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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa IA NN TA, assistita dal funzionario dott.ssa INN Vangi, nella causa iscritta al n. 3068/2022 r.g., è presente l'avv. Maddalena Petronelli, in sostituzione dell'avv. Daniele Cutolo per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata sino alle ore 13.38. L'avv. Petronelli chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 8/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo già con provvedimento del 14.11.2022 fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 20.3.2024, poi successivamente rinviata dai successivi magistrati assegnatari e, infine, anticipata dalla scrivente alla presente udienza, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Petronelli discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte e chiede che la causa venga decisa. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, unica comparsa in udienza, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
IA NN TA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IA NN TA, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3068/2022 r.g., proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Daniele Cutolo,
-appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bongi, Controparte_1
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.6.2022, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
41/2022, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, in data
31.1.2022, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 115/2020, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2 262/2019 di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza mobile dell'opposta . Controparte_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia e per valore ha ritenuto legittimamente emesso il decreto ingiuntivo n. 262/2019 sulla base della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposta e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e, comunque, indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re.
Com. o in altra sede giudiziaria.
Avverso la sentenza, ha proposto appello ribadendo l'eccezione di Parte_1 incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace, censurando il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire per non aver l'opposta provato un concreto e reale interesse alla proposizione dell'azione, avendo avuto la disponibilità del contratto già al momento dell'attivazione della sim, l'errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto, nonché l'omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva atteso che la sim rispondente al numero 329/0320314 era stata disattivata sin dall'11.7.018.
L'appellante ha concluso chiedendo: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 41/2022 depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia il 31.1.20222; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Parte_1 in suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di
[...] primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa del
9.10.2022 si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche, domandando, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta di restituzione, in quanto nulla il difensore antistatario aveva ricevuto per il decreto ingiuntivo poi opposto.
Con provvedimento del 14.11.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 281
3 sexies c.p.c., poi più volte rinviata, e infine anticipata all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Innanzitutto, si evidenzia la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dalla il 27.6.2022, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 31.1.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Analizzando primum le contestazioni preliminari di parte appellata, si rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tempestivamente proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a consentire Parte_1 di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Passando all'analisi delle contestazioni dell'appellante, si deve osservare che le eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, già rigettate
4 dal giudice di primo grado e reiterate con l'atto di appello, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal Giudice di Pace adito, in quanto la domanda attivata in via monitoria aveva ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte che agisce. Tanto in ragione dell'art. 14 c.p.c. secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”.
Nel caso di specie il valore della domanda era stato dichiarato nei limiti di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
“… agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall'art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass. 314/1992; Cass. n. 7298 del
1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell'art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del
1997)”, così in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13.11.2024.
Quanto alle ulteriori questioni nel merito dell'appello proposto dalla Parte_1 quest'ultima, già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9, n. 2, prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. L'art. 9, n. 4, prevede che “l'identità dell'interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
5 unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Tenuto conto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità
a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe (ex plurimis Trib. Benevento, n.
1656 dell'11.7.2022, Trib. Trani, n. 780 del 5.5.2023, Trib. Trani n. 929/2024 del
27.5.2024), secondo cui correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003.
peraltro, ha prodotto (anche nel presente giudizio in cui ha riversato il Parte_1 proprio fascicolo di parte di primo grado) una missiva inviata al difensore della , CP_1 sin dal 9.8.2017, reiterata il 19.10.2017, con la richiesta di invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta.
Può, pertanto, ritenersi giustificata la mancata consegna alla appellata di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di Wind Tra s.p.a. non avendo colei che agiva come rappresentante dimostrato al terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393 c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colei che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Non avendo la correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, CP_1 la sua pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 6.9.2005), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come diversamente, per esempio, prevede l'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1°.9.1993 (Testo Unico
Bancario). A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica
6 indicata e deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c..
Nella specie, mancano a monte anche le allegazioni sui disservizi sopportati, essendo le argomentazioni della estremamente generiche, né risulta dedotta l'esistenza di CP_1 segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al CP_3
Ancora, coglie nel segno la censura alla pronuncia di prime cure da parte dell'appellante nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la richiesta di consegna del contratto senza valutare la circostanza allegata dalla neppure contestata Parte_1 nel presente giudizio dalla appellata, da cui emerge che l'utenza telefonica a cui la CP_1 ha fatto riferimento a supporto della propria domanda era cessata l'11.7.2018, per cui ancor più generiche e prive di un minimo supporto potevano ritenersi le allegazioni di disservizi per i quali l'utente aveva intenzione di agire, per cui aveva interesse alla acquisizione del contratto. Evidente era la mancanza di un interesse concreto della appellata alla domanda di consegna.
Tanto è sufficiente per ritenere fondato l'appello proposto dalla e, dunque, Parte_1 per riformare la sentenza di prime cure con accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2019. Non avendo, infatti, la correttamente esercitato le CP_1 modalità per l'accesso ai dati personali, la pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento, con conseguente fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza Parte_1 dei decreti ingiuntivi, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Secondo la Corte di legittimità “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93
c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 4.4.2013, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27.1.2016).
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non
7 introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio, così come di revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25.10.2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27166 del
28.12.2016, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15.4.2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno, dunque, automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
3068/2022 r.g., ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2019 depositato il 13.5.2019, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza caducata,
- condanna le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 450,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 860,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 15.12.2025
Il giudice
IA NN TA
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