Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 163
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione triennale dei bolli

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto antecedente a quello impugnato, se non opposto tempestivamente, impedisce la proposizione di eccezioni relative a tale atto. Nel caso di specie, la notifica di un avviso di intimazione a mezzo PEC in data 27.5.2025, relativa a cartelle esattoriali del 2023 e 2024, non è stata impugnata tempestivamente, precludendo l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche per soggetto inesistente

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un avviso di intimazione a mezzo PEC in data 27.5.2025, relativa a cartelle esattoriali del 2023 e 2024, non è stata impugnata tempestivamente, precludendo l'eccezione di nullità della notifica.

  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso fondato su crediti nulli/prescritti

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un avviso di intimazione a mezzo PEC in data 27.5.2025, relativa a cartelle esattoriali del 2023 e 2024, non è stata impugnata tempestivamente, precludendo l'eccezione di illegittimità del preavviso.

  • Rigettato
    Spese legali

    La Corte ha respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente a rifondere all'Ag.entrate - Riscossione - Genova le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 163
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 163
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo