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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500012118000 AUTOMOBILISTICA 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500012118000 AUTOMOBILISTICA 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Si chiede che la Corte voglia:
1. Dichiarare la prescrizione delle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2020, 2021, sanzioni , interessi e diritti di notifica, per totali euro 124,73;
2. Dichiarare la nullità della posizione 2022 (€ 410,00) per notifica a soggetto estinto;
3. Annullare integralmente il preavviso di fermo per le tasse automobilistiche;
4. Condannare i resistenti alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversaria argomentazione: ritenere il presente ricorso inammissibile e come tale respingerlo,
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1068/2025 Ricorrente_2 S.r.l. – Indirizzo_1, Genova – C.F./P.IVA P.IVA_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 04880202500012118000.
Così argomentava: “FATTO Il preavviso contiene le seguenti partite per tassa automobilistica: • Anno
2020 – € 59.83 comprensivo di sanzioni e interessi, estrapolata dalla cartella esattoriale numero 04820230022519567000 del 15/09/2023, sempre notificata a Società_1 S.a.s. e prescritto per decorso termine triennale;
• Anno 2021 – € 58,21 comprensivo di sanzioni e interessi e diritti di notifica, estrapolata dalla cartella esattoriale numero 04820240014408435000 del 30/05/2024, sempre notificata a Società_1 S.a. s., e quindi prescritto per decorso termine triennale) Tutte le notifiche sono state indirizzate a Società_1 S.a.s., soggetto giuridico cessato in quanto trasformato in S.r.l. (atto Notaio Nominativo_1 del 17/01/206, rep. 1484 serie 1T, registrato 29/01/2016), con conseguente nullità delle notifiche e conseguente decorso del termine. DIRITTO • Prescrizione triennale dei bolli 2020 e 2021 ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982. •
Nullità delle notifiche per soggetto inesistente anche per il bollo 2022. • Il preavviso fondato su crediti nulli/prescritti è illegittimo”.
Si costituiva AER insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Risulta correttamente notificato all'odierna ricorrente SRL a mezzo pec al seguente indirizzo Email_5 in data 27.5.2025 ore 11.56,02 avviso di intimazione Documento n. 04820259004680208000 avente ad oggetto le cartelle 04820230022519567000 15/09/2023 618,43 e 04820240014408435000
30/05/2024 63,79 Nessuna impugnazione tempestiva seguiva.
Costante giurisprudenza anche di legittimità nell'ambito del processo tributario ha ritenuto, che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero in ipotesi, ma non nel caso di specie, potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (Cass. Sent. n. 6436 dell'11 marzo 2025)
Spese al soccombente come per legge
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all' Ag.entrate - Riscossione - Genova le spese di lite che liquida in euro 300,00.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500012118000 AUTOMOBILISTICA 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500012118000 AUTOMOBILISTICA 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Si chiede che la Corte voglia:
1. Dichiarare la prescrizione delle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2020, 2021, sanzioni , interessi e diritti di notifica, per totali euro 124,73;
2. Dichiarare la nullità della posizione 2022 (€ 410,00) per notifica a soggetto estinto;
3. Annullare integralmente il preavviso di fermo per le tasse automobilistiche;
4. Condannare i resistenti alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversaria argomentazione: ritenere il presente ricorso inammissibile e come tale respingerlo,
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1068/2025 Ricorrente_2 S.r.l. – Indirizzo_1, Genova – C.F./P.IVA P.IVA_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 04880202500012118000.
Così argomentava: “FATTO Il preavviso contiene le seguenti partite per tassa automobilistica: • Anno
2020 – € 59.83 comprensivo di sanzioni e interessi, estrapolata dalla cartella esattoriale numero 04820230022519567000 del 15/09/2023, sempre notificata a Società_1 S.a.s. e prescritto per decorso termine triennale;
• Anno 2021 – € 58,21 comprensivo di sanzioni e interessi e diritti di notifica, estrapolata dalla cartella esattoriale numero 04820240014408435000 del 30/05/2024, sempre notificata a Società_1 S.a. s., e quindi prescritto per decorso termine triennale) Tutte le notifiche sono state indirizzate a Società_1 S.a.s., soggetto giuridico cessato in quanto trasformato in S.r.l. (atto Notaio Nominativo_1 del 17/01/206, rep. 1484 serie 1T, registrato 29/01/2016), con conseguente nullità delle notifiche e conseguente decorso del termine. DIRITTO • Prescrizione triennale dei bolli 2020 e 2021 ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982. •
Nullità delle notifiche per soggetto inesistente anche per il bollo 2022. • Il preavviso fondato su crediti nulli/prescritti è illegittimo”.
Si costituiva AER insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Risulta correttamente notificato all'odierna ricorrente SRL a mezzo pec al seguente indirizzo Email_5 in data 27.5.2025 ore 11.56,02 avviso di intimazione Documento n. 04820259004680208000 avente ad oggetto le cartelle 04820230022519567000 15/09/2023 618,43 e 04820240014408435000
30/05/2024 63,79 Nessuna impugnazione tempestiva seguiva.
Costante giurisprudenza anche di legittimità nell'ambito del processo tributario ha ritenuto, che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero in ipotesi, ma non nel caso di specie, potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (Cass. Sent. n. 6436 dell'11 marzo 2025)
Spese al soccombente come per legge
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all' Ag.entrate - Riscossione - Genova le spese di lite che liquida in euro 300,00.