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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4005/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4005/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
LI e domiciliato a Pachino (SR), Via Tommaseo n. 250, elettivamente domiciliato ad
Augusta (SR), Via Marzabotto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Firrincieli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a LI (SR), Via
Bellini n. 70, presso lo studio dell'Avv. Cesare Spadaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 14.12.2023); posta in decisione all'udienza del 30.09.2025
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con a LI (SR) in data 26.05.2011 (atto di matrimonio n. 8 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 1), e che dalla loro unione è nato il figlio (il 17.10.2011), chiedeva dichiararsi Per_1 lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n.
2116/2017 R.G. e conclusasi con la sentenza n. 1610/2022, pubblicata l'11.08.2022), nonché revocarsi l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione a favore di
[...]
in quanto in grado di lavorare. L'odierno ricorrente chiedeva altresì di ridurre CP_1
l'assegno di mantenimento disposto con sentenza di separazione a favore del figlio , in Per_1 considerazione della nascita, dalla relazione con del figlio e Persona_2 Persona_3 altresì dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente medesimo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedeva altresì la conferma di quanto statuito con la sentenza di separazione (n. 1610/2022) in relazione al contributo al mantenimento a favore della stessa e del figlio . Persona_4
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.03.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Giudice, con Ordinanza contenente provvedimenti provvisori e urgenti, emessa in data 24.05.2024, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, stabiliva che il Per_1 diritto di visita da parte del padre venisse svolto secondo liberi accordi con la e poneva a CP_1 carico di l'obbligo di corrispondere a alla resistente un assegno mensile di Euro Parte_1
350,00 per il mantenimento del figlio e di Euro 150,00 a titolo di mantenimento per la Per_1 coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli adeguamenti ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la stessa, da determinarsi secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Siracusa.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.09.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio) è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a LI (SR) in data 26.05.2011, si sono
2 separati con sentenza n. 1610/2022 pubblicata l'11.08.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 30.11.2017 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 18.10.2023), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Affidamento e collocamento del figlio minore.
Pur in assenza di specifiche istanze da parte dei genitori in ordine all'affidamento e al collocamento del minore , si ritiene – conformemente a quanto già osservato dal Giudice Per_1 istruttore – di doverne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non emergendo elementi di specifico pregiudizio o di inadeguatezza genitoriale a carico di alcuno di essi e considerato il consolidato legame affettivo tra il minore e il padre, genitore non collocatario.
Il collocamento prevalente viene stabilito presso la madre, con la quale il minore convive sin dalla nascita.
Diritto di visita.
Gli incontri padre – figlio potranno essere regolati sulla base di liberi accordi e previo consenso di e, in mancanza, secondo la seguente regolamentazione: Per_1 il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni a settimana (il martedi e giovedi) Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 20:00;
a fine settimana alternati dal sabato ore 16 alla domenica ore 20.00; per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il
24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
Mantenimento del figlio.
In ordine al mantenimento del figlio si osserva quanto segue.
3 Ai sensi degli artt. 316 e 316 bis c.c. ciascuno dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli deve concorrere al loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze.
Ebbene, la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento non comporta automaticamente il venir meno del dovere di contribuire al sostentamento dell'ex coniuge o dei figli nati dal precedente matrimonio. Tale evento può assumere rilievo come circostanza sopravvenuta idonea a giustificare una revisione dell'importo dell'assegno solo nel caso in cui si accerti che le condizioni economiche dell'obbligato non consentano di far fronte, come in passato, agli oneri contributivi.
Ne discende che affinchè la nuova situazione familiare possa incidere sull'obbligo di mantenimento, è necessario che il giudice accerti, sulla base di un'analisi concreta e comparativa delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, un effettivo peggioramento della capacità reddituale e patrimoniale del soggetto onerato, tale da rendere non più sostenibile l'onere originariamente determinato.
Solo laddove tale depauperamento risulti provato e tale da compromettere la proporzionalità dell'obbligo di contribuzione rispetto ai mezzi a disposizione dell'obbligato, potrà disporsi una modifica dell'importo in misura equa e conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento.
Nel caso in esame, sebbene risulti che , dopo la separazione da Parte_1 Controparte_1 abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio con dalla quale è nato, in Persona_2 data 31.07.2022, il figlio tale circostanza non assume rilievo tale da giustificare una Per_3 riduzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio del precedente matrimonio.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il Fronte – come dichiarato all'udienza del 13.03.2024 – svolge attualmente attività lavorativa irregolare nel settore edile, percependo una retribuzione di circa € 1.400,00 mensili, cui si aggiungono € 900,00 mensili a titolo di sussidio di disoccupazione.
Tale situazione reddituale, complessivamente pari ad € 2.300,00, risulta addirittura più favorevole rispetto al precedente periodo di lavoro regolare presso la ditta "Vittoria Costruzioni di Migliore
Corrado".
Pertanto, i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza in ordine ai redditi dichiarati per gli anni di imposta 2023 e 2024 – rispettivamente pari ad € 15.470,47 (oltre € 1.535,52 erogati dall' ) e CP_2 ad € 4.430,53 quale indennità di disoccupazione – costituiscono un elemento solo parzialmente rappresentativo, dovendosi tenere conto anche delle somme percepite in nero, che delineano un quadro economico ben più favorevole di quello formalmente documentato.
D'altronde, la consuetudine del Fronte a svolgere attività lavorativa irregolare risulta documentata
4 sin dal 2020, allorquando egli venne sorpreso dall'Ufficiale Giudiziario (l'11.11.2020), in occasione di un pignoramento, intento a lavorare senza regolare assunzione nello stesso cantiere edile della Ditta Migliore, come risulta dal relativo verbale prodotto in atti.
Alla luce delle attuali condizioni economiche del ricorrente, dei bisogni di (oggi Per_1 quattordicenne) appare equo confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Siracusa, non ritenendosi che la costituzione di una nuova famiglia da parte del incida in modo determinante sulla sua Pt_1 capacità economica.
Assegno divorzile.
In via preliminare si osserva che, sebbene entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi, facciano formale riferimento all'assegno di mantenimento a favore della moglie, esse intendono in realtà riferirsi all'assegno divorzile.
In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa
(basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità
5 future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai
6 ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente
Sentenza n. 24818/2024.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono, in accoglimento della richiesta della resistente, i presupposti per il riconoscimento a favore di del diritto all'assegno divorzile, Parte_2 quantomeno nella sua componente assistenziale.
Invero a sostegno del diritto della resistente a un contributo economico a favore del marito, depongono: la oggettiva sperequazione reddituale tra le parti: ed infatti, mentre , come accertato, Parte_1 percepisce all'incirca 2.300,00 euro al mese, la quale non ha mai lavorato, né Controparte_1
7 prima né durante il matrimonio, percepisce esclusivamente redditi esenti di modesta entità (per l'anno di imposta 2022 risulta aver percepito la somma lorda di euro 5.686,19, per l'anno 2023 la somma lorda di euro 3.625,60; dall'anno 2019 all'anno 2022/2023 la stessa ha percepito il reddito di cittadinanza e dall'anno 2022 all'anno 2024 ha percepito in via esclusiva l'assegno unico per il figlio ); Per_1
l'assenza di qualifiche professionali e le evidenti difficoltà ad intraprendere, nonostante la ancora giovane età (44 anni), una attività lavorativa a causa degli incontestati problemi del figlio , Per_1 che con la stessa coabita, affetto da deficit cognitivo, a causa del quale (come emerso all'udienza del 13.03.2024), necessita sia a casa che a scuola (ove ha l'insegnante di sostegno) di un continuo supporto.
Ciò detto, tuttavia, nella determinazione dell'assegno deve escludersi la componente compensativo-perequativa, dovendosi, a tal fine, tener conto della breve durata del vincolo matrimoniale (di circa 6 anni: le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26.05.2011 e il ricorso per separazione giudiziale è stato presentato il 07.04.2017), oltre che della mancata allegazione da parte della ricorrente del ruolo avuto, anche in termini di sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative e di carriera, per la crescita lavorativa e professionale del marito e per l'incremento del patrimonio familiare.
Sulla base delle superiori considerazioni appare equo riconoscere in capo a il Controparte_1 diritto all'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato a pagare le spese di lite in favore della resistente, da versarsi all'Erario stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi
(ricavati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
8 -Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a LI tra e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CP_1
LI dell'anno 2011 al n. 8 Parte I, Serie /.
- Affida congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
- Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
-Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio, la somma di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Erario che liquida in CP_3
Euro 5.712,00.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4005/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
LI e domiciliato a Pachino (SR), Via Tommaseo n. 250, elettivamente domiciliato ad
Augusta (SR), Via Marzabotto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Firrincieli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a LI (SR), Via
Bellini n. 70, presso lo studio dell'Avv. Cesare Spadaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 14.12.2023); posta in decisione all'udienza del 30.09.2025
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con a LI (SR) in data 26.05.2011 (atto di matrimonio n. 8 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 1), e che dalla loro unione è nato il figlio (il 17.10.2011), chiedeva dichiararsi Per_1 lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n.
2116/2017 R.G. e conclusasi con la sentenza n. 1610/2022, pubblicata l'11.08.2022), nonché revocarsi l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione a favore di
[...]
in quanto in grado di lavorare. L'odierno ricorrente chiedeva altresì di ridurre CP_1
l'assegno di mantenimento disposto con sentenza di separazione a favore del figlio , in Per_1 considerazione della nascita, dalla relazione con del figlio e Persona_2 Persona_3 altresì dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente medesimo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedeva altresì la conferma di quanto statuito con la sentenza di separazione (n. 1610/2022) in relazione al contributo al mantenimento a favore della stessa e del figlio . Persona_4
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.03.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Giudice, con Ordinanza contenente provvedimenti provvisori e urgenti, emessa in data 24.05.2024, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, stabiliva che il Per_1 diritto di visita da parte del padre venisse svolto secondo liberi accordi con la e poneva a CP_1 carico di l'obbligo di corrispondere a alla resistente un assegno mensile di Euro Parte_1
350,00 per il mantenimento del figlio e di Euro 150,00 a titolo di mantenimento per la Per_1 coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli adeguamenti ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la stessa, da determinarsi secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Siracusa.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.09.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio) è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a LI (SR) in data 26.05.2011, si sono
2 separati con sentenza n. 1610/2022 pubblicata l'11.08.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 30.11.2017 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 18.10.2023), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Affidamento e collocamento del figlio minore.
Pur in assenza di specifiche istanze da parte dei genitori in ordine all'affidamento e al collocamento del minore , si ritiene – conformemente a quanto già osservato dal Giudice Per_1 istruttore – di doverne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non emergendo elementi di specifico pregiudizio o di inadeguatezza genitoriale a carico di alcuno di essi e considerato il consolidato legame affettivo tra il minore e il padre, genitore non collocatario.
Il collocamento prevalente viene stabilito presso la madre, con la quale il minore convive sin dalla nascita.
Diritto di visita.
Gli incontri padre – figlio potranno essere regolati sulla base di liberi accordi e previo consenso di e, in mancanza, secondo la seguente regolamentazione: Per_1 il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni a settimana (il martedi e giovedi) Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 20:00;
a fine settimana alternati dal sabato ore 16 alla domenica ore 20.00; per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il
24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
Mantenimento del figlio.
In ordine al mantenimento del figlio si osserva quanto segue.
3 Ai sensi degli artt. 316 e 316 bis c.c. ciascuno dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli deve concorrere al loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze.
Ebbene, la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento non comporta automaticamente il venir meno del dovere di contribuire al sostentamento dell'ex coniuge o dei figli nati dal precedente matrimonio. Tale evento può assumere rilievo come circostanza sopravvenuta idonea a giustificare una revisione dell'importo dell'assegno solo nel caso in cui si accerti che le condizioni economiche dell'obbligato non consentano di far fronte, come in passato, agli oneri contributivi.
Ne discende che affinchè la nuova situazione familiare possa incidere sull'obbligo di mantenimento, è necessario che il giudice accerti, sulla base di un'analisi concreta e comparativa delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, un effettivo peggioramento della capacità reddituale e patrimoniale del soggetto onerato, tale da rendere non più sostenibile l'onere originariamente determinato.
Solo laddove tale depauperamento risulti provato e tale da compromettere la proporzionalità dell'obbligo di contribuzione rispetto ai mezzi a disposizione dell'obbligato, potrà disporsi una modifica dell'importo in misura equa e conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento.
Nel caso in esame, sebbene risulti che , dopo la separazione da Parte_1 Controparte_1 abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio con dalla quale è nato, in Persona_2 data 31.07.2022, il figlio tale circostanza non assume rilievo tale da giustificare una Per_3 riduzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio del precedente matrimonio.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il Fronte – come dichiarato all'udienza del 13.03.2024 – svolge attualmente attività lavorativa irregolare nel settore edile, percependo una retribuzione di circa € 1.400,00 mensili, cui si aggiungono € 900,00 mensili a titolo di sussidio di disoccupazione.
Tale situazione reddituale, complessivamente pari ad € 2.300,00, risulta addirittura più favorevole rispetto al precedente periodo di lavoro regolare presso la ditta "Vittoria Costruzioni di Migliore
Corrado".
Pertanto, i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza in ordine ai redditi dichiarati per gli anni di imposta 2023 e 2024 – rispettivamente pari ad € 15.470,47 (oltre € 1.535,52 erogati dall' ) e CP_2 ad € 4.430,53 quale indennità di disoccupazione – costituiscono un elemento solo parzialmente rappresentativo, dovendosi tenere conto anche delle somme percepite in nero, che delineano un quadro economico ben più favorevole di quello formalmente documentato.
D'altronde, la consuetudine del Fronte a svolgere attività lavorativa irregolare risulta documentata
4 sin dal 2020, allorquando egli venne sorpreso dall'Ufficiale Giudiziario (l'11.11.2020), in occasione di un pignoramento, intento a lavorare senza regolare assunzione nello stesso cantiere edile della Ditta Migliore, come risulta dal relativo verbale prodotto in atti.
Alla luce delle attuali condizioni economiche del ricorrente, dei bisogni di (oggi Per_1 quattordicenne) appare equo confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Siracusa, non ritenendosi che la costituzione di una nuova famiglia da parte del incida in modo determinante sulla sua Pt_1 capacità economica.
Assegno divorzile.
In via preliminare si osserva che, sebbene entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi, facciano formale riferimento all'assegno di mantenimento a favore della moglie, esse intendono in realtà riferirsi all'assegno divorzile.
In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa
(basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità
5 future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai
6 ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente
Sentenza n. 24818/2024.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono, in accoglimento della richiesta della resistente, i presupposti per il riconoscimento a favore di del diritto all'assegno divorzile, Parte_2 quantomeno nella sua componente assistenziale.
Invero a sostegno del diritto della resistente a un contributo economico a favore del marito, depongono: la oggettiva sperequazione reddituale tra le parti: ed infatti, mentre , come accertato, Parte_1 percepisce all'incirca 2.300,00 euro al mese, la quale non ha mai lavorato, né Controparte_1
7 prima né durante il matrimonio, percepisce esclusivamente redditi esenti di modesta entità (per l'anno di imposta 2022 risulta aver percepito la somma lorda di euro 5.686,19, per l'anno 2023 la somma lorda di euro 3.625,60; dall'anno 2019 all'anno 2022/2023 la stessa ha percepito il reddito di cittadinanza e dall'anno 2022 all'anno 2024 ha percepito in via esclusiva l'assegno unico per il figlio ); Per_1
l'assenza di qualifiche professionali e le evidenti difficoltà ad intraprendere, nonostante la ancora giovane età (44 anni), una attività lavorativa a causa degli incontestati problemi del figlio , Per_1 che con la stessa coabita, affetto da deficit cognitivo, a causa del quale (come emerso all'udienza del 13.03.2024), necessita sia a casa che a scuola (ove ha l'insegnante di sostegno) di un continuo supporto.
Ciò detto, tuttavia, nella determinazione dell'assegno deve escludersi la componente compensativo-perequativa, dovendosi, a tal fine, tener conto della breve durata del vincolo matrimoniale (di circa 6 anni: le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26.05.2011 e il ricorso per separazione giudiziale è stato presentato il 07.04.2017), oltre che della mancata allegazione da parte della ricorrente del ruolo avuto, anche in termini di sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative e di carriera, per la crescita lavorativa e professionale del marito e per l'incremento del patrimonio familiare.
Sulla base delle superiori considerazioni appare equo riconoscere in capo a il Controparte_1 diritto all'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato a pagare le spese di lite in favore della resistente, da versarsi all'Erario stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi
(ricavati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
8 -Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a LI tra e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CP_1
LI dell'anno 2011 al n. 8 Parte I, Serie /.
- Affida congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
- Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
-Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio, la somma di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Erario che liquida in CP_3
Euro 5.712,00.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa il 2.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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