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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 15/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(codice fiscale ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) nata a [...], il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._3 Parte_4
(cod. Fisc. , in qualità di eredi del sig. deceduto in data
[...] C.F._4 Persona_1
23.12.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pedicone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Giulianova (TE), C.so Giuseppe Garibaldi n. 43, giusta procura alle liti allegata e prodotta in copia informatica autentica con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 co. 3 c.p.c.;
ATTORI contro
(C.F. e P.I. ), corrente in Roma al Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Cesare Pavese 385, in persona del legale rappresentante p.t. dott. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Romagnoli, con studio in Milano alla via Vivaio 24, giusta procura generale alle liti del
12.5.2021, Notaio Dott. di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott. Persona_2 CP_2
e dall'Avv. Gianfrancesco Esposito giusta procura generale alle liti del 16.9.2024, Notaio Dott.
[...] di Roma, rep. 93161 racc. 28327 a firma del dott. Persona_2 Controparte_2
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti. MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, gli odierni attori hanno evocato in giudizio la deducendo quanto Controparte_1 segue.
In conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2022 alle ore 15:10 circa in Teramo sulla
Strada Provinciale n. 18 Km 5+410, il sig. , in qualità di proprietario e conducente Persona_1 dell'autovettura Toyota Aygo targata EW565KM assicurata con perdeva il Controparte_1 controllo del mezzo che impattava contro la scarpata opposta alla direttrice di marcia per poi ribaltarsi, decedendo sul colpo. Questi aveva sottoscritto in data 1.09.2015 con la oltre alla Controparte_1
r.c. auto, una polizza infortuni Airbag duemila con la condizione assicurativa “formula Targa”, che prevedeva il massimale di euro 40.000,00 in caso di morte del conducente, rinnovata annualmente, come confermato con e-mail del 31.01.2024 dall'agenzia Ruggeri di Teramo, in cui veniva dichiarato: “sono state regolarmente incassate sino alla date del 01/09/2022 con scadenza copertura 01/03/2023”. I ricorrenti, quindi, avevano provveduto ad aprire il sinistro presso l'agenzia assicurativa della di Controparte_1
Teramo, trasmettendo diffidandola al pagamento dell'importo di euro 40.000,00, relativo alla polizza
Airbag duemila. Tuttavia, l'ufficio liquidazioni, con e-mail del 23.09.2023, comunicava che: “... al momento del sinistro mortale in oggetto, aveva la patente scaduta;
purtroppo tale situazione rientra nell'esclusione prevista all'art.9 delle
CGA del prodotto Airbag Duemila, per cui sono esclusi gli infortuni “.. derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se
l'assicurato e' privo della prescritta abilitazione” A riguardo, i ricorrenti evidenziavano la presenza della rinuncia della rivalsa nel contratto di RCA con formula targa, quindi, estesa alla Polizza conducente, in quanto collegata all'autovettura targata EW565KM. Nonostante le contestazioni sollevate, il liquidatore negava l'indennizzo. I ricorrenti, quindi, avviavano la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo, che aveva esito negativo.
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda poiché, sulla base di Controparte_1 quanto emerge dal verbale di incidente redatto dalle autorità intervenute, il contraente assicurato Per_1
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'infortunio, era privo del titolo abilitativo alla guida,
[...] giacché la patente di guida era scaduta dal 7.6.2022 e la polizza de qua (come anche l'altra polizza richiamata da controparte, ma non azionata) prevedeva l'esclusione dall'operatività e, quindi, dall'indennizzabilità del sinistro, nell'ipotesi di guida di veicoli senza la prescritta abilitazione.
La causa, istruita per tabulas, perveniva, per la discussione con termine per note, all'udienza del 14/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******* È indubbio che il sig. , al momento del sinistro verificatosi in data 23/12/2022 era privo Persona_1 dell'abilitazione alla guida, in quanto scaduta (cfr. sul punto il verbale di accertamento urgente della Polizia
Municipale di Teramo del 23/12/2022 in atti).
Ciò posto, passando alla disamina delle condizioni generali della polizza denominata “Airbag Duemila”, trattasi di assicurazione che copre gli infortuni in conseguenza di un incidente che colpiscano il conducente e/o le persone che si trovano sull'autovettura e copre anche la morte come conseguenza del sinistro medesimo. L'art. 11 (rischi esclusi) delle condizioni generali di polizza esclude dall'assicurazione gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione.
I ricorrenti eccepiscono che, essendo tale assicurazione multirischi in qualche modo collegata a quella generale per r.c.a., nella quale la compagnia assicurativa ha rinunciato alla rivalsa in caso di guida senza la prescritta abilitazione, la rinuncia si estenderebbe anche alla polizza in discorso. Il collegamento tra le due polizze sarebbe dato dalla formula “con targa”, che ha associato il rischio alla autovettura di proprietà dell'assicurato (Toyota Aygo targata EW565KM).
Tale soluzione non appare convincente. È di tutta evidenza, invero, che le due polizze assicurative sono distinte e soggiacciono ciascuna al proprio regolamento contrattuale, per cui l'eventuale estensione alla polizza multirischi della rinuncia alla rivalsa prevista nel contratto di assicurazione per r.c.a. avrebbe dovuto essere oggetto di una espressa previsione.
I ricorrenti, inoltre, eccepiscono che la polizza infortuni “Airbag duemila” sarebbe pienamente operante, in considerazione del fatto che il conducente era comunque abilitato alla guida, in quanto la patente del sig.
risultava idonea, seppur scaduta ed il medesimo aveva i requisiti per il semplice rinnovo. Persona_1
Anche tale assunto non appare condivisibile. Per giurisprudenza costante (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 12728 del 2010), infatti, per "mancanza di abilitazione alla guida" deve intendersi non solo la mancanza, originaria della patente di guida, ma anche la mancanza sopravvenuta delle condizioni della sua validità ed efficacia.
D'altra parte, la guida con patente scaduta è stata sempre equiparata alla guida senza patente (cfr. in tal senso Tribunale Ordinario Termini Imerese, n. 333/2019; Tribunale Ordinario Napoli, n. 4145/2019).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii., sulla base dei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a, come per legge.
Teramo, lì 15/10/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 15/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
(codice fiscale ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) nata a [...], il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._3 Parte_4
(cod. Fisc. , in qualità di eredi del sig. deceduto in data
[...] C.F._4 Persona_1
23.12.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pedicone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Giulianova (TE), C.so Giuseppe Garibaldi n. 43, giusta procura alle liti allegata e prodotta in copia informatica autentica con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 co. 3 c.p.c.;
ATTORI contro
(C.F. e P.I. ), corrente in Roma al Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Cesare Pavese 385, in persona del legale rappresentante p.t. dott. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Romagnoli, con studio in Milano alla via Vivaio 24, giusta procura generale alle liti del
12.5.2021, Notaio Dott. di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott. Persona_2 CP_2
e dall'Avv. Gianfrancesco Esposito giusta procura generale alle liti del 16.9.2024, Notaio Dott.
[...] di Roma, rep. 93161 racc. 28327 a firma del dott. Persona_2 Controparte_2
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti. MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, gli odierni attori hanno evocato in giudizio la deducendo quanto Controparte_1 segue.
In conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 23.12.2022 alle ore 15:10 circa in Teramo sulla
Strada Provinciale n. 18 Km 5+410, il sig. , in qualità di proprietario e conducente Persona_1 dell'autovettura Toyota Aygo targata EW565KM assicurata con perdeva il Controparte_1 controllo del mezzo che impattava contro la scarpata opposta alla direttrice di marcia per poi ribaltarsi, decedendo sul colpo. Questi aveva sottoscritto in data 1.09.2015 con la oltre alla Controparte_1
r.c. auto, una polizza infortuni Airbag duemila con la condizione assicurativa “formula Targa”, che prevedeva il massimale di euro 40.000,00 in caso di morte del conducente, rinnovata annualmente, come confermato con e-mail del 31.01.2024 dall'agenzia Ruggeri di Teramo, in cui veniva dichiarato: “sono state regolarmente incassate sino alla date del 01/09/2022 con scadenza copertura 01/03/2023”. I ricorrenti, quindi, avevano provveduto ad aprire il sinistro presso l'agenzia assicurativa della di Controparte_1
Teramo, trasmettendo diffidandola al pagamento dell'importo di euro 40.000,00, relativo alla polizza
Airbag duemila. Tuttavia, l'ufficio liquidazioni, con e-mail del 23.09.2023, comunicava che: “... al momento del sinistro mortale in oggetto, aveva la patente scaduta;
purtroppo tale situazione rientra nell'esclusione prevista all'art.9 delle
CGA del prodotto Airbag Duemila, per cui sono esclusi gli infortuni “.. derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se
l'assicurato e' privo della prescritta abilitazione” A riguardo, i ricorrenti evidenziavano la presenza della rinuncia della rivalsa nel contratto di RCA con formula targa, quindi, estesa alla Polizza conducente, in quanto collegata all'autovettura targata EW565KM. Nonostante le contestazioni sollevate, il liquidatore negava l'indennizzo. I ricorrenti, quindi, avviavano la procedura di mediazione obbligatoria presso l'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo, che aveva esito negativo.
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda poiché, sulla base di Controparte_1 quanto emerge dal verbale di incidente redatto dalle autorità intervenute, il contraente assicurato Per_1
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'infortunio, era privo del titolo abilitativo alla guida,
[...] giacché la patente di guida era scaduta dal 7.6.2022 e la polizza de qua (come anche l'altra polizza richiamata da controparte, ma non azionata) prevedeva l'esclusione dall'operatività e, quindi, dall'indennizzabilità del sinistro, nell'ipotesi di guida di veicoli senza la prescritta abilitazione.
La causa, istruita per tabulas, perveniva, per la discussione con termine per note, all'udienza del 14/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******* È indubbio che il sig. , al momento del sinistro verificatosi in data 23/12/2022 era privo Persona_1 dell'abilitazione alla guida, in quanto scaduta (cfr. sul punto il verbale di accertamento urgente della Polizia
Municipale di Teramo del 23/12/2022 in atti).
Ciò posto, passando alla disamina delle condizioni generali della polizza denominata “Airbag Duemila”, trattasi di assicurazione che copre gli infortuni in conseguenza di un incidente che colpiscano il conducente e/o le persone che si trovano sull'autovettura e copre anche la morte come conseguenza del sinistro medesimo. L'art. 11 (rischi esclusi) delle condizioni generali di polizza esclude dall'assicurazione gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione.
I ricorrenti eccepiscono che, essendo tale assicurazione multirischi in qualche modo collegata a quella generale per r.c.a., nella quale la compagnia assicurativa ha rinunciato alla rivalsa in caso di guida senza la prescritta abilitazione, la rinuncia si estenderebbe anche alla polizza in discorso. Il collegamento tra le due polizze sarebbe dato dalla formula “con targa”, che ha associato il rischio alla autovettura di proprietà dell'assicurato (Toyota Aygo targata EW565KM).
Tale soluzione non appare convincente. È di tutta evidenza, invero, che le due polizze assicurative sono distinte e soggiacciono ciascuna al proprio regolamento contrattuale, per cui l'eventuale estensione alla polizza multirischi della rinuncia alla rivalsa prevista nel contratto di assicurazione per r.c.a. avrebbe dovuto essere oggetto di una espressa previsione.
I ricorrenti, inoltre, eccepiscono che la polizza infortuni “Airbag duemila” sarebbe pienamente operante, in considerazione del fatto che il conducente era comunque abilitato alla guida, in quanto la patente del sig.
risultava idonea, seppur scaduta ed il medesimo aveva i requisiti per il semplice rinnovo. Persona_1
Anche tale assunto non appare condivisibile. Per giurisprudenza costante (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 12728 del 2010), infatti, per "mancanza di abilitazione alla guida" deve intendersi non solo la mancanza, originaria della patente di guida, ma anche la mancanza sopravvenuta delle condizioni della sua validità ed efficacia.
D'altra parte, la guida con patente scaduta è stata sempre equiparata alla guida senza patente (cfr. in tal senso Tribunale Ordinario Termini Imerese, n. 333/2019; Tribunale Ordinario Napoli, n. 4145/2019).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii., sulla base dei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a, come per legge.
Teramo, lì 15/10/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)