazione offerta ha CP_1
quantificato il dovuto come se tutti i dipendenti godessero di una retribuzione superiore ad € 2.075,00”.
A sostegno della censura, l'odierna appellante in primo grado ha prodotto il modello SC29 inviato all' in data 23.01.2015, nel quale si allega che solo 9 CP_1
lavoratori hanno “una retribuzione di riferimento superiore a euro 2.075,00”;
Nel presente giudizio, l'appellante ha prodotto, in esito all'udienza del
9.12.2025, “Prospetto determinazione contributo Legge 223/91”, dal quale si evince la retribuzione percepita da ogni dipendente collocato in mobilità e l'importo del contributo dovuto;
lo stesso prospetto conferma che solo 9 dipendenti percepivano una retribuzione superiore a € 2.075,00, con la conseguente debenza,
a tale titolo, della somma complessiva di € 202.725,00, anziché la somma pretesa dall' con l'avviso di addebito impugnato di € 237.740,00 (oltre € 43.561,78 a CP_1
titolo di somme aggiuntive e le somme dovute a titolo di oneri di riscossione e spese di notifica).
La predetta documentazione, integrativa di quella già in atti e necessaria ai fini del decidere, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
In difetto di contestazione dell della predetta documentazione e di alcuna CP_1
posizione difensiva nonostante l'ordinanza interlocutoria emessa all'esito dell'udienza del 13.11.2015 (cfr. verbale di udienza odierna ove il difensore dell'ente si è riportato agli atti di causa, nei quali alcuna difesa sul punto è stata spiegata), il superiore motivo di appello va accolto e l'importo dovuto, a titolo di
7 tassa di ingresso alla procedura di mobilità, determinato in € 202.725,00, oltre somme aggiuntive come per legge e oneri di riscossione.
7. L'ulteriore profilo afferente alla quantificazione della somma dovuta, in relazione “al tempo di quanto goduto per la mobilità”, va esaminato in uno al terzo motivo, con il quale l'appellante “intende impugnare e censurare le conclusioni cui
è pervenuto il primo Decidente e poste a fondamento della motivazione della gravata sentenza per cui alla società opponente non spettasse l'esonero parziale dal pagamento del contributo di ingresso, per violazione degli art.li 4, 5, 9 legge
223/1991”.
7.1 Innanzitutto, va ritenuta inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la censura secondo cui “l'ente impositore ha proceduto alla iscrizione
a ruolo delle pretese creditorie senza preventivamente accertare se l'impresa avesse instaurato la procedura di licenziamento con messa in mobilità in virtù di un accordo sindacale. La differenza, per quanto innanzi detto, non è di poco conto, atteso che la pretesa creditoria nell'ipotesi di conclusione di un accordo sindacale, come nella specie, si deve dimezzare tre mensilità invece di sei”.
7.2 Ancora inammissibile è la censura secondo cui “Il Decidente di prime cure nel ritenere non ammissibile il pagamento parziale della tassa d'ingresso alla mobilità ha erroneamente ritenuto che non fossero trascorsi sei mesi dal licenziamento alla riassunzione e che le riassunzioni fossero a tempo determinato.
Tutte le riassunzioni sono avvenute dal maggio 2014 al luglio 2014 a tempo parziale ed a tempo indeterminato, dopo sei mesi dalla messa in mobilità. Anche se assunti a tempo determinato la normativa vigente consentiva il godimento delle agevolazioni così come sancito dall'art. 8 c. 2 Leg. 243/91 e circ. 15-06-1999 CP_1
n° 134 e 7-10-2005 n° 109. Pertanto è errato quanto statuito in sentenza di non applicabilità dell'art. 4 della Leg. 223/91 omettendo quanto sancito dall'art. 8 com. 2 Leg. 223/91”.
8 La superiore censura non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure, che dopo avere richiamato l'art. 4, legge 223/1991 ha ritenuto che “Sulla base di tale norma, va escluso a fortiori ogni beneficio nel caso in cui la riassunzione sia avvenuta da parte della stessa impresa che abbia collocato i lavoratori in mobilità, come accaduto nel caso in esame in cui, per altro, la riassunzione è avvenuta a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato di alcuni contratti dall' 1 maggio 2014, della gran parte di essi soltanto a decorrere dall'1 giugno 2014 e di altri con decorrenza anche da data successiva (1 luglio 2014)”.
La ragione principale del rigetto è la non ricorrenza della fattispecie normativa quanto al profilo soggettivo, non versandosi nella ipotesi di “impresa che … procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato”, essendo stata la riassunzione posta in essere dalla stessa società appellante tornata in bonis.
7.3 Ancora infondata è la censura avverso il capo di sentenza secondo cui “Attesa
l'accertata omissione contributiva, sono dovute anche le sanzioni richieste da parte resistente, ancorché contestate dalla società ricorrente”.
L'appellante ha così censurato la statuizione: “avendo l'odierna appellante inviato regolarmente all' tutta la documentazione inerente la messa in CP_1
mobilità non ha omesso alcuna dichiarazione e così come più volte sancito dalla
Suprema Corte si è in presenza di un tardato pagamento e non di evasione, pertanto, si dovevano applicare solo gli interessi e non le sanzioni previste in caso di evasione”; nel ricorso in opposizione la stessa società ha dedotto che “E' erroneo
l'avviso di addebito in quanto l' ha applicato la sanzione considerando il CP_1
mancato versamento quale evasione mentre l' , sempre se dovuta la tassa CP_1
d'ingresso, doveva al massimo richiedere gli interessi”.
Dall'avviso di addebito versato in atti si evince che il regime sanzionatorio applicato è quello di cui all'art. 116, lett. a, della legge 388/2000 (“nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile
9 dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”); sicché nessuna sanzione per evasione è stata applicata dall'ente previdenziale.
8. Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito opposto va annullato limitatamente all'importo di € 35.015,00, oltre alle relative somme aggiuntive e ai conseguenti oneri di riscossione.
9. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle professionali vigenti (valore del decisum) e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante (comunque debitore dell'importo residuo dell'avviso di addebito impugnato) e in favore dell' . CP_1
Vanno compensate nei confronti di stante la mancata impugnazione da CP_4
parte della società appellante del capo di sentenza afferente al difetto di legittimazione passiva dello stesso ente e del valore di litis denuntiatio della notifica dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito opposto limitatamente alla somma di €
35.015,00 e relative somme aggiuntive e oneri di riscossione;
10 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali CP_1
del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in € 6.115,00 e quanto al presente grado in € 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%; compensa le spese di lite tra l'appellante e CP_4
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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