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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1022/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1096/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco Pal. Cedir 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400111449000 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5956/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09437202400111449000, ricevuto in data 18.12.2024, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferito all'avviso di accertamento n. 21587, emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto la richiesta della Tari
2017.
Deduce: nullità derivata dell'avviso di presa in carico impugnato per mancata rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 215872022, ad esso prodromico;
intervenuta decadenza dal potere accertativo;
violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 296 del 2006; illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta estinzione per prescrizione del diritto impositivo;
difetto di motivazione;
violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000; violazione del diritto di difesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico (atto da non ritenersi impugnabile), nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente in relazione alla propria pregressa attività di accertamento del tributo.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso alla luce delle controdeduzioni delle parti resistenti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione della resistente Agenzia sull'inammissibilità del ricorso in relazione alla non impugnabilità del tipo di atto opposto (avviso di presa in carico): va ritenuto, ad avviso della
Corte, che l'atto, pur non rientrando tra quelli elencati nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (elenco non ritenuto tassativo per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità), possa essere opposto.
Si tratta, infatti, di avviso con il quale viene comunicato l'avvio dell'attività di riscossione, con indicazione delle modalità di pagamento e allegazione del relativo modulo per provvedervi;
peraltro, argomentando al contrario (nel senso cioè della non impugnabilità), l'atto produrrebbe l'effettivo inizio della riscossione e, ove (com'è nel caso in esame) il contribuente si dolga anche dell'omessa notifica dell'atto cui fa seguito l'avviso, non sarebbe consentito di avversare da subito l'avviso di presa in carico per una ragione immediatamente percepibile dal giudice.
Nel merito è dirimente, con assorbimento delle altre questioni poste da parte ricorrente, la fondatezza della censura sull'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento.
Per come efficacemente fatto rilevare da parte ricorrente con le memorie non sussistevano, infatti, le condizioni per procedere alla notifica del presupposto avviso con il rito dell'irreperibilità assoluta.
La contribuente, per come conformemente rappresentato dalla stessa e dal Comune, risiedeva, al tempo della notifica dell'avviso, in Indirizzo_1, per cui è del tutto insufficiente l'indicazione “sconosciuto” apposta dall'operatore postale al conseguente fine di ritenerla “assolutamente” irreperibile;
difetta, nella procedura così come svoltasi, l'attività normativamente prevista ai fini di poter concretizzare l'irreperibilità assoluta, cioè le ricerche effettuate per verificare l'effettiva irreperibilità, di cui non si ha ovviamente traccia con la mera indicazione “sconosciuto” (essendo tra l'altro certificato che la contribuente, per come già detto, aveva la residenza in Indirizzo_1 e, quindi, occorreva procedere per irreperibilità relativa).
L'acclaramento, quindi, dell'evidenziato difetto di procedura rende illegittima la notifica dell'avviso presupposto e, quindi, ne deriva l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'avviso di presa in carico, per cui il ricorso va accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1096/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco Pal. Cedir 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400111449000 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5956/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09437202400111449000, ricevuto in data 18.12.2024, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferito all'avviso di accertamento n. 21587, emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto la richiesta della Tari
2017.
Deduce: nullità derivata dell'avviso di presa in carico impugnato per mancata rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 215872022, ad esso prodromico;
intervenuta decadenza dal potere accertativo;
violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 296 del 2006; illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta estinzione per prescrizione del diritto impositivo;
difetto di motivazione;
violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000; violazione del diritto di difesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico (atto da non ritenersi impugnabile), nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente in relazione alla propria pregressa attività di accertamento del tributo.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso alla luce delle controdeduzioni delle parti resistenti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione della resistente Agenzia sull'inammissibilità del ricorso in relazione alla non impugnabilità del tipo di atto opposto (avviso di presa in carico): va ritenuto, ad avviso della
Corte, che l'atto, pur non rientrando tra quelli elencati nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (elenco non ritenuto tassativo per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità), possa essere opposto.
Si tratta, infatti, di avviso con il quale viene comunicato l'avvio dell'attività di riscossione, con indicazione delle modalità di pagamento e allegazione del relativo modulo per provvedervi;
peraltro, argomentando al contrario (nel senso cioè della non impugnabilità), l'atto produrrebbe l'effettivo inizio della riscossione e, ove (com'è nel caso in esame) il contribuente si dolga anche dell'omessa notifica dell'atto cui fa seguito l'avviso, non sarebbe consentito di avversare da subito l'avviso di presa in carico per una ragione immediatamente percepibile dal giudice.
Nel merito è dirimente, con assorbimento delle altre questioni poste da parte ricorrente, la fondatezza della censura sull'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento.
Per come efficacemente fatto rilevare da parte ricorrente con le memorie non sussistevano, infatti, le condizioni per procedere alla notifica del presupposto avviso con il rito dell'irreperibilità assoluta.
La contribuente, per come conformemente rappresentato dalla stessa e dal Comune, risiedeva, al tempo della notifica dell'avviso, in Indirizzo_1, per cui è del tutto insufficiente l'indicazione “sconosciuto” apposta dall'operatore postale al conseguente fine di ritenerla “assolutamente” irreperibile;
difetta, nella procedura così come svoltasi, l'attività normativamente prevista ai fini di poter concretizzare l'irreperibilità assoluta, cioè le ricerche effettuate per verificare l'effettiva irreperibilità, di cui non si ha ovviamente traccia con la mera indicazione “sconosciuto” (essendo tra l'altro certificato che la contribuente, per come già detto, aveva la residenza in Indirizzo_1 e, quindi, occorreva procedere per irreperibilità relativa).
L'acclaramento, quindi, dell'evidenziato difetto di procedura rende illegittima la notifica dell'avviso presupposto e, quindi, ne deriva l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'avviso di presa in carico, per cui il ricorso va accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.