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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1916/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11322/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cardito - Piazza Giuseppe Garibaldi 80024 Cardito NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Cardito - Piazza Giuseppe Garibaldi 80024 Cardito NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
AR AR ED ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 45 SPESE SENTENZE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 13.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'ingiunzione fiscale n. 2025/45;
- emessa da: SOGERT Spa;
- Ente creditore: Comune di Cardito;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 15.4.2025;
- importo complessivo: € 1.207,83;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
rappresenta che la pretesa è relativa alle spese processuali liquidate nelle seguenti sentenze:
-1) sentenza CTP Napoli n. 17567/2018 – R.G. 13923/2018;
-2) sentenza CTP Napoli n. 2975/2019 – R.G. 12804/2018;
assume che:
-) la prima sentenza, la n. 17567/2018 sarebbe stata integralmente riformata in appello;
-) la seconda sentenza, la n. 2975/2019 non sarebbe mai stata notificata al soccombente;
inoltre eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti;
infine chiede l'esibizione della documentazione in originale.
Il dì 11.8.2023, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la GE che ammette l'errore di aver addebitato le spese di lite della sentenza CTP Napoli n. 17567/2018 – R.G. 13923/2018, effettivamente annullata in appello e dichiara di aver ridotto di € 400,00 l'originaria pretesa di € 1.207,83, rideterminandola in € 807,83; sull'importo di € 350,00 invoca il principio di non contestazione poiché su questo nulla ha contestato il ricorrente;
sul rimanente importo di € 450,00 contrasta l'eccezione attorea di omessa notifica della sentenza poiché non obbligatoria e, comunque, il soccombente avrebbe potuto impugnarla nei 6 mesi dal deposito;
conclude con la richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Con ordinanza del 17.9.2025 venne rigettata l'istanza di sospensione con rinvio al merito per la determinazione sulle spese del cautelare.
Il Comune non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La richiesta attorea di esibizione dei documenti in originale va disattesa poiché, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, avanzata solamente in maniera generica e senza alcun riferimento a fatti specifici, come va disattesa la richiesta della resistente in ordine alla dovuta dimostrazione da parte del ricorrente della data di ricezione dell'atto controverso, essendole ben nota e che avrebbe fatto bene a darne conferma.
Per quanto riguarda la proposta di conciliazione avanzata da GE sull'importo di € 400,00, va rilevato che questa non ha fornito alcun documento attestante il reale sgravio dell'importo e che, comunque, nelle conclusioni ha poi chiesto il rigetto del ricorso in toto.
Pertanto il ricorso va accolto per € 400,00 ma va rigettato per € 807,53
per questi motivi
:
-) in ordine alla sentenza CTP Napoli n. 2975/2019 – R.G. 12804/2018 poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi era alcun obbligo di notifica della stessa, inoltre la richiesta di adempimento del disposto di sentenze, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, ha il termine ordinario di prescrizione decennale;
-) sull'importo di € 350,00 nulla ha contestato il ricorrente.
Il ricorso va, dunque, accolto quanto ad € 400,00 e rigettato per € 807,53.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione anche delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il G.U., in parziale accoglimento, annulla l'ingiunzione per € 400,00 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11322/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cardito - Piazza Giuseppe Garibaldi 80024 Cardito NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Cardito - Piazza Giuseppe Garibaldi 80024 Cardito NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
AR AR ED ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 45 SPESE SENTENZE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 13.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'ingiunzione fiscale n. 2025/45;
- emessa da: SOGERT Spa;
- Ente creditore: Comune di Cardito;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 15.4.2025;
- importo complessivo: € 1.207,83;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
rappresenta che la pretesa è relativa alle spese processuali liquidate nelle seguenti sentenze:
-1) sentenza CTP Napoli n. 17567/2018 – R.G. 13923/2018;
-2) sentenza CTP Napoli n. 2975/2019 – R.G. 12804/2018;
assume che:
-) la prima sentenza, la n. 17567/2018 sarebbe stata integralmente riformata in appello;
-) la seconda sentenza, la n. 2975/2019 non sarebbe mai stata notificata al soccombente;
inoltre eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti;
infine chiede l'esibizione della documentazione in originale.
Il dì 11.8.2023, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la GE che ammette l'errore di aver addebitato le spese di lite della sentenza CTP Napoli n. 17567/2018 – R.G. 13923/2018, effettivamente annullata in appello e dichiara di aver ridotto di € 400,00 l'originaria pretesa di € 1.207,83, rideterminandola in € 807,83; sull'importo di € 350,00 invoca il principio di non contestazione poiché su questo nulla ha contestato il ricorrente;
sul rimanente importo di € 450,00 contrasta l'eccezione attorea di omessa notifica della sentenza poiché non obbligatoria e, comunque, il soccombente avrebbe potuto impugnarla nei 6 mesi dal deposito;
conclude con la richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Con ordinanza del 17.9.2025 venne rigettata l'istanza di sospensione con rinvio al merito per la determinazione sulle spese del cautelare.
Il Comune non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La richiesta attorea di esibizione dei documenti in originale va disattesa poiché, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, avanzata solamente in maniera generica e senza alcun riferimento a fatti specifici, come va disattesa la richiesta della resistente in ordine alla dovuta dimostrazione da parte del ricorrente della data di ricezione dell'atto controverso, essendole ben nota e che avrebbe fatto bene a darne conferma.
Per quanto riguarda la proposta di conciliazione avanzata da GE sull'importo di € 400,00, va rilevato che questa non ha fornito alcun documento attestante il reale sgravio dell'importo e che, comunque, nelle conclusioni ha poi chiesto il rigetto del ricorso in toto.
Pertanto il ricorso va accolto per € 400,00 ma va rigettato per € 807,53
per questi motivi
:
-) in ordine alla sentenza CTP Napoli n. 2975/2019 – R.G. 12804/2018 poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi era alcun obbligo di notifica della stessa, inoltre la richiesta di adempimento del disposto di sentenze, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, ha il termine ordinario di prescrizione decennale;
-) sull'importo di € 350,00 nulla ha contestato il ricorrente.
Il ricorso va, dunque, accolto quanto ad € 400,00 e rigettato per € 807,53.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione anche delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il G.U., in parziale accoglimento, annulla l'ingiunzione per € 400,00 e rigetta nel resto. Spese compensate.