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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1281/2025 promosso da: nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI Parte_1
MARIANNA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
LATORRACA VINCENZO e VOLONTÈ SILVIA,
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi, dando atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come già fatto in sede di separazione, a qualsivoglia reciproca contribuzione economica;
2) Le spese legali della procedura di divorzio saranno interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente nil 26.03.2025, e hanno chiesto Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 12.07.2008.
1 L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 8364 del 12.11.2014 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 23.10.2014. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chiaravalle (AN) il 12.07.2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 17, parte II, serie A dell'anno 2008.
Il Collegio può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che, non avendo avuto figli, hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e a Chiaravalle Parte_1 CP_1
(AN) il 12/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n.
17, parte II, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1281/2025 promosso da: nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI Parte_1
MARIANNA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
LATORRACA VINCENZO e VOLONTÈ SILVIA,
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi, dando atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come già fatto in sede di separazione, a qualsivoglia reciproca contribuzione economica;
2) Le spese legali della procedura di divorzio saranno interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente nil 26.03.2025, e hanno chiesto Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 12.07.2008.
1 L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 8364 del 12.11.2014 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 23.10.2014. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chiaravalle (AN) il 12.07.2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 17, parte II, serie A dell'anno 2008.
Il Collegio può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che, non avendo avuto figli, hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e a Chiaravalle Parte_1 CP_1
(AN) il 12/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n.
17, parte II, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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