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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa CA LF - Presidente - Relatore -
- dr.ssa CA di Martino - Consigliere –
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 30 luglio 2019 e contraddistinta dal n.7583/2019, iscritto al n. 949/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
partita iva ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Arturo Umberto Meo
(codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
(codice fiscale ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO
La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 CP_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1.accertare e dichiarare la
[...] responsabilità dell'ente convenuto per l'illegittimità e l'ingiustizia del procedimento di accreditamento seguito dalla per la violazione della normativa di cui al Regolamento regionale n.3/2006, ovvero per non CP_1 aver provveduto ad esaminare prima le istanze ex art.4 e poi quelle ax art.5, e quindi conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto nell'adozione del provvedimento di accreditamento rilasciato in favore dell'attrice;
2.accertare e dichiarare che l'agire della che ha condotto Controparte_1 all'annullamento del decreto di accreditamento n.276/08, ha cagionato danno ingiusti alla società attrice;
3.accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice per l'ingiustizia dell'azione della e per il CP_1 comportamento colposo dell'ente convenuto che ha determinato il conseguente annullamento del decreto di accreditamento n.276/08 ammontano ad Euro 6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito all'istruttoria e all'espletata CTU;
4.condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 della somma pari ad Euro 6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in Parte_1 seguito all'istruttoria e all'espletata CTU oltre spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Esponeva in fatto:
- che con deliberazione n.690 del 10 dicembre 2003 del Direttore Generale dell' Parte_2 veniva effettuata una valutazione del fabbisogno aziendale di prestazioni sanitarie e socio
[...] sanitarie di riabilitazione tenuto conto della situazione esistente, del rapporto domanda/offerta, del numero di prestazioni erogate in ambito aziendale ai propri residenti ed extra territoriale in regime di mobilità passiva, dei tempi di attesa, del carattere di complessità delle prestazioni, del fabbisogno, evidenziando la carenza di 5 strutture di riabilitazione sul territorio di competenza;
- che con nota prot. n. 7088 del 27 aprile 2004 la Giunta Regionale aveva comunicato al
Comune di Casavatore il parere definitivo in favore della della Commissione Parte_1
Regionale alla realizzazione di una struttura sanitaria di riabilitazione ambulatoriale;
- che nel corso degli anni il Comune di Casavatore aveva rilasciato i decreti autorizzativi n.4/2005, n.9/2007, n.26/2010 e n.36/2011;
- che in data 6 settembre 2006 l'istante aveva presentato alla domanda per Controparte_1 il rilascio dell'accreditamento per “attività ambulatoriale di riabilitazione” con riserva di verifica dell'attività e dei risultati ai sensi del regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006;
- che veniva sottoposta a 4 verifiche da parte del Nucleo di Valutazione della Commissione regionale per l'Accreditamento, per l'accertamento dell'idoneità finale e strutturale del
Centro;
- che in data 10 giugno 2008 la Regione rilasciava decreto di accreditamento n.276/08, ex art. 5 del regolamento regionale n. 3/20006 per le prestazioni ex art. 44 (fisiokinesiterapia) ed ex art. 26 (riabilitazione) della L. 833/1978 ;
- che in attuazione del suddetto decreto stipulava l'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies d. lgs 502/1992 rinnovato di anno in anno;
- che l'attività in regime di accreditamento iniziava nell'agosto 2008; Part
- che l'attività di verifica dei risultati da parte dell' terminava nel luglio 2010 con una relazione di verifica ex art. 5 comma 5 del Regolamento, esaustiva e positiva da parte del Nucleo di Valutazione circa il mantenimento dei requisiti dell'accreditamento per l'attività di riabilitazione;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Accreditamento con nota prot.93/B del 3 agosto
2010 confermava l'attestato per l'accreditamento istituzionale della società attrice per l'attività ambulatoriale/domiciliare di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 esprimendo parere favorevole al mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale per l'attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978;
- che, successivamente, a seguito di ricorso proposto da alcune associazioni categoria nonché da altre strutture di riabilitazione che si ritenevano lese dal prioritario esame da parte della
Regione della domanda per il rilascio dell'accreditamento del Centro, il decreto n. 276 del
10 giugno 2008 con il quale era stato conferito l'accreditamento con riserva di verifica dei risultati ex art. 5 del regolamento regionale n.3/2006 veniva revocato dal TAR con sentenza n. 4805/2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7074/2010 depositata in data 23.09.2010;
- che la aveva violato le norme contenute nel Regolamento Regionale n. 3/2006, non CP_1 avendo rispettato l'ordine di evasione delle istanze;
- che il venir meno del provvedimento aveva cagionato un danno ingiusto, ascrivibile a responsabilità colposa della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c.
- che a seguito della revoca del decreto di accreditamento si vedeva costretta ad interrompere ex abrupto la propria attività dal 23 settembre 2010 (data di pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato) e a licenziare circa 40 unità lavorative;
- che il danno sofferto veniva quantificato da un perito di parte dott. con una perizia Per_1 del 30 giugno 2015 in € 6.777.450,00.
Si costituiva la eccependo, per quel che qui rileva, l'infondatezza della domanda. Controparte_1
In particolare, l'Amministrazione allegava che il composito quadro normativo, caratterizzato dal succedersi e sovrapporsi nel tempo degli interventi a disciplina delle prestazioni in regime di accreditamento, nonché la notevole complessità della vicenda processuale conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato 7074/2010 e la presenza di incertezze interpretative in ordine alla portata applicativa della norme sull'accreditamento escludeva l'elemento soggettivo delle colpa, essenziale ai fini della qualificazione dell'illecito, che poteva ricondursi al solo dato oggettivo della violazione di una norma che regola l'azione amministrativa.
Per l'Amministrazione regionale non sussisteva il nesso di tra l'evento dannoso e il comportamento dell'amministrazione, posto che, anche attraverso un diverso modus operandi delle parti coinvolte,
l'interesse sostanziale al quale aspirava la società attrice (l'accreditamento istituzionale) non avrebbe potuto essere diverso da quello comunque conseguibile a causa della mancanza sin dall'origine, in capo alla stessa. (come confermato dal Consiglio di Stato) dei presupposti per l'accreditamento e per la legittima applicazione, da parte della regione della disciplina di cui al regolamento n. 3/2006
Con sentenza n. 7583/2019 pubblicata il 30.7.2019 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione, in favore della delle spese di lite liquidate. in € 41.027,00 Controparte_1 oltre oneri ed accessori
A fondamento della decisione il giudice motivava:
- che la domanda risarcitoria nella sua originaria formulazione era generica in quanto si limitava ad indicare nell'illegittimità del rilascio del decreto di accreditamento in favore della società il fatto generatore di danno da cui sarebbe discesa la responsabilità aquiliana della carenza cui il Centro aveva posto rimedio solo con la memoria ex art.183 comma CP_1
VI c.p.c. n. 1, con cui aveva precisato che il danno patito derivava dalla lesione dell'affidamento che essa aveva riposto nella legittimità del decreto de quo, che invece era risultato contrario alla normativa regionale;
- che nel merito la domanda era infondata in quanto non vi era prova della condotta manifestamente colposa della amministrazione regionale, tenuto conto anche delle motivazioni adottate dai giudici amministrativi per i quali l'interpretazione del regolamento n.3/2006 proposta dalla Regione, in sede di prima applicazione dello stesso, non appariva a priori irragionevole;
- a norma dell'art. 4 del Regolamento, “La verifica della funzionalità della struttura richiedente rispetto alla programmazione regionale è effettuata dall'assessorato alla sanità. La verifica è effettuata entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo, nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico.” , con ciò dovendo escludersi che il “rigoroso rispetto dell'ordine cronologico” delle domande comportasse anche un ordine di precedenza delle domande di accreditamento presentate dai centri provvisoriamente accreditati rispetto a quelle dei centri di nuova istituzione, limitandosi, all'art. 5, dedicato all'accreditamento con riserva dei centri di nuova istituzione, ad un rinvio per relationem alle procedure “previste dall'art. 4”.
Secondo il Tribunale, il G.A. era giunto alla conclusione che dovesse distinguersi tra i due diversi procedimenti di accreditamento, dando priorità alle istanze presentate dai centri privati provvisoriamente accreditati e privati già in esercizio, facendo appello “ ai principi generali del sistema”, seguendo un iter argomentativo convincente ma particolarmente articolato e complesso a fronte del quale, infatti, il G.A. aveva accolto l'istanza cautelare proposta dal Centro e sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.
Ancora, secondo il Tribunale l'annullamento del decreto impugnato, con riferimento all'attività di riabilitazione, era derivato anche dall'inidoneità dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio posta a sostegno dell'istanza della OD (oggi che il G.A. aveva ritenuto priva “della Parte_1 Pt_1 prescritta autorizzazione” per la riabilitazione, circostanza senz'altro nota alla società interessata la quale, cionondimeno, aveva continuato a praticare la riabilitazione pur non autorizzata.
In proposito l'atteggiamento dell'istante non era connotato da un incolpevole affidamento in quanto il procedimento giurisdizionale che aveva condotto all'annullamento del decreto di accreditamento era iniziato poco tempo dopo l'adozione del provvedimento in questione, ed aveva visto la partecipazione della che si era costituita, resistendo alla domanda di annullamento, in Parte_1 adesione alle tesi sostenute dalla Era, dunque, perfettamente consapevole dei Controparte_1 dedotti profili di illegittimità e, ciononostante, in pendenza del giudizio di annullamento, ed anche Part dopo il deposito della sentenza di primo grado, ha stipulato con la competente i prescritti contratti, erogando altresì prestazioni delle quali, ha anche ricevuto il corrispettivo, fino alla cessazione intervenuta solo a seguito del provvedimento con il quale la P.A. ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato.
Da tutto ciò conseguiva che nulla impediva il riconoscimento di un nuovo accreditamento per la riabilitazione ma ciò presupponeva una nuova istanza dell'interessata ed una conseguente nuova istruttoria, senza che il Centro potesse trarre elementi di responsabilità della sulla base di CP_1 un suo mero “silenzio”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione, che saranno esaminati di seguito, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1- Riformare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7583 pubblicata in data 30.7.2019 e mai notificata e
2.- Per l'effetto : 2.1.- accertare e dichiarare la responsabilità della per l'ingiustizia del Controparte_1 comportamento tenuto per aver ingenerato in capo a ( già un Parte_1 Controparte_2 legittimo affidamento nell' esercizio dell'attività sanitaria in regime di accreditamento con il SSN;
2.2- accertare e dichiarare che l'agire della , che, in ultima analisi, ha condotto all'annullamento Controparte_1 del decreto dirigenziale di accreditamento n.276/2008, ha cagionato ingenti danni ingiusti alla società attrice;
2.3. - accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice per l'ingiustizia dell'azione della CP_1
e per il comportamento colposo della stessa che ha determinato il conseguente annullamento Controparte_1 del decreto della n. 276 del 10 giugno 2008 ammontano ad euro 6.777.450,00 come Controparte_1 quantificati dal consulente di parte, Dott. o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito Per_1 alla istruttoria e alla richiesta C.T.U. 2.4.- Disporre C.T.U. volta ad accertare i danni subiti dall'appellante
e per l'effetto 2.5.- condannare la , in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della (già della somma pari ad euro Parte_1 Controparte_2
6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito alla istruttoria e alla richiesta C.T.U.;
2.6.- condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio
”. La non si è costituita, benchè ritualmente convenuta ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 30.9.2025.
Trattenuto l'appello in decisione, l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale nel termine assegnato. In essa non si rinvengono domande e conclusioni difformi da quelle incardinate in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la lamenta l'erronea interpretazione del D.Lgs. n. 502/1992, del Parte_1
Regolamento regionale n. 3/2006 e della D.G.R.C. n. 7301/2001 avendo il Tribunale escluso la responsabilità della in ordine all'illegittimità del decreto di accreditamento Controparte_1 rilasciato in favore dell'istante e successivamente annullato in sede giurisdizionale. Secondo
l'appellante, la avrebbe colposamente disatteso i principi sanciti dal Consiglio di Stato con CP_1 la sentenza n. 7074/2010, che, interpretando il Regolamento n. 3/2006, ha chiarito che, nella procedura di accreditamento, il fabbisogno sanitario regionale va prioritariamente soddisfatto attraverso l'esame delle istanze presentate dalle strutture già operanti o provvisoriamente accreditate (art. 4) e solo in via subordinata attraverso quelle relative a strutture di nuova istituzione
(art. 5). La violazione di tale criterio, da parte della avrebbe reso illegittimo l'atto di CP_1 accreditamento rilasciato all'odierna appellante, provocandone l'annullamento giurisdizionale e il conseguente danno.
Il motivo è infondato.
Sebbene la sentenza n. 7074/2010 del Consiglio di Stato abbia effettivamente chiarito che l'ordine di esame delle istanze di accreditamento avrebbe dovuto seguire un criterio di priorità tra le domande ex art. 4 e quelle ex art. 5 del Regolamento regionale n. 3/2006, tale orientamento interpretativo — pur condivisibile e coerente con la ratio della normativa regionale — non risulta essere stato, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, né univocamente affermato né consolidato nella giurisprudenza amministrativa dell'epoca o nella prassi amministrativa. Al contrario, la stessa formulazione letterale del Regolamento, che richiama il “rigoroso rispetto dell'ordine cronologico” (art. 4, comma 5), ben poteva legittimamente indurre l'amministrazione a ritenere che tale criterio fosse applicabile indistintamente a tutte le istanze presentate, per come il criterio stesso era enunziato. Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che l'operato della non può ritenersi connotato da colpa, mancando sia l'elemento della violazione manifesta CP_1 di norme di legge o regolamento, sia quello dell'errore grave e inescusabile nella condotta amministrativa.
La motivazione del giudice di primo grado va senz'altro condivisa, tenuto con del fatto che la responsabilità aquiliana dell'amministrazione non è configurabile in presenza di una disposizione normativa oggettivamente ambigua o incerta, in quanto la sua erronea interpretazione non può considerarsi irragionevole o arbitraria.
Nel caso in esame non può attribuirsi rilievo, ai fini della valutazione della colpa della alla CP_1 circostanza che in sede cautelare sia stata disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza amministrativa, trattandosi di valutazione interinale e sommaria, che non costituisce giudicato né può valere come presupposto per l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
La responsabilità della neanche può essere affermata sulla base di una mera interpretazione CP_1 giurisprudenziale successiva, posto che non può valutarsi ex post la condotta amministrativa originaria come colposa o irragionevole.
Il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale, che ha escluso la colpa della CP_1 basandosi sul principio di ragionevolezza dell'interpretazione della norma al momento dei fatti è, quindi, corretto, iscrivendosi nel solco del consolidato orientamento della S.C. per il quale la configurazione della responsabilità aquiliana determinata dall'azione o omissione della PA presuppone l'indagine – con prova a carico del richiedente il risarcimento - tesa a stabilire se l'evento dannoso sia in concreto imputabile a dolo o colpa grave della P.A., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica può ritenersi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione di atto amministrativo successivamente giudicato illegittimo ( cfr. Cass.
n. 28798/2018, Cass. 27800/2017; Cass. 16196/2018).
Nel caso in esame, l'art. 4 del Regolamento n. 3/2006, nel disciplinare l'Accreditamento
Istituzionale, stabilisce il "rigoroso rispetto dell'ordine cronologico"; in particolare il Regolamento prevedeva due procedure distinte ( art. 4 e 5) ma senza esplicitare in modo espresso chiaro ed univoco un ordine di precedenza assoluta delle domande proposte ex art. 4 ( centri già operanti ) e art. 5 ( centri di nuova operatività). Conseguentemente non ha errato il Tribunale nel ritenere che l'applicazione dell'ordine cronologico indistinto da parte della non fosse affatto CP_1 un'interpretazione irragionevole o aberrante del testo normativo, ma una delle possibili letture in assenza di un'espressa clausola di preferenza inter-procedurale; quindi la si è mossa in un CP_1 contesto di incertezza interpretativa (o, comunque, in assenza di chiarezza precettiva) successivamente risolta dalla sentenza del Consiglio di Stato che si è espressa in termini di "priorità implicita" tra i criteri dettati;
tale interpretazione giurisprudenziale non può valere in termini retroattivi e non è idonea a comprovare che l'interpretazione della P.A., fosse, come giudicato ex post, per questo motivo viziata da una condotta gravemente colposa.
Con il secondo motivo la lamenta la “violazione del d. lgs. 502/92, del regolamento regionale Parte_1
n. 3/2006 e della d.g.r.c. 7301/2001” per aver il Tribunale attribuito all'istante un profilo di responsabilità nella vicenda che ha condotto all'annullamento giurisdizionale del decreto di accreditamento, ritenendo insussistente un affidamento incolpevole.
Secondo l'appellante il Tribunale si sarebbe, sul tema, pronunziato ultra petita, decidendo su una questione (l'attuale improcedibilità o inesigibilità della domanda di accreditamento) non oggetto di specifica deduzione da parte dell'attrice.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, in primis, escluso il vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale operato una valutazione complessiva dei presupposti della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., ivi compresa la causalità del danno lamentato e la possibilità che la lesione lamentata dalla non fosse Parte_1 irreversibile, come invece prospettato in citazione. È del tutto legittimo, da parte del Tribunale, considerare che il danno prospettato non fosse conseguenza automatica e definitiva dell'annullamento del decreto di accreditamento, postulando tale definitività l'impossibilità – giuridica o di fatto – di un nuovo esame dell'istanza da parte della secondo le modalità CP_1 corrette, non verificatasi nel caso in esame. In altre parole, correttamente il Tribunale si è espresso nel senso che una nuova istanza della società sarebbe stata sempre possibile e accoglibile, previo superamento positivo della fase istruttoria amministrativa;
ne è derivata la logica deduzione per cui un ipotetico danno della società, se esistente, era stato determinato anche dalla sua inerzia.
A parere della Corte, quindi, correttamente il Tribunale si è espresso circa la mancanza di un affidamento incolpevole da parte dell'appellante, in coerenza con l'orientamento dei giudici di legittimità al riguardo ( v. Cass. Ord. n. 13289 del 19/05/2025). Ed infatti, come risulta dagli atti e dalla motivazione della sentenza appellata, la era perfettamente a conoscenza del Parte_1 contenzioso amministrativo pendente e dei profili di illegittimità contestati da terzi soggetti interessati con riguardo al provvedimento di accreditamento, ma strenuamente difesi in sede di processo amministrativo dalla stessa odierna appellante tenendo in tal modo un comportamento non improntato a diligenza.
In tale contesto, non può sostenersi la sussistenza di un legittimo affidamento “incolpevole” nella validità e stabilità del provvedimento, atteso che il provvedimento stesso era sub iudice e la sua legittimità è stata negata solo successivamente dal Consiglio di Stato.
Part Non può poi fondare alcuna responsabilità autonoma della il fatto che la abbia CP_1 successivamente invitato la struttura alla stipula dei contratti per l'erogazione delle prestazioni: si tratta di atti consequenziali all'efficacia temporanea del provvedimento amministrativo, che non eliminano l'obbligo della parte privata di considerare il contenzioso pendente e l'incertezza giuridica che da esso derivava. Neanche può condividersi la tesi – portata avanti dall'appellante – per cui la condotta della era stata diligente e connotata da buona fede in quanto la sentenza amministrativa ha Parte_1 escluso l'esistenza di vizi ad essa imputabili dal momento che, a tacer d'altro, nella stessa sentenza si dice anche che tra i motivi di annullamento vi era anche l'inidoneità dell'autorizzazione sanitaria presentata dalla struttura relativamente all'attività di riabilitazione, profilo che non può essere esclusivamente imputato all'amministrazione. (cfr sentenza Tar n. 4905/2009).
In conclusione, l'esclusione della buona fede incolpevole da parte dell'attrice costituisce, nella sentenza appellata, l'esito di una valutazione motivata e coerente, ancorata ad elementi fattuali oggettivi (piena conoscenza del giudizio di impugnazione, stipula di contratti in pendenza di ricorso, mancanza di garanzie di stabilità del provvedimento) e va condivisa.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha condannato alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
quantificate in € 41.027,00 oltre accessori di legge. Si assume la violazione degli artt. 91
[...]
e 92 c.p.c., invocando l'esistenza di una soccombenza solo parziale e la novità giuridica della questione trattata, che avrebbero giustificato la compensazione, almeno parziale, delle spese. Si contesta, inoltre, che il giudice di prime cure abbia applicato tariffe non proporzionate alla complessità della controversia.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La condanna alle spese di lite costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..; la possibilità della compensazione delle spese, invece, secondo la formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. vigente all'epoca della proposizione della domanda di primo grado, era limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Nessuna di tali requisiti ricorre nel caso in esame;
né potrebbe ritenersi concretizzata la soccombenza reciproca di cui si parla nel comma 2 richiamato, per effetto del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ( sul tema, si veda Cass. n. 18062/2023). Controparte_1
Neppure è configurabile un'ipotesi di novità assoluta della questione giuridica trattata, che possa giustificare la compensazione ex art. 92, co. 2, c.p.c.; ed infatti, la questione oggetto del presente giudizio – relativa alla responsabilità ex art. 2043 c.c. della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento derivante da annullamento giurisdizionale di un atto ampliativo – è ampiamente dibattuta da tempo in dottrina e giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, e non può essere considerata né inedita, né controversa in termini tali da giustificare la compensazione.
Infine, non può ritenersi che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale tale da disorientare la parte attrice, trattandosi, anzi, di orientamenti consolidati circa la necessità, ai fini della responsabilità della P.A., di accertare la colpa dell'amministrazione nella formazione dell'atto illegittimo, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese operata dal Tribunale, si osserva che essa è stata effettuata nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della causa. Non risultano superati i limiti minimi o massimi previsti dalla tariffa forense, né vi sono elementi per ritenere arbitraria o eccessiva la liquidazione.
Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato.
3. Nulla occorre disporre con riguardo alle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata vittoriosa.
4. Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti della contumace, avverso la sentenza n.7583/2019 del Tribunale di Controparte_1
Napoli depositata il 14 agosto 2024:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
CA LF
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa CA LF - Presidente - Relatore -
- dr.ssa CA di Martino - Consigliere –
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 30 luglio 2019 e contraddistinta dal n.7583/2019, iscritto al n. 949/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
partita iva ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Arturo Umberto Meo
(codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
(codice fiscale ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO
La conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 CP_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1.accertare e dichiarare la
[...] responsabilità dell'ente convenuto per l'illegittimità e l'ingiustizia del procedimento di accreditamento seguito dalla per la violazione della normativa di cui al Regolamento regionale n.3/2006, ovvero per non CP_1 aver provveduto ad esaminare prima le istanze ex art.4 e poi quelle ax art.5, e quindi conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto nell'adozione del provvedimento di accreditamento rilasciato in favore dell'attrice;
2.accertare e dichiarare che l'agire della che ha condotto Controparte_1 all'annullamento del decreto di accreditamento n.276/08, ha cagionato danno ingiusti alla società attrice;
3.accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice per l'ingiustizia dell'azione della e per il CP_1 comportamento colposo dell'ente convenuto che ha determinato il conseguente annullamento del decreto di accreditamento n.276/08 ammontano ad Euro 6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito all'istruttoria e all'espletata CTU;
4.condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 della somma pari ad Euro 6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in Parte_1 seguito all'istruttoria e all'espletata CTU oltre spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Esponeva in fatto:
- che con deliberazione n.690 del 10 dicembre 2003 del Direttore Generale dell' Parte_2 veniva effettuata una valutazione del fabbisogno aziendale di prestazioni sanitarie e socio
[...] sanitarie di riabilitazione tenuto conto della situazione esistente, del rapporto domanda/offerta, del numero di prestazioni erogate in ambito aziendale ai propri residenti ed extra territoriale in regime di mobilità passiva, dei tempi di attesa, del carattere di complessità delle prestazioni, del fabbisogno, evidenziando la carenza di 5 strutture di riabilitazione sul territorio di competenza;
- che con nota prot. n. 7088 del 27 aprile 2004 la Giunta Regionale aveva comunicato al
Comune di Casavatore il parere definitivo in favore della della Commissione Parte_1
Regionale alla realizzazione di una struttura sanitaria di riabilitazione ambulatoriale;
- che nel corso degli anni il Comune di Casavatore aveva rilasciato i decreti autorizzativi n.4/2005, n.9/2007, n.26/2010 e n.36/2011;
- che in data 6 settembre 2006 l'istante aveva presentato alla domanda per Controparte_1 il rilascio dell'accreditamento per “attività ambulatoriale di riabilitazione” con riserva di verifica dell'attività e dei risultati ai sensi del regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006;
- che veniva sottoposta a 4 verifiche da parte del Nucleo di Valutazione della Commissione regionale per l'Accreditamento, per l'accertamento dell'idoneità finale e strutturale del
Centro;
- che in data 10 giugno 2008 la Regione rilasciava decreto di accreditamento n.276/08, ex art. 5 del regolamento regionale n. 3/20006 per le prestazioni ex art. 44 (fisiokinesiterapia) ed ex art. 26 (riabilitazione) della L. 833/1978 ;
- che in attuazione del suddetto decreto stipulava l'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies d. lgs 502/1992 rinnovato di anno in anno;
- che l'attività in regime di accreditamento iniziava nell'agosto 2008; Part
- che l'attività di verifica dei risultati da parte dell' terminava nel luglio 2010 con una relazione di verifica ex art. 5 comma 5 del Regolamento, esaustiva e positiva da parte del Nucleo di Valutazione circa il mantenimento dei requisiti dell'accreditamento per l'attività di riabilitazione;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Accreditamento con nota prot.93/B del 3 agosto
2010 confermava l'attestato per l'accreditamento istituzionale della società attrice per l'attività ambulatoriale/domiciliare di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 esprimendo parere favorevole al mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale per l'attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978;
- che, successivamente, a seguito di ricorso proposto da alcune associazioni categoria nonché da altre strutture di riabilitazione che si ritenevano lese dal prioritario esame da parte della
Regione della domanda per il rilascio dell'accreditamento del Centro, il decreto n. 276 del
10 giugno 2008 con il quale era stato conferito l'accreditamento con riserva di verifica dei risultati ex art. 5 del regolamento regionale n.3/2006 veniva revocato dal TAR con sentenza n. 4805/2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7074/2010 depositata in data 23.09.2010;
- che la aveva violato le norme contenute nel Regolamento Regionale n. 3/2006, non CP_1 avendo rispettato l'ordine di evasione delle istanze;
- che il venir meno del provvedimento aveva cagionato un danno ingiusto, ascrivibile a responsabilità colposa della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c.
- che a seguito della revoca del decreto di accreditamento si vedeva costretta ad interrompere ex abrupto la propria attività dal 23 settembre 2010 (data di pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato) e a licenziare circa 40 unità lavorative;
- che il danno sofferto veniva quantificato da un perito di parte dott. con una perizia Per_1 del 30 giugno 2015 in € 6.777.450,00.
Si costituiva la eccependo, per quel che qui rileva, l'infondatezza della domanda. Controparte_1
In particolare, l'Amministrazione allegava che il composito quadro normativo, caratterizzato dal succedersi e sovrapporsi nel tempo degli interventi a disciplina delle prestazioni in regime di accreditamento, nonché la notevole complessità della vicenda processuale conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato 7074/2010 e la presenza di incertezze interpretative in ordine alla portata applicativa della norme sull'accreditamento escludeva l'elemento soggettivo delle colpa, essenziale ai fini della qualificazione dell'illecito, che poteva ricondursi al solo dato oggettivo della violazione di una norma che regola l'azione amministrativa.
Per l'Amministrazione regionale non sussisteva il nesso di tra l'evento dannoso e il comportamento dell'amministrazione, posto che, anche attraverso un diverso modus operandi delle parti coinvolte,
l'interesse sostanziale al quale aspirava la società attrice (l'accreditamento istituzionale) non avrebbe potuto essere diverso da quello comunque conseguibile a causa della mancanza sin dall'origine, in capo alla stessa. (come confermato dal Consiglio di Stato) dei presupposti per l'accreditamento e per la legittima applicazione, da parte della regione della disciplina di cui al regolamento n. 3/2006
Con sentenza n. 7583/2019 pubblicata il 30.7.2019 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione, in favore della delle spese di lite liquidate. in € 41.027,00 Controparte_1 oltre oneri ed accessori
A fondamento della decisione il giudice motivava:
- che la domanda risarcitoria nella sua originaria formulazione era generica in quanto si limitava ad indicare nell'illegittimità del rilascio del decreto di accreditamento in favore della società il fatto generatore di danno da cui sarebbe discesa la responsabilità aquiliana della carenza cui il Centro aveva posto rimedio solo con la memoria ex art.183 comma CP_1
VI c.p.c. n. 1, con cui aveva precisato che il danno patito derivava dalla lesione dell'affidamento che essa aveva riposto nella legittimità del decreto de quo, che invece era risultato contrario alla normativa regionale;
- che nel merito la domanda era infondata in quanto non vi era prova della condotta manifestamente colposa della amministrazione regionale, tenuto conto anche delle motivazioni adottate dai giudici amministrativi per i quali l'interpretazione del regolamento n.3/2006 proposta dalla Regione, in sede di prima applicazione dello stesso, non appariva a priori irragionevole;
- a norma dell'art. 4 del Regolamento, “La verifica della funzionalità della struttura richiedente rispetto alla programmazione regionale è effettuata dall'assessorato alla sanità. La verifica è effettuata entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo, nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico.” , con ciò dovendo escludersi che il “rigoroso rispetto dell'ordine cronologico” delle domande comportasse anche un ordine di precedenza delle domande di accreditamento presentate dai centri provvisoriamente accreditati rispetto a quelle dei centri di nuova istituzione, limitandosi, all'art. 5, dedicato all'accreditamento con riserva dei centri di nuova istituzione, ad un rinvio per relationem alle procedure “previste dall'art. 4”.
Secondo il Tribunale, il G.A. era giunto alla conclusione che dovesse distinguersi tra i due diversi procedimenti di accreditamento, dando priorità alle istanze presentate dai centri privati provvisoriamente accreditati e privati già in esercizio, facendo appello “ ai principi generali del sistema”, seguendo un iter argomentativo convincente ma particolarmente articolato e complesso a fronte del quale, infatti, il G.A. aveva accolto l'istanza cautelare proposta dal Centro e sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.
Ancora, secondo il Tribunale l'annullamento del decreto impugnato, con riferimento all'attività di riabilitazione, era derivato anche dall'inidoneità dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio posta a sostegno dell'istanza della OD (oggi che il G.A. aveva ritenuto priva “della Parte_1 Pt_1 prescritta autorizzazione” per la riabilitazione, circostanza senz'altro nota alla società interessata la quale, cionondimeno, aveva continuato a praticare la riabilitazione pur non autorizzata.
In proposito l'atteggiamento dell'istante non era connotato da un incolpevole affidamento in quanto il procedimento giurisdizionale che aveva condotto all'annullamento del decreto di accreditamento era iniziato poco tempo dopo l'adozione del provvedimento in questione, ed aveva visto la partecipazione della che si era costituita, resistendo alla domanda di annullamento, in Parte_1 adesione alle tesi sostenute dalla Era, dunque, perfettamente consapevole dei Controparte_1 dedotti profili di illegittimità e, ciononostante, in pendenza del giudizio di annullamento, ed anche Part dopo il deposito della sentenza di primo grado, ha stipulato con la competente i prescritti contratti, erogando altresì prestazioni delle quali, ha anche ricevuto il corrispettivo, fino alla cessazione intervenuta solo a seguito del provvedimento con il quale la P.A. ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato.
Da tutto ciò conseguiva che nulla impediva il riconoscimento di un nuovo accreditamento per la riabilitazione ma ciò presupponeva una nuova istanza dell'interessata ed una conseguente nuova istruttoria, senza che il Centro potesse trarre elementi di responsabilità della sulla base di CP_1 un suo mero “silenzio”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione, che saranno esaminati di seguito, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1- Riformare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7583 pubblicata in data 30.7.2019 e mai notificata e
2.- Per l'effetto : 2.1.- accertare e dichiarare la responsabilità della per l'ingiustizia del Controparte_1 comportamento tenuto per aver ingenerato in capo a ( già un Parte_1 Controparte_2 legittimo affidamento nell' esercizio dell'attività sanitaria in regime di accreditamento con il SSN;
2.2- accertare e dichiarare che l'agire della , che, in ultima analisi, ha condotto all'annullamento Controparte_1 del decreto dirigenziale di accreditamento n.276/2008, ha cagionato ingenti danni ingiusti alla società attrice;
2.3. - accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice per l'ingiustizia dell'azione della CP_1
e per il comportamento colposo della stessa che ha determinato il conseguente annullamento Controparte_1 del decreto della n. 276 del 10 giugno 2008 ammontano ad euro 6.777.450,00 come Controparte_1 quantificati dal consulente di parte, Dott. o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito Per_1 alla istruttoria e alla richiesta C.T.U. 2.4.- Disporre C.T.U. volta ad accertare i danni subiti dall'appellante
e per l'effetto 2.5.- condannare la , in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della (già della somma pari ad euro Parte_1 Controparte_2
6.777.450,00 o alla minore o maggiore somma che risulterà in seguito alla istruttoria e alla richiesta C.T.U.;
2.6.- condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio
”. La non si è costituita, benchè ritualmente convenuta ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 30.9.2025.
Trattenuto l'appello in decisione, l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale nel termine assegnato. In essa non si rinvengono domande e conclusioni difformi da quelle incardinate in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la lamenta l'erronea interpretazione del D.Lgs. n. 502/1992, del Parte_1
Regolamento regionale n. 3/2006 e della D.G.R.C. n. 7301/2001 avendo il Tribunale escluso la responsabilità della in ordine all'illegittimità del decreto di accreditamento Controparte_1 rilasciato in favore dell'istante e successivamente annullato in sede giurisdizionale. Secondo
l'appellante, la avrebbe colposamente disatteso i principi sanciti dal Consiglio di Stato con CP_1 la sentenza n. 7074/2010, che, interpretando il Regolamento n. 3/2006, ha chiarito che, nella procedura di accreditamento, il fabbisogno sanitario regionale va prioritariamente soddisfatto attraverso l'esame delle istanze presentate dalle strutture già operanti o provvisoriamente accreditate (art. 4) e solo in via subordinata attraverso quelle relative a strutture di nuova istituzione
(art. 5). La violazione di tale criterio, da parte della avrebbe reso illegittimo l'atto di CP_1 accreditamento rilasciato all'odierna appellante, provocandone l'annullamento giurisdizionale e il conseguente danno.
Il motivo è infondato.
Sebbene la sentenza n. 7074/2010 del Consiglio di Stato abbia effettivamente chiarito che l'ordine di esame delle istanze di accreditamento avrebbe dovuto seguire un criterio di priorità tra le domande ex art. 4 e quelle ex art. 5 del Regolamento regionale n. 3/2006, tale orientamento interpretativo — pur condivisibile e coerente con la ratio della normativa regionale — non risulta essere stato, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, né univocamente affermato né consolidato nella giurisprudenza amministrativa dell'epoca o nella prassi amministrativa. Al contrario, la stessa formulazione letterale del Regolamento, che richiama il “rigoroso rispetto dell'ordine cronologico” (art. 4, comma 5), ben poteva legittimamente indurre l'amministrazione a ritenere che tale criterio fosse applicabile indistintamente a tutte le istanze presentate, per come il criterio stesso era enunziato. Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che l'operato della non può ritenersi connotato da colpa, mancando sia l'elemento della violazione manifesta CP_1 di norme di legge o regolamento, sia quello dell'errore grave e inescusabile nella condotta amministrativa.
La motivazione del giudice di primo grado va senz'altro condivisa, tenuto con del fatto che la responsabilità aquiliana dell'amministrazione non è configurabile in presenza di una disposizione normativa oggettivamente ambigua o incerta, in quanto la sua erronea interpretazione non può considerarsi irragionevole o arbitraria.
Nel caso in esame non può attribuirsi rilievo, ai fini della valutazione della colpa della alla CP_1 circostanza che in sede cautelare sia stata disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza amministrativa, trattandosi di valutazione interinale e sommaria, che non costituisce giudicato né può valere come presupposto per l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
La responsabilità della neanche può essere affermata sulla base di una mera interpretazione CP_1 giurisprudenziale successiva, posto che non può valutarsi ex post la condotta amministrativa originaria come colposa o irragionevole.
Il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale, che ha escluso la colpa della CP_1 basandosi sul principio di ragionevolezza dell'interpretazione della norma al momento dei fatti è, quindi, corretto, iscrivendosi nel solco del consolidato orientamento della S.C. per il quale la configurazione della responsabilità aquiliana determinata dall'azione o omissione della PA presuppone l'indagine – con prova a carico del richiedente il risarcimento - tesa a stabilire se l'evento dannoso sia in concreto imputabile a dolo o colpa grave della P.A., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica può ritenersi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione di atto amministrativo successivamente giudicato illegittimo ( cfr. Cass.
n. 28798/2018, Cass. 27800/2017; Cass. 16196/2018).
Nel caso in esame, l'art. 4 del Regolamento n. 3/2006, nel disciplinare l'Accreditamento
Istituzionale, stabilisce il "rigoroso rispetto dell'ordine cronologico"; in particolare il Regolamento prevedeva due procedure distinte ( art. 4 e 5) ma senza esplicitare in modo espresso chiaro ed univoco un ordine di precedenza assoluta delle domande proposte ex art. 4 ( centri già operanti ) e art. 5 ( centri di nuova operatività). Conseguentemente non ha errato il Tribunale nel ritenere che l'applicazione dell'ordine cronologico indistinto da parte della non fosse affatto CP_1 un'interpretazione irragionevole o aberrante del testo normativo, ma una delle possibili letture in assenza di un'espressa clausola di preferenza inter-procedurale; quindi la si è mossa in un CP_1 contesto di incertezza interpretativa (o, comunque, in assenza di chiarezza precettiva) successivamente risolta dalla sentenza del Consiglio di Stato che si è espressa in termini di "priorità implicita" tra i criteri dettati;
tale interpretazione giurisprudenziale non può valere in termini retroattivi e non è idonea a comprovare che l'interpretazione della P.A., fosse, come giudicato ex post, per questo motivo viziata da una condotta gravemente colposa.
Con il secondo motivo la lamenta la “violazione del d. lgs. 502/92, del regolamento regionale Parte_1
n. 3/2006 e della d.g.r.c. 7301/2001” per aver il Tribunale attribuito all'istante un profilo di responsabilità nella vicenda che ha condotto all'annullamento giurisdizionale del decreto di accreditamento, ritenendo insussistente un affidamento incolpevole.
Secondo l'appellante il Tribunale si sarebbe, sul tema, pronunziato ultra petita, decidendo su una questione (l'attuale improcedibilità o inesigibilità della domanda di accreditamento) non oggetto di specifica deduzione da parte dell'attrice.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, in primis, escluso il vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale operato una valutazione complessiva dei presupposti della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., ivi compresa la causalità del danno lamentato e la possibilità che la lesione lamentata dalla non fosse Parte_1 irreversibile, come invece prospettato in citazione. È del tutto legittimo, da parte del Tribunale, considerare che il danno prospettato non fosse conseguenza automatica e definitiva dell'annullamento del decreto di accreditamento, postulando tale definitività l'impossibilità – giuridica o di fatto – di un nuovo esame dell'istanza da parte della secondo le modalità CP_1 corrette, non verificatasi nel caso in esame. In altre parole, correttamente il Tribunale si è espresso nel senso che una nuova istanza della società sarebbe stata sempre possibile e accoglibile, previo superamento positivo della fase istruttoria amministrativa;
ne è derivata la logica deduzione per cui un ipotetico danno della società, se esistente, era stato determinato anche dalla sua inerzia.
A parere della Corte, quindi, correttamente il Tribunale si è espresso circa la mancanza di un affidamento incolpevole da parte dell'appellante, in coerenza con l'orientamento dei giudici di legittimità al riguardo ( v. Cass. Ord. n. 13289 del 19/05/2025). Ed infatti, come risulta dagli atti e dalla motivazione della sentenza appellata, la era perfettamente a conoscenza del Parte_1 contenzioso amministrativo pendente e dei profili di illegittimità contestati da terzi soggetti interessati con riguardo al provvedimento di accreditamento, ma strenuamente difesi in sede di processo amministrativo dalla stessa odierna appellante tenendo in tal modo un comportamento non improntato a diligenza.
In tale contesto, non può sostenersi la sussistenza di un legittimo affidamento “incolpevole” nella validità e stabilità del provvedimento, atteso che il provvedimento stesso era sub iudice e la sua legittimità è stata negata solo successivamente dal Consiglio di Stato.
Part Non può poi fondare alcuna responsabilità autonoma della il fatto che la abbia CP_1 successivamente invitato la struttura alla stipula dei contratti per l'erogazione delle prestazioni: si tratta di atti consequenziali all'efficacia temporanea del provvedimento amministrativo, che non eliminano l'obbligo della parte privata di considerare il contenzioso pendente e l'incertezza giuridica che da esso derivava. Neanche può condividersi la tesi – portata avanti dall'appellante – per cui la condotta della era stata diligente e connotata da buona fede in quanto la sentenza amministrativa ha Parte_1 escluso l'esistenza di vizi ad essa imputabili dal momento che, a tacer d'altro, nella stessa sentenza si dice anche che tra i motivi di annullamento vi era anche l'inidoneità dell'autorizzazione sanitaria presentata dalla struttura relativamente all'attività di riabilitazione, profilo che non può essere esclusivamente imputato all'amministrazione. (cfr sentenza Tar n. 4905/2009).
In conclusione, l'esclusione della buona fede incolpevole da parte dell'attrice costituisce, nella sentenza appellata, l'esito di una valutazione motivata e coerente, ancorata ad elementi fattuali oggettivi (piena conoscenza del giudizio di impugnazione, stipula di contratti in pendenza di ricorso, mancanza di garanzie di stabilità del provvedimento) e va condivisa.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha condannato alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
quantificate in € 41.027,00 oltre accessori di legge. Si assume la violazione degli artt. 91
[...]
e 92 c.p.c., invocando l'esistenza di una soccombenza solo parziale e la novità giuridica della questione trattata, che avrebbero giustificato la compensazione, almeno parziale, delle spese. Si contesta, inoltre, che il giudice di prime cure abbia applicato tariffe non proporzionate alla complessità della controversia.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La condanna alle spese di lite costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..; la possibilità della compensazione delle spese, invece, secondo la formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. vigente all'epoca della proposizione della domanda di primo grado, era limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Nessuna di tali requisiti ricorre nel caso in esame;
né potrebbe ritenersi concretizzata la soccombenza reciproca di cui si parla nel comma 2 richiamato, per effetto del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ( sul tema, si veda Cass. n. 18062/2023). Controparte_1
Neppure è configurabile un'ipotesi di novità assoluta della questione giuridica trattata, che possa giustificare la compensazione ex art. 92, co. 2, c.p.c.; ed infatti, la questione oggetto del presente giudizio – relativa alla responsabilità ex art. 2043 c.c. della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento derivante da annullamento giurisdizionale di un atto ampliativo – è ampiamente dibattuta da tempo in dottrina e giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, e non può essere considerata né inedita, né controversa in termini tali da giustificare la compensazione.
Infine, non può ritenersi che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale tale da disorientare la parte attrice, trattandosi, anzi, di orientamenti consolidati circa la necessità, ai fini della responsabilità della P.A., di accertare la colpa dell'amministrazione nella formazione dell'atto illegittimo, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese operata dal Tribunale, si osserva che essa è stata effettuata nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della causa. Non risultano superati i limiti minimi o massimi previsti dalla tariffa forense, né vi sono elementi per ritenere arbitraria o eccessiva la liquidazione.
Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato.
3. Nulla occorre disporre con riguardo alle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata vittoriosa.
4. Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti della contumace, avverso la sentenza n.7583/2019 del Tribunale di Controparte_1
Napoli depositata il 14 agosto 2024:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
CA LF