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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1504 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Cessazione effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 1504 /2025 R.G. promosso da
, , nato il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.CAPITONI AZZURRA , VIA ROSARIO LIVATINO 9 42124 REGGIO IA , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nata il [...] , a [...] , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. CAPITONI AZZURRA , VIA ROSARIO LIVATINO 9 42124 REGGIO IA , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 13 maggio 2025. Ricorrenti:
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/4/2025 i coniugi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Pagina 5 Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 10/09/2016 contratto matrimonio concordatario in 10/9/2016; che dalla loro unione sono nati , il 30/12/2016, Per_1
, il 9/6/2014, ed , il 15/11/2011. Per_2 Per_3
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Solo , con riferimento al punto 13) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali. Con separata ordinanza verrà disciplinata la prosecuzione del giudizio per addivenire alla richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Controparte_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in San Casciano dei Bagni, celebrato il 10/09/2016 , trascritto presso il medesimo comune al n. 3 parte 2 serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena il 2/7/2025
Il Presidente estensore
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Cessazione effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 1504 /2025 R.G. promosso da
, , nato il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.CAPITONI AZZURRA , VIA ROSARIO LIVATINO 9 42124 REGGIO IA , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nata il [...] , a [...] , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. CAPITONI AZZURRA , VIA ROSARIO LIVATINO 9 42124 REGGIO IA , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 13 maggio 2025. Ricorrenti:
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/4/2025 i coniugi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Pagina 5 Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 10/09/2016 contratto matrimonio concordatario in 10/9/2016; che dalla loro unione sono nati , il 30/12/2016, Per_1
, il 9/6/2014, ed , il 15/11/2011. Per_2 Per_3
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Solo , con riferimento al punto 13) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali. Con separata ordinanza verrà disciplinata la prosecuzione del giudizio per addivenire alla richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Controparte_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in San Casciano dei Bagni, celebrato il 10/09/2016 , trascritto presso il medesimo comune al n. 3 parte 2 serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena il 2/7/2025
Il Presidente estensore
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6