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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1297/2023 depositato il 01/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1619/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189006083178000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/7/2019 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520189006083178000 notificata in data 13/3/2019 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.877,01 sul presupposto di cartella di pagamento n. 2952009003980687 a titolo di tributi erariali.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1619/22 del 6/7/2022 mediante la quale si reputava avvenuta la notifica della cartella presupposta ed insussistenti i vizi formali.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1, riproponendo pedissequamente le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva l'agente della riscossione insistendo sulla regolarità della procedura e sussistenza della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe inammissibile per difetto di specifici motivi. Invero, ai sensi dell'art. 53 d.Lv. 546/92 «il ricorso in appello contiene…l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati…». Nella specie l'appellante si limita a riproporre le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, motivatamente respinte con la sentenza impugnata;
l'atto, pertanto, non è idoneo a soddisfare il requisito della specifica indicazione dei motivi di impugnazione, requisito che può essere soddisfatto non solo mediante una specifica censura del singolo punto della sentenza, ma nella puntuale enunciazione delle ragioni per le quali il punto della sentenza contestato sarebbe erroneo.
In ogni caso l'appello è del tutto privo di qualsiasi fondamento, al limite della temerarietà.
Infondata in fatto e in diritto e meramente pretestuosa è l'eccezione relativa alla omessa indicazione del responsabile del procedimento. Peraltro, come noto, sarebbe irrilevante l'omessa indicazione del
“responsabile del procedimento” o dell'autorità dinanzi alla quale proporre l'impugnazione, dal momento che tale omissione non costituisce motivo di nullità dell'atto, dovendosi considerare tipiche e tassative le cause di nullità, e non essendo associata a detta omissione la sanzione di nullità dell'atto (cfr. Cass. V, 22/9/2006,
20532; Cass. V, 30/7/2008, 20634; Cass. 10/2/2017, 3587).
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Parimenti infondata e pretestuosa è l'eccezione di prescrizione. Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione
(per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78
d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018). Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Infondata è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, atteso che, come documentato dalla resistente già in primo grado, la cartella è stata ritualmente notificata all'indirizzo di residenza anagrafica e, nella irreperibilità relativa della destinataria, mediante deposito presso la casa comunale e conseguente invio di raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della evidente infondatezza e pretestuosità delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.950,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1297/2023 depositato il 01/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1619/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189006083178000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/7/2019 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520189006083178000 notificata in data 13/3/2019 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.877,01 sul presupposto di cartella di pagamento n. 2952009003980687 a titolo di tributi erariali.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1619/22 del 6/7/2022 mediante la quale si reputava avvenuta la notifica della cartella presupposta ed insussistenti i vizi formali.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1, riproponendo pedissequamente le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva l'agente della riscossione insistendo sulla regolarità della procedura e sussistenza della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe inammissibile per difetto di specifici motivi. Invero, ai sensi dell'art. 53 d.Lv. 546/92 «il ricorso in appello contiene…l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati…». Nella specie l'appellante si limita a riproporre le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, motivatamente respinte con la sentenza impugnata;
l'atto, pertanto, non è idoneo a soddisfare il requisito della specifica indicazione dei motivi di impugnazione, requisito che può essere soddisfatto non solo mediante una specifica censura del singolo punto della sentenza, ma nella puntuale enunciazione delle ragioni per le quali il punto della sentenza contestato sarebbe erroneo.
In ogni caso l'appello è del tutto privo di qualsiasi fondamento, al limite della temerarietà.
Infondata in fatto e in diritto e meramente pretestuosa è l'eccezione relativa alla omessa indicazione del responsabile del procedimento. Peraltro, come noto, sarebbe irrilevante l'omessa indicazione del
“responsabile del procedimento” o dell'autorità dinanzi alla quale proporre l'impugnazione, dal momento che tale omissione non costituisce motivo di nullità dell'atto, dovendosi considerare tipiche e tassative le cause di nullità, e non essendo associata a detta omissione la sanzione di nullità dell'atto (cfr. Cass. V, 22/9/2006,
20532; Cass. V, 30/7/2008, 20634; Cass. 10/2/2017, 3587).
Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Parimenti infondata e pretestuosa è l'eccezione di prescrizione. Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione
(per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78
d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018). Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Infondata è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, atteso che, come documentato dalla resistente già in primo grado, la cartella è stata ritualmente notificata all'indirizzo di residenza anagrafica e, nella irreperibilità relativa della destinataria, mediante deposito presso la casa comunale e conseguente invio di raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della evidente infondatezza e pretestuosità delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.950,00 oltre accessori di legge.