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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica (a seguito dell'abrogazione dell'art. 50-bis nr. 6) c.p.c.), nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 520/2024 avente ad oggetto l'impugnazione di testamento olografo promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv.to BALDI ELENA e Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to FAUSTO MALUCCHI
ATTORI contro appresentato e difeso dall'Avv.to RUFFINI RICCARDO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, nullo il testamento olografo del
20/7/20 pubblicato ai rogiti del notaio dott. in Genova e Chiavari;
Persona_1
- per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge in favore degli eredi e , condannando la parte convenuta a restituire all'eredità, Parte_2 Parte_1 tutto l'asse ereditario intestato al de cuius al momento dell'apertura della successione, asse detenuto senza titolo;
1 Con vittoria di compensi e spese come per legge”
Per il convenuto:
“Previa, occorrendo, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, in accoglimento delle difese, eccezioni e domande tutte proposte. 1) In via tutt'affatto pregiudiziale, Dichiarare la nullità dell'atto di citazione datato 28.12.2023, notificato in data 10.02.2024, per assoluta genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi, con conseguente impossibilità di effettivo esercizio, in particolare e fra l'altro, del diritto di difesa del Sig. costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost. CP_1
2) In via principale e nel merito, accertata e dichiarata da un lato la sussistenza della piena capacità naturale di intendere e di volere, e conseguentemente di testare, in capo al Sig.
[...]
, nonché l'assenza di qualsivoglia condizionamento o coartazione subita da parte del CP_2
Sig. o da terzi e, dall'altro, la pacifica sussistenza di tutti i requisiti formali di validità CP_1 del testamento olografo stabiliti dalla legge dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le attrici domande e, per questo, assolvere il Sig. CP_1
3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande e deduzioni difensive delle parti attrici.
1.1. I sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente notificato, chiedevano Parte_1 Parte_2
che questo Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità del testamento olografo del 20/7/20 pubblicato a rogito del notaio dott. in Genova e Chiavari e, per l'effetto Persona_1
dichiarasse aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge in favore degli eredi legittimi e e condannasse la parte convenuta, priva di valido titolo Parte_2 Parte_1
successorio, a restituire ai due eredi legittimi tutti i beni ereditari appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione.
1.2 I due attori esponevano che:
- con il sig. erano insorte già problematiche quando il fratello era in vita, CP_1 CP_2
poiché le condotte del sig. risultavano molto strane e non genuine, come se CP_1
volesse con il proprio comportamento influenzare la volontà del de cuius;
- allorché, deceduto il fratello in data 7.10.2021 il sig. inviò ai sigg.ri su loro CP_1 Pt_2
richiesta, copia del testamento olografo pubblicato gli attori iniziarono a nutrire dubbi sull'autenticità della scheda testamentaria poiché la la grafia dell'atto non pareva attribuibile al fratello e, comunque, la volontà espressa nella scheda, di escludere totalmente i CP_2
due fratelli dalla sua successione, non sembrava riconducibile alla effettiva volontà del CP_3
2
[...] bensì di quella di persone a lui vicine che lo avrebbero certamente condizionato in CP_2
determinate scelte;
- le loro perplessità sull'autenticità della scheda testamentaria furono confermate dalla dr.ssa la quale, incaricata dai due attori di verificare la coincidenza della scrittura Persona_2
del testamento olografo con altra scrittura di , sulla base di approfondite ed estese CP_2
verifiche, era pervenuta ad appurare che: “la scheda testamentaria che riporta la data del 20 luglio 2020 a nome apparente di , NON è riconducibile all'azione scrivente del CP_2 de cuius ed è quindi apocrifa”. CP_2
2. Eccezioni e deduzioni domande del convenuto
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.3.2024 si costituiva il convenuto sig. chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità dell'atto di CP_1
citazione datato 28.12.2023, notificato in data 10.02.2024, per assoluta genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi, rendendo in tal modo impossibile l'effettivo esercizio del diritto di difesa del Sig. costituzionalmente CP_1 garantito all'art. 24 Cost. e, nel merito, che venisse accertata la capacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento olografo del 20/7/2020 e la validità della scheda testamentaria rigettando sul punto le domande avversarie.
2.2 Il sig. esponeva in fatto che: CP_1
- il Sig. , a partire dall'anno 2018, si era trasferito ad abitare con il Sig. CP_2 [...]
figlio della compagna del primo, Sig.ra CP_1 Persona_3
- il trasferimento si sarebbe reso necessario in conseguenza all'aggravarsi delle condizioni di salute del Sig. , dovuto in parte al fisiologico decadimento fisico dovuto all'età, CP_2
in parte ad alcune patologie delle quali lo stesso specificamente soffriva;
- in particolare, il Sig. era affetto da fibrillazione atriale, insufficienza aortica in CP_2
attesa di valvuloplastica e bronchiectasie causanti frequenti bronchiti e polmoniti;
- inoltre, il Sig. aveva subito, nel corso dell'anno 2020, due ricoveri ospedalieri, CP_2 seguiti da un periodo di degenza presso l'RSA “Casa Gianelli”, rispettivamente per un aneurisma dell'arteria iliaca interna destra e per un aneurisma dell'arteria gastrica;
- nel corso dell'anno 2021, era stato nuovamente ricoverato, presso l'ospedale di Lavagna, a causa di “ematuria da voluminosa neoplasia vescicale”;
- dunque, stanti le condizioni fisiche precarie del Sig. , questi (seppur lucido e CP_2
parzialmente autonomo) aveva bisogno di assistenza ai fini dell'espletamento delle proprie esigenze quotidiane, supporto che la Sig.ra anch'essa in età avanzata, non riusciva Persona_3
più a garantire da sè;
3 - la suddetta assistenza era stata allora fornita dal Sig. con il quale i rapporti erano CP_1
ottimi, e che in virtù del sincero legame nei confronti del Sig. , si era prestato a CP_2
tale incombenza;
- lo stesso Sig. aveva sempre affermato come, nonostante i rapporti con i fratelli CP_2
fossero buoni, e non vi fossero mai state particolari frizioni, fossero oramai da almeno venti anni che gli stessi non si sentivano neppure telefonicamente;
- nonostante le condizioni fisiche certamente non ottimali, il Sig. era CP_2
perfettamente lucido, vigile ed in grado di intendere e di volere, come sarebbe risultato anche dalla relazione fisioterapica datata 13.03.2020, relativa a ricovero presso RSA “Casa Gianelli ove è dato leggere come il Sig. fosse “vigile, orientato, collaborante”; CP_2
- analogamente, nel referto della visita eseguita in data 12.09.2019 dal dott. ( Persona_4
che si produce specificamente sub Doc. 3ter ), specialista in cardiochirurgia e chirurgia toracica operante presso ICLAS Rapallo, si legge: “Condizioni generali nel complesso buone. […]
Considerando le condizioni generali ancora buone e l'assenza di importante comorbidità propongo intervento di sostituzio ne valvolare aortica da eseguire in tempi brevi.”;
- pertanto sarebbe stato evidente come il Sig. fosse pienamente in grado di CP_2
intendere e di volere e, conseguentemente, di disporre tramite testamento olografo delle proprie sostanze per il momento successivo alla propria morte;
- a tale ultimo riguardo, il Sig. aveva sempre e pacificamente manifestato la CP_2
volontà di nominare quale proprio erede universale dei propri beni il Sig. ossia colui CP_1
che più di tutti, assieme alla compagna, sig.ra , gli sarebbe stato vicino Testimone_1 nell'ultimo periodo della propria vita;
- tale volontà sarebbe sempre stata ribadita ed in alcun modo coartata ovvero viziata dall'intervento esterno del Sig. e di terzi, come avrebbe dimostrato l'espletanda CP_1
istruttoria orale;
- in particolare, tale volontà sarebbe stata, in più di un'occasione, esplicitata e ribadita in presenza della Sig.ra badante del Sig. ; Parte_3 CP_2
- la capacità di testare del de cuius sarebbe stata attestata da perizia medico legale datata
24.07.2020, redatta del Prof. (specialista in Neurologia, Psichiatria, Persona_5
Neurofisiopatologia, Medicina Legale);
- nessun dubbio poteva neppure esservi sull'autenticità del testamento olografo risultando da perizia calligrafica di specialista l'assoluta e totale autenticità del testamento de quo.
2.3 Ciò premesso in fatto il sig. deduceva la nullità dell'atto di citazione per la sua CP_1
intrinseca genericità e vaghezza perché, da un latto, gli attori allegavano non meglio precisate
4 coartazioni della volontà testamentaria del de cuius e, dall'altro, pretesi vizi formali della scheda mettendone in dubbio l'autenticità senza chiarire se intendessero chiederne l'annullamento per vizi della volontà o la nullità per difetto di autografia.
2.4 Nel merito deducevano la capacità di testare del de cuius al momento della redazione del testamento olografo e che il de cuius si sarebbe liberamente determinato alla redazione della scheda senza alcuna coartazione o pressione esterna;
inoltre deducevano l'autenticità della scheda testamentaria.
3. Svolgimento del giudizio.
3.1 In sede di verifiche preliminari il Giudice – ritenendo che l'edictio actionis non presentasse i profili di indeterminatezza lamentati dal convenuto – concedeva i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
3.1 All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. il Giudice, ritenendo che fosse stata chiesta esclusivamente la nullità del testamento olografo per preteso suo difetto di autografia, ammetteva la CTU grafologica richiesta dai due attori e rigettava le richieste di prove orali dedotte dal convenuto (dirette a provare la capacità a testare del de cuius e la valida formazione della sua volontà testamentaria) giacché inconferenti rispetto al thema decidendum.
3.2. All'esito del deposito della relazione grafologica veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU e le parti discutevano la causa all'udienza del 4.3.2025 mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
4. Eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio ationis.
4.1 Il convenuto, nelle conclusioni precisate, ha reiterato la domanda di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi poiché parte attrice farebbe riferimento “in citazione, indistintamente e genericamente, da un lato a presunti ed asseriti condizionamenti e coartazioni della volontà testamentaria del Sig. posti in essere CP_2 ad opera del Sig. dall'altro ad una sua presunta ed asserita incapacità di intendere CP_1
e volere, che si tradurrebbe in una conseguente incapacità testamentaria, dall'altro ancora a vizi formali inerenti i presupposti di validità del testamento olografo, ossia autografia, sottoscrizione e datazione”.
4.2 Seppur è vero che gli attori adombrino in citazione non meglio precisati condizionamenti della volontà testamentaria espressa dal de cuius nella scheda testamentaria tuttavia deducono, in modo sufficientemente chiaro, che la scheda non sarebbe autentica come da perizia grafologica allegata alla citazione, chiedendo nelle conclusioni rassegnate (e ribadite anche all'udienza di discussione), che il testamento sia dichiarato nullo per carenza dell'autografia ma non formulano alcuna domanda di annullamento per incapacità a testare o per vizi della volontà
5 del de cuius.
4.3 Talché, essendo sufficientemente determinati sia il petitum sia la causa petendi, il diritto di difesa del convenuto non ha subito alcuna lesione (come dimostrato dal fatto che il convenuto ha prodotto a sua volta, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, perizia grafologica diretta a contrastare la domanda di nullità per difetto dell'autografia).
5. Sulla domanda di nullità del testamento olografo ex art. 606 c.c..
5.1 Si osserva in diritto che – secondo il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. e confermato dalla Cassazione anche nei suoi più recenti arresti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12307 del
15/06/2015; da ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023) - colui che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è, conseguentemente, gravato dall'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
5.2 La consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori, di per sé, non può assurgere al rango processuale di prova giacché, come chiarito dalla Cassazione, la
“consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015).
5.3 La Consulenza tecnica licenziata nel corso del processo, con dovizia di argomenti tecnici,
è pervenuta ad asserire che “alla luce degli esami tecnico-grafici puntualmente ed oggettivamente svolti sulla intera Scheda Testamentaria in verifica di , datata CP_2
20.07.2020 e pubblicata con Verbale Notaio Dott. del 22.10.2021, n. rep. 2915 Persona_6
e n. racc. 2415, si ritiene l'autenticità per la inequivocabile corrispondenza e rapportabilità con la grafia del de cuius Sig. ”. CP_2
5.4 La CTU, dopo approfondito ed analitico esame della scheda testamentaria oggetto di verifica, ha osservato che “firme e testo evidenziano un analogo avanzato processo di senescenza” dello scrivente e che “l'analisi delle firme autografe (n.d.r. scritture di comparazione) evidenzia proprietà e caratteristiche totalmente corrispondenti e rapportabili con le proprietà e le caratteristiche emerse dall'analisi del grafismo del testamento in verifica”.
5.5 Evidenzia al riguardo la CTU che “al pari della scrittura del testamento in esame, infatti, le firme comparative si rivelano altrettanto caratterizzate da diffuso disordine e disomogeneità” sottolineando che “un primo effetto del suddetto disordine si riscontra nelle firme autografe nei frequenti e assai accentuati sbalzi delle forme grafiche rispetto alla orizzontalità della linea ideale di base, per cui partecipano anch'esse negativamente del segno grafologico “mantiene il rigo”, nel senso che non riescono minimamente a rispettarlo pur nella brevità della loro esecuzione” aggiungendo che “accentuato disordine e irregolarità si
6 riscontra anche nella dimensione del calibro, le cui altezze variano in maniera vistosa e assolutamente irregolare, ancora come evidenziato in merito al testamento oggetto di verifica”
e che “anche le firme comparative…..fanno rilevare la presenza di notevole difficoltà a procedere a causa di stentatezze, inceppamenti, distacchi, giustapposizioni, scosse e improvvise contorsioni”.
5.6 A conferma della comune paternità del testamento in verifica e delle scritture di comparazione il CTU evidenzia, altresì, che “inequivocabile e sintomatica….. appare la corrispondenza nella modalità esecutiva sia delle maiuscole, che di altre lettere minori, a seguito indubbiamente del consolidamento di automatismi grafomotori automatizzati e personalizzati, a significare un inconfutabile indice di una identità di matrice grafica”.
5.7 La stessa CTU ha preso compiutamente posizione, con argomenti persuasivi, sulle osservazioni critiche del CTP di parte attrice (reiterate dalla difesa degli attori nelle note conclusionali), rilevando che – contrariamente a quanto affermato dalla consulente di parte –
“a cominciare dalla pagina 49 fino a metà di pag. 50, vengono rilevate corrispondenze tutt'altro che calligrafiche perché fondate su proprietà e caratteristiche di ordine grafodinamico, quali il riferimento al diffuso disordine e alla disomogeneità del grafismo, il carente rispetto delle coordinate spaziali per la difficoltà a mantenere il rigo di base, la dimensione del calibro e l'irregolare variazione delle altezze letterali, le peculiarità del
“ductus” o incesso grafico, la corrispondenza nell'azione motoria, la difficoltà a procedere per presenza di stentatezze, inceppamenti, distacchi, giustapposizioni, scosse e improvvise contorsioni”.
5.8 Continua la CTU rilevando che “solo dopo aver esaminato le scritture oggetto di indagine
e confronto avendo fatto riferimento a parametri analitici riferibili esclusivamente a criteri di ordine grafodinamico la sottoscritta (CTU) da fine di pag. 50 a pag. 52 ha proceduto ad ulteriori confronti fondati su criteri di natura più specificamente morfologica” evidenziando tuttavia che “la valorizzazione degli aspetti morfologici…. esige particolari precisazioni e attenzioni perché non va assolutamente intesa con un criterio valutativo limitato alle obsolete nozioni di tipo “calligrafico”, come nella concezione della CTP (di parte attrice), ma integrate in una visione diversa e più approfondita con specifico riferimento alle inevitabili implicanze neurofisiologiche ed il più diretto ed esplicito riferimento alla gestualità grafica in quanto tale.”
5.9 Quanto alla non adeguatezza delle scritture di comparazione poiché non coeve si osserva che non è onere della CTU procedere all'acquisizione di nuove e diverse scritture comparative essendo state, peraltro, le scritture comparative individuate dal giudice sulla base delle
7 risultanze documentali degli atti di causa e gravando, comunque, sulla parte che esperisca l'azione di accertamento negativo indicare e produrre, nei termini di legge, ulteriori idonee scritture comparative.
5.10 Come sopra riportato, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa delle parti attrici, la
CTU non si è limitata ad evidenziare l'esclusivo aspetto morfologico e più appariscente delle lettere, ma, come già riferito, ha proceduto ad uno studio dinamico della scrittura, rilevando l'andamento grafico espressivo del grafismo, con riferimento alla caratteristica generale dell'azione grafomotoria, alla scioltezza e alla regolarità dello scrivere, al ritmo, ai collegamenti ed anche alla strutturazione delle forme letterali.
5.11 Quanto alla riferita differente pressione grafica la CTU rileva di non aver rilevato significative pressioni del grafismo.
5.12 D'altronde anche il tremore delle firme apposte sul testamento non può ritenersi artificioso posto che, come rilevato dal CTU, “le firme sono così naturali e spontanee nelle loro stentatezze, talora frammentazioni (come in particolare nella seconda “a” della seconda firma in calce), incertezze, interruzioni e riprese che non c'è alcun dubbio sull'attribuzione delle stesse al de cuius…….nessun imitatore sarebbe potuto riuscire a riprodurre con tanta veridicità il grafismo del de cuius con tutte le sue specificità e peculiarità conseguenti all'età avanzata e alle patologie in corso.
5.13 Si ritiene, pertanto, in ragione delle plurime convergenze ravvisate dalla CTU tra la grafia della scheda in verifica e quella delle scritture di comparazione, che non sussista il difetto di autografia dedotto dalle due parti attrici con conseguente rigetto della domanda di nullità del testamento formulata.
6. Sulle domande di accertamento della capacità di testare del de cuius e dell'assenza di condotte perturbatrici della sua volontà.
6.1 Si osserva che tali domande poggiano sull'assunto che i due attori abbiano anche chiesto l'annullamento della scheda per incapacità di testare ai sensi dell'art. 591 nr. 3 ) c.c. e per vizi della volontà testamentaria ai sensi dell'art. 624 c.c.
6.2 Essendo gli accertamenti invocati preordinati esclusivamente a confutare i fatti costitutivi delle pretese contrapposte domande di annullamento non possono considerarsi come autonome domande riconvenzionali o eccezioni riconvenzionali, costituendo mere deduzioni difensive.
6.3 Ciò non di meno, come esposto al paragrafo 2, i due attori formulano nelle conclusioni precisate la sola domanda di nullità della scheda testamentaria perché, a loro dire, apocrifa (ma non chiedono anche l'annullamento del testamento per incapacità a testare o per vizi della volontà).
8 6.4 Talché, non constando che gli attori abbiano esperito alcuna azione di annullamento per incapacità di testare o per vizi della volontà testamentaria, gli accertamenti richiesti dal convenuto non paiono sorretti da alcun apprezzabile interesse tanto più che gli attori non hanno specificamente enucleato in citazione nessun specifico fatto che potesse dare luogo ad incapacità a testare del de cuius o ad una coartazione della sua volontà.
7. Spese di lite
7.1 Gli attori, quali soccombenti in senso sostanziale, vanno condannati a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile a media complessità).
7.2 Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste interamente a carico dei due attori quali parti soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda di dichiarazione di nullità del testamento ex art. 606 c.c. formulata dai sigg.ri e e la conseguente domanda di restituzione agli attori Parte_1 Parte_2 dell'eredità morendo dismessa dal sig. ; CP_2
2. pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo dei sigg.ri e quali parti soccombenti;
Parte_1 Parte_2
3. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i predetti sigg.ri e a Parte_1 Parte_2
rifondere al sig. le spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 (di cui CP_1
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova 15.3.2025
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica (a seguito dell'abrogazione dell'art. 50-bis nr. 6) c.p.c.), nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 520/2024 avente ad oggetto l'impugnazione di testamento olografo promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv.to BALDI ELENA e Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to FAUSTO MALUCCHI
ATTORI contro appresentato e difeso dall'Avv.to RUFFINI RICCARDO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, nullo il testamento olografo del
20/7/20 pubblicato ai rogiti del notaio dott. in Genova e Chiavari;
Persona_1
- per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge in favore degli eredi e , condannando la parte convenuta a restituire all'eredità, Parte_2 Parte_1 tutto l'asse ereditario intestato al de cuius al momento dell'apertura della successione, asse detenuto senza titolo;
1 Con vittoria di compensi e spese come per legge”
Per il convenuto:
“Previa, occorrendo, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, in accoglimento delle difese, eccezioni e domande tutte proposte. 1) In via tutt'affatto pregiudiziale, Dichiarare la nullità dell'atto di citazione datato 28.12.2023, notificato in data 10.02.2024, per assoluta genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi, con conseguente impossibilità di effettivo esercizio, in particolare e fra l'altro, del diritto di difesa del Sig. costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost. CP_1
2) In via principale e nel merito, accertata e dichiarata da un lato la sussistenza della piena capacità naturale di intendere e di volere, e conseguentemente di testare, in capo al Sig.
[...]
, nonché l'assenza di qualsivoglia condizionamento o coartazione subita da parte del CP_2
Sig. o da terzi e, dall'altro, la pacifica sussistenza di tutti i requisiti formali di validità CP_1 del testamento olografo stabiliti dalla legge dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le attrici domande e, per questo, assolvere il Sig. CP_1
3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande e deduzioni difensive delle parti attrici.
1.1. I sigg.ri e , con atto di citazione ritualmente notificato, chiedevano Parte_1 Parte_2
che questo Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità del testamento olografo del 20/7/20 pubblicato a rogito del notaio dott. in Genova e Chiavari e, per l'effetto Persona_1
dichiarasse aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge in favore degli eredi legittimi e e condannasse la parte convenuta, priva di valido titolo Parte_2 Parte_1
successorio, a restituire ai due eredi legittimi tutti i beni ereditari appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione.
1.2 I due attori esponevano che:
- con il sig. erano insorte già problematiche quando il fratello era in vita, CP_1 CP_2
poiché le condotte del sig. risultavano molto strane e non genuine, come se CP_1
volesse con il proprio comportamento influenzare la volontà del de cuius;
- allorché, deceduto il fratello in data 7.10.2021 il sig. inviò ai sigg.ri su loro CP_1 Pt_2
richiesta, copia del testamento olografo pubblicato gli attori iniziarono a nutrire dubbi sull'autenticità della scheda testamentaria poiché la la grafia dell'atto non pareva attribuibile al fratello e, comunque, la volontà espressa nella scheda, di escludere totalmente i CP_2
due fratelli dalla sua successione, non sembrava riconducibile alla effettiva volontà del CP_3
2
[...] bensì di quella di persone a lui vicine che lo avrebbero certamente condizionato in CP_2
determinate scelte;
- le loro perplessità sull'autenticità della scheda testamentaria furono confermate dalla dr.ssa la quale, incaricata dai due attori di verificare la coincidenza della scrittura Persona_2
del testamento olografo con altra scrittura di , sulla base di approfondite ed estese CP_2
verifiche, era pervenuta ad appurare che: “la scheda testamentaria che riporta la data del 20 luglio 2020 a nome apparente di , NON è riconducibile all'azione scrivente del CP_2 de cuius ed è quindi apocrifa”. CP_2
2. Eccezioni e deduzioni domande del convenuto
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.3.2024 si costituiva il convenuto sig. chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità dell'atto di CP_1
citazione datato 28.12.2023, notificato in data 10.02.2024, per assoluta genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi, rendendo in tal modo impossibile l'effettivo esercizio del diritto di difesa del Sig. costituzionalmente CP_1 garantito all'art. 24 Cost. e, nel merito, che venisse accertata la capacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento olografo del 20/7/2020 e la validità della scheda testamentaria rigettando sul punto le domande avversarie.
2.2 Il sig. esponeva in fatto che: CP_1
- il Sig. , a partire dall'anno 2018, si era trasferito ad abitare con il Sig. CP_2 [...]
figlio della compagna del primo, Sig.ra CP_1 Persona_3
- il trasferimento si sarebbe reso necessario in conseguenza all'aggravarsi delle condizioni di salute del Sig. , dovuto in parte al fisiologico decadimento fisico dovuto all'età, CP_2
in parte ad alcune patologie delle quali lo stesso specificamente soffriva;
- in particolare, il Sig. era affetto da fibrillazione atriale, insufficienza aortica in CP_2
attesa di valvuloplastica e bronchiectasie causanti frequenti bronchiti e polmoniti;
- inoltre, il Sig. aveva subito, nel corso dell'anno 2020, due ricoveri ospedalieri, CP_2 seguiti da un periodo di degenza presso l'RSA “Casa Gianelli”, rispettivamente per un aneurisma dell'arteria iliaca interna destra e per un aneurisma dell'arteria gastrica;
- nel corso dell'anno 2021, era stato nuovamente ricoverato, presso l'ospedale di Lavagna, a causa di “ematuria da voluminosa neoplasia vescicale”;
- dunque, stanti le condizioni fisiche precarie del Sig. , questi (seppur lucido e CP_2
parzialmente autonomo) aveva bisogno di assistenza ai fini dell'espletamento delle proprie esigenze quotidiane, supporto che la Sig.ra anch'essa in età avanzata, non riusciva Persona_3
più a garantire da sè;
3 - la suddetta assistenza era stata allora fornita dal Sig. con il quale i rapporti erano CP_1
ottimi, e che in virtù del sincero legame nei confronti del Sig. , si era prestato a CP_2
tale incombenza;
- lo stesso Sig. aveva sempre affermato come, nonostante i rapporti con i fratelli CP_2
fossero buoni, e non vi fossero mai state particolari frizioni, fossero oramai da almeno venti anni che gli stessi non si sentivano neppure telefonicamente;
- nonostante le condizioni fisiche certamente non ottimali, il Sig. era CP_2
perfettamente lucido, vigile ed in grado di intendere e di volere, come sarebbe risultato anche dalla relazione fisioterapica datata 13.03.2020, relativa a ricovero presso RSA “Casa Gianelli ove è dato leggere come il Sig. fosse “vigile, orientato, collaborante”; CP_2
- analogamente, nel referto della visita eseguita in data 12.09.2019 dal dott. ( Persona_4
che si produce specificamente sub Doc. 3ter ), specialista in cardiochirurgia e chirurgia toracica operante presso ICLAS Rapallo, si legge: “Condizioni generali nel complesso buone. […]
Considerando le condizioni generali ancora buone e l'assenza di importante comorbidità propongo intervento di sostituzio ne valvolare aortica da eseguire in tempi brevi.”;
- pertanto sarebbe stato evidente come il Sig. fosse pienamente in grado di CP_2
intendere e di volere e, conseguentemente, di disporre tramite testamento olografo delle proprie sostanze per il momento successivo alla propria morte;
- a tale ultimo riguardo, il Sig. aveva sempre e pacificamente manifestato la CP_2
volontà di nominare quale proprio erede universale dei propri beni il Sig. ossia colui CP_1
che più di tutti, assieme alla compagna, sig.ra , gli sarebbe stato vicino Testimone_1 nell'ultimo periodo della propria vita;
- tale volontà sarebbe sempre stata ribadita ed in alcun modo coartata ovvero viziata dall'intervento esterno del Sig. e di terzi, come avrebbe dimostrato l'espletanda CP_1
istruttoria orale;
- in particolare, tale volontà sarebbe stata, in più di un'occasione, esplicitata e ribadita in presenza della Sig.ra badante del Sig. ; Parte_3 CP_2
- la capacità di testare del de cuius sarebbe stata attestata da perizia medico legale datata
24.07.2020, redatta del Prof. (specialista in Neurologia, Psichiatria, Persona_5
Neurofisiopatologia, Medicina Legale);
- nessun dubbio poteva neppure esservi sull'autenticità del testamento olografo risultando da perizia calligrafica di specialista l'assoluta e totale autenticità del testamento de quo.
2.3 Ciò premesso in fatto il sig. deduceva la nullità dell'atto di citazione per la sua CP_1
intrinseca genericità e vaghezza perché, da un latto, gli attori allegavano non meglio precisate
4 coartazioni della volontà testamentaria del de cuius e, dall'altro, pretesi vizi formali della scheda mettendone in dubbio l'autenticità senza chiarire se intendessero chiederne l'annullamento per vizi della volontà o la nullità per difetto di autografia.
2.4 Nel merito deducevano la capacità di testare del de cuius al momento della redazione del testamento olografo e che il de cuius si sarebbe liberamente determinato alla redazione della scheda senza alcuna coartazione o pressione esterna;
inoltre deducevano l'autenticità della scheda testamentaria.
3. Svolgimento del giudizio.
3.1 In sede di verifiche preliminari il Giudice – ritenendo che l'edictio actionis non presentasse i profili di indeterminatezza lamentati dal convenuto – concedeva i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
3.1 All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. il Giudice, ritenendo che fosse stata chiesta esclusivamente la nullità del testamento olografo per preteso suo difetto di autografia, ammetteva la CTU grafologica richiesta dai due attori e rigettava le richieste di prove orali dedotte dal convenuto (dirette a provare la capacità a testare del de cuius e la valida formazione della sua volontà testamentaria) giacché inconferenti rispetto al thema decidendum.
3.2. All'esito del deposito della relazione grafologica veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU e le parti discutevano la causa all'udienza del 4.3.2025 mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
4. Eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio ationis.
4.1 Il convenuto, nelle conclusioni precisate, ha reiterato la domanda di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi poiché parte attrice farebbe riferimento “in citazione, indistintamente e genericamente, da un lato a presunti ed asseriti condizionamenti e coartazioni della volontà testamentaria del Sig. posti in essere CP_2 ad opera del Sig. dall'altro ad una sua presunta ed asserita incapacità di intendere CP_1
e volere, che si tradurrebbe in una conseguente incapacità testamentaria, dall'altro ancora a vizi formali inerenti i presupposti di validità del testamento olografo, ossia autografia, sottoscrizione e datazione”.
4.2 Seppur è vero che gli attori adombrino in citazione non meglio precisati condizionamenti della volontà testamentaria espressa dal de cuius nella scheda testamentaria tuttavia deducono, in modo sufficientemente chiaro, che la scheda non sarebbe autentica come da perizia grafologica allegata alla citazione, chiedendo nelle conclusioni rassegnate (e ribadite anche all'udienza di discussione), che il testamento sia dichiarato nullo per carenza dell'autografia ma non formulano alcuna domanda di annullamento per incapacità a testare o per vizi della volontà
5 del de cuius.
4.3 Talché, essendo sufficientemente determinati sia il petitum sia la causa petendi, il diritto di difesa del convenuto non ha subito alcuna lesione (come dimostrato dal fatto che il convenuto ha prodotto a sua volta, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, perizia grafologica diretta a contrastare la domanda di nullità per difetto dell'autografia).
5. Sulla domanda di nullità del testamento olografo ex art. 606 c.c..
5.1 Si osserva in diritto che – secondo il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. e confermato dalla Cassazione anche nei suoi più recenti arresti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12307 del
15/06/2015; da ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023) - colui che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è, conseguentemente, gravato dall'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
5.2 La consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori, di per sé, non può assurgere al rango processuale di prova giacché, come chiarito dalla Cassazione, la
“consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015).
5.3 La Consulenza tecnica licenziata nel corso del processo, con dovizia di argomenti tecnici,
è pervenuta ad asserire che “alla luce degli esami tecnico-grafici puntualmente ed oggettivamente svolti sulla intera Scheda Testamentaria in verifica di , datata CP_2
20.07.2020 e pubblicata con Verbale Notaio Dott. del 22.10.2021, n. rep. 2915 Persona_6
e n. racc. 2415, si ritiene l'autenticità per la inequivocabile corrispondenza e rapportabilità con la grafia del de cuius Sig. ”. CP_2
5.4 La CTU, dopo approfondito ed analitico esame della scheda testamentaria oggetto di verifica, ha osservato che “firme e testo evidenziano un analogo avanzato processo di senescenza” dello scrivente e che “l'analisi delle firme autografe (n.d.r. scritture di comparazione) evidenzia proprietà e caratteristiche totalmente corrispondenti e rapportabili con le proprietà e le caratteristiche emerse dall'analisi del grafismo del testamento in verifica”.
5.5 Evidenzia al riguardo la CTU che “al pari della scrittura del testamento in esame, infatti, le firme comparative si rivelano altrettanto caratterizzate da diffuso disordine e disomogeneità” sottolineando che “un primo effetto del suddetto disordine si riscontra nelle firme autografe nei frequenti e assai accentuati sbalzi delle forme grafiche rispetto alla orizzontalità della linea ideale di base, per cui partecipano anch'esse negativamente del segno grafologico “mantiene il rigo”, nel senso che non riescono minimamente a rispettarlo pur nella brevità della loro esecuzione” aggiungendo che “accentuato disordine e irregolarità si
6 riscontra anche nella dimensione del calibro, le cui altezze variano in maniera vistosa e assolutamente irregolare, ancora come evidenziato in merito al testamento oggetto di verifica”
e che “anche le firme comparative…..fanno rilevare la presenza di notevole difficoltà a procedere a causa di stentatezze, inceppamenti, distacchi, giustapposizioni, scosse e improvvise contorsioni”.
5.6 A conferma della comune paternità del testamento in verifica e delle scritture di comparazione il CTU evidenzia, altresì, che “inequivocabile e sintomatica….. appare la corrispondenza nella modalità esecutiva sia delle maiuscole, che di altre lettere minori, a seguito indubbiamente del consolidamento di automatismi grafomotori automatizzati e personalizzati, a significare un inconfutabile indice di una identità di matrice grafica”.
5.7 La stessa CTU ha preso compiutamente posizione, con argomenti persuasivi, sulle osservazioni critiche del CTP di parte attrice (reiterate dalla difesa degli attori nelle note conclusionali), rilevando che – contrariamente a quanto affermato dalla consulente di parte –
“a cominciare dalla pagina 49 fino a metà di pag. 50, vengono rilevate corrispondenze tutt'altro che calligrafiche perché fondate su proprietà e caratteristiche di ordine grafodinamico, quali il riferimento al diffuso disordine e alla disomogeneità del grafismo, il carente rispetto delle coordinate spaziali per la difficoltà a mantenere il rigo di base, la dimensione del calibro e l'irregolare variazione delle altezze letterali, le peculiarità del
“ductus” o incesso grafico, la corrispondenza nell'azione motoria, la difficoltà a procedere per presenza di stentatezze, inceppamenti, distacchi, giustapposizioni, scosse e improvvise contorsioni”.
5.8 Continua la CTU rilevando che “solo dopo aver esaminato le scritture oggetto di indagine
e confronto avendo fatto riferimento a parametri analitici riferibili esclusivamente a criteri di ordine grafodinamico la sottoscritta (CTU) da fine di pag. 50 a pag. 52 ha proceduto ad ulteriori confronti fondati su criteri di natura più specificamente morfologica” evidenziando tuttavia che “la valorizzazione degli aspetti morfologici…. esige particolari precisazioni e attenzioni perché non va assolutamente intesa con un criterio valutativo limitato alle obsolete nozioni di tipo “calligrafico”, come nella concezione della CTP (di parte attrice), ma integrate in una visione diversa e più approfondita con specifico riferimento alle inevitabili implicanze neurofisiologiche ed il più diretto ed esplicito riferimento alla gestualità grafica in quanto tale.”
5.9 Quanto alla non adeguatezza delle scritture di comparazione poiché non coeve si osserva che non è onere della CTU procedere all'acquisizione di nuove e diverse scritture comparative essendo state, peraltro, le scritture comparative individuate dal giudice sulla base delle
7 risultanze documentali degli atti di causa e gravando, comunque, sulla parte che esperisca l'azione di accertamento negativo indicare e produrre, nei termini di legge, ulteriori idonee scritture comparative.
5.10 Come sopra riportato, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa delle parti attrici, la
CTU non si è limitata ad evidenziare l'esclusivo aspetto morfologico e più appariscente delle lettere, ma, come già riferito, ha proceduto ad uno studio dinamico della scrittura, rilevando l'andamento grafico espressivo del grafismo, con riferimento alla caratteristica generale dell'azione grafomotoria, alla scioltezza e alla regolarità dello scrivere, al ritmo, ai collegamenti ed anche alla strutturazione delle forme letterali.
5.11 Quanto alla riferita differente pressione grafica la CTU rileva di non aver rilevato significative pressioni del grafismo.
5.12 D'altronde anche il tremore delle firme apposte sul testamento non può ritenersi artificioso posto che, come rilevato dal CTU, “le firme sono così naturali e spontanee nelle loro stentatezze, talora frammentazioni (come in particolare nella seconda “a” della seconda firma in calce), incertezze, interruzioni e riprese che non c'è alcun dubbio sull'attribuzione delle stesse al de cuius…….nessun imitatore sarebbe potuto riuscire a riprodurre con tanta veridicità il grafismo del de cuius con tutte le sue specificità e peculiarità conseguenti all'età avanzata e alle patologie in corso.
5.13 Si ritiene, pertanto, in ragione delle plurime convergenze ravvisate dalla CTU tra la grafia della scheda in verifica e quella delle scritture di comparazione, che non sussista il difetto di autografia dedotto dalle due parti attrici con conseguente rigetto della domanda di nullità del testamento formulata.
6. Sulle domande di accertamento della capacità di testare del de cuius e dell'assenza di condotte perturbatrici della sua volontà.
6.1 Si osserva che tali domande poggiano sull'assunto che i due attori abbiano anche chiesto l'annullamento della scheda per incapacità di testare ai sensi dell'art. 591 nr. 3 ) c.c. e per vizi della volontà testamentaria ai sensi dell'art. 624 c.c.
6.2 Essendo gli accertamenti invocati preordinati esclusivamente a confutare i fatti costitutivi delle pretese contrapposte domande di annullamento non possono considerarsi come autonome domande riconvenzionali o eccezioni riconvenzionali, costituendo mere deduzioni difensive.
6.3 Ciò non di meno, come esposto al paragrafo 2, i due attori formulano nelle conclusioni precisate la sola domanda di nullità della scheda testamentaria perché, a loro dire, apocrifa (ma non chiedono anche l'annullamento del testamento per incapacità a testare o per vizi della volontà).
8 6.4 Talché, non constando che gli attori abbiano esperito alcuna azione di annullamento per incapacità di testare o per vizi della volontà testamentaria, gli accertamenti richiesti dal convenuto non paiono sorretti da alcun apprezzabile interesse tanto più che gli attori non hanno specificamente enucleato in citazione nessun specifico fatto che potesse dare luogo ad incapacità a testare del de cuius o ad una coartazione della sua volontà.
7. Spese di lite
7.1 Gli attori, quali soccombenti in senso sostanziale, vanno condannati a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile a media complessità).
7.2 Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste interamente a carico dei due attori quali parti soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda di dichiarazione di nullità del testamento ex art. 606 c.c. formulata dai sigg.ri e e la conseguente domanda di restituzione agli attori Parte_1 Parte_2 dell'eredità morendo dismessa dal sig. ; CP_2
2. pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo dei sigg.ri e quali parti soccombenti;
Parte_1 Parte_2
3. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i predetti sigg.ri e a Parte_1 Parte_2
rifondere al sig. le spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 (di cui CP_1
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova 15.3.2025
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
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