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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condominio Villa Pa 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004999352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione in data 26 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 13920240004999352000 emessa da ADER
Vibo Valentia e notificatagli in data 30 aprile 2025 relativa a tassa auto anno 2021. Eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria essendo la prescrizione triennale maturata al momento di notifica della cartella.
Rassegnava le seguenti conclusioni: < condannare Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi della procedura, IVA, C.A.P. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ex art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.>>
Si costituiva ADER per chiedere il rigetto del ricorso in quanto doveva operare il principio degli effetti della scissione dell'atto in notifica per essa notificante ed il notificato. Nello specifico evidenziava che: <
è stato consegnato allo scrivente Agente della riscossione in data 25/06/2024 (cfr pagina 5 cartella impugnata) il quale ha provveduto alla notifica della cartella (il cui predetto ruolo è trasfuso) mediante inoltro dell'atto con plico postale raccomandato n. 67403645917-8, presso l'indirizzo del contribuente, in data 22/07/2024, spedizione dell'atto impositivo effettuata regolarmente prima dello spirare del termine di decadenza
31/12/2024 gravante sull'ADER e ricevuto dal destinatario in data 30/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento (che si allegano).>> Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.>>
Parre ricorrente depositava memoria in data 26 dicembre 2025 nella quale evidenziava che il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato non si applicava alla fattispecie in esame, trattandosi di termine di prescrizione e non di decadenza.
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il termine è decadenziale e non di prescrizione. La Suprema Corte con indirizzo costante ha chiarito: < citato art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/1986) - per quanto ora occupa- recita: «
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento» 3. È stato chiarito da questa
Corte che la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione «per il recupero delle tasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale. Si è, altresì, statuito che gli atti che esprimono l'esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. n. 600/1973, 57, d.p.r. n. 633/1972, 76, d.P.R. n. 131/1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, per i tributi locali). Si tratta, invero, di fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del tributo iscritto a ruolo) per cui non si può discorrere di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo ancora aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021)
Da quanto precede deve riconoscersi che non riveste valenza decisiva la circostanza che la norma qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione alla fase ed all'azione di accertamento del tributo non può che essere quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione che superi il mero dato letterale (cfr., su tali principi, Cass. n. 25204/2022, cui adde
Cass. n. 11694/2023; Cass. 13516/2024; Cass. n. 13665/2024; Cass. n. 14212/2024; Cass. 17684/2024).
Il predetto temine triennale, con decorrenza dal successivo anno rispetto a quello di imposta (cfr. la giurisprudenza ivi menzionata), va considerato, quindi, avente natura decadenziale.
4. Consegue a tanto che va data applicazione, in quanto termine decadenziale, al principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 40543/2021) hanno, difatti, chiarito che «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (negli stessi termini, tra le tante, Cass n.
17722/2024). ( così Cass n. 25730/2025).
La cartella, che costituisce il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa risultando emessa senza il previo avviso di accertamento in applicazione della legge regionale n. 56/2023, risulta spedita entro il termine decadenziale, sicché opera il principio della scissione.
IL ricorso va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (fino € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER che liquida in € 150,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo
Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Condominio Villa Pa 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004999352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione in data 26 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 13920240004999352000 emessa da ADER
Vibo Valentia e notificatagli in data 30 aprile 2025 relativa a tassa auto anno 2021. Eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria essendo la prescrizione triennale maturata al momento di notifica della cartella.
Rassegnava le seguenti conclusioni: < condannare Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi della procedura, IVA, C.A.P. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ex art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.>>
Si costituiva ADER per chiedere il rigetto del ricorso in quanto doveva operare il principio degli effetti della scissione dell'atto in notifica per essa notificante ed il notificato. Nello specifico evidenziava che: <
è stato consegnato allo scrivente Agente della riscossione in data 25/06/2024 (cfr pagina 5 cartella impugnata) il quale ha provveduto alla notifica della cartella (il cui predetto ruolo è trasfuso) mediante inoltro dell'atto con plico postale raccomandato n. 67403645917-8, presso l'indirizzo del contribuente, in data 22/07/2024, spedizione dell'atto impositivo effettuata regolarmente prima dello spirare del termine di decadenza
31/12/2024 gravante sull'ADER e ricevuto dal destinatario in data 30/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento (che si allegano).>> Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.>>
Parre ricorrente depositava memoria in data 26 dicembre 2025 nella quale evidenziava che il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato non si applicava alla fattispecie in esame, trattandosi di termine di prescrizione e non di decadenza.
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il termine è decadenziale e non di prescrizione. La Suprema Corte con indirizzo costante ha chiarito: < citato art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/1986) - per quanto ora occupa- recita: «
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento» 3. È stato chiarito da questa
Corte che la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione «per il recupero delle tasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale. Si è, altresì, statuito che gli atti che esprimono l'esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. n. 600/1973, 57, d.p.r. n. 633/1972, 76, d.P.R. n. 131/1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, per i tributi locali). Si tratta, invero, di fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del tributo iscritto a ruolo) per cui non si può discorrere di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo ancora aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021)
Da quanto precede deve riconoscersi che non riveste valenza decisiva la circostanza che la norma qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione alla fase ed all'azione di accertamento del tributo non può che essere quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione che superi il mero dato letterale (cfr., su tali principi, Cass. n. 25204/2022, cui adde
Cass. n. 11694/2023; Cass. 13516/2024; Cass. n. 13665/2024; Cass. n. 14212/2024; Cass. 17684/2024).
Il predetto temine triennale, con decorrenza dal successivo anno rispetto a quello di imposta (cfr. la giurisprudenza ivi menzionata), va considerato, quindi, avente natura decadenziale.
4. Consegue a tanto che va data applicazione, in quanto termine decadenziale, al principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 40543/2021) hanno, difatti, chiarito che «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (negli stessi termini, tra le tante, Cass n.
17722/2024). ( così Cass n. 25730/2025).
La cartella, che costituisce il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa risultando emessa senza il previo avviso di accertamento in applicazione della legge regionale n. 56/2023, risulta spedita entro il termine decadenziale, sicché opera il principio della scissione.
IL ricorso va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (fino € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER che liquida in € 150,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo
Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)