Art. 19.
Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:
((a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non e' chiesto o non spetti alcun contributo;
c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000.))
d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.
Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori)).
(3a)
---------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".
Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:
((a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non e' chiesto o non spetti alcun contributo;
c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000.))
d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.
Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori)).
(3a)
---------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".