Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da OR LU e AN BA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Altavilla Silentina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI AR CC in Salerno, via Bastioni n. 41/B;
avverso e per l'annullamento – previa sospensiva
a – della determinazione dirigenziale n. 292 del 19.09.2022, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore 2 – Servizi al territorio del Comune di Altavilla Silentina ha – tardivamente – annullato parzialmente, in autotutela, il permesso di costruire n. 28 del 28.05.2021, precedentemente rilasciato ai ricorrenti, avente ad oggetto “variante n. IV al Permesso di Costruire nn. 43/2019”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7056 del 20.07.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7586 del 03.08.2021;
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Silentina;
Vista la memoria del 30.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. EL Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 30.01.2026 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
EL Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO