Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1022
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per atto non impugnabile

    La Corte ritiene che l'avviso di presa in carico sia impugnabile, anche se non espressamente elencato tra gli atti impugnabili, in quanto comunica l'avvio dell'attività di riscossione e, in caso di doglianze sull'omessa notifica dell'atto presupposto, non sarebbe altrimenti possibile contestare immediatamente tale vizio.

  • Accolto
    Nullità dell'avviso di presa in carico per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Viene accertato che la notifica non è avvenuta correttamente secondo le procedure previste per l'irreperibilità assoluta, dato che il contribuente aveva residenza nota.

  • Altro
    Decadenza dal potere accertativo

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Altro
    Violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 296 del 2006

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Altro
    Estinzione per prescrizione del diritto impositivo

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Altro
    Violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Altro
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte non si pronuncia nel merito di tale motivo in quanto assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1022
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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