Articolo 5 della Legge 19 aprile 1962, n. 176
Articolo 4
Versione
18 maggio 1962
Art. 5.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.600.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Entrata in vigore il 18 maggio 1962