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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Cecilia Pratesi PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania CIANI GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4667/2024, promossa da:
Controparte_1
[...
[...] con il patrocinio dell'Avv. Francesco FANTINI per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita all'udienza del
21.2.2025, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, i ricorrenti - premesso che avevano contratto matrimonio in data 11.07.2023 in Roma, che dalla loro unione era antecedentemente nata la figlia (il 27.01.2020) e che per incompatibilità Persona_1 caratteriale era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi - chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare, applicando la legge nazionale comune rumena in virtù di accordo scritto tra le parti in data 22.3.2024, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni : “a. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna e sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, nell'assoluto rispetto del criterio della bi-genitorialità, in modo che essi paritariamente provvedano alla sua cura ed educazione;
b. le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
c. compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e tenuto conto dei desideri e delle esigenze e degli impegni della minore, le parti stabiliscono che, la stessa vedrà il padre ogni volta che lo vorrà previo accordo anche telefonico di questi con la madre;
d. durante le festività Natalizie, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà, ad anni alterni con i genitori, un anno la settimana comprendente il Natale e l'altro quella comprendente il Capodanno;
e. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni, dal mercoledì che precede la Pasqua al giorno di Pasqua compreso oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo compreso, salvo diverso accordo tra i genitori, ivi espressamente considerando le festività del calendario ortodosso, Pasqua compresa;
f. I genitori prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio di documenti validi e necessari ai fini dell'espatrio sia rispetto a loro, sia con riferimento alla figlia;
g. durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare preferibilmente tra i genitori entro la fine del mese di maggio, affinché i genitori potranno organizzare il piano ferie;
h. Per gli eventuali viaggi all'estero, ciascun genitore dovrà richiedere all'altro l'autorizzazione per iscritto, e comunque tali viaggi non potranno avere una durata superiore ai 30 giorni.
i. Per i viaggi in Romania, tale autorizzazione si riterrà già concessa, una volta concordati i periodi estivi da trascorrere con ciascun genitore;
j. Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per i figli;
k. Il padre, verserà per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 a mezzo bonifico bancario da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute e concordate per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo stilato dal Tribunale di
Roma, di cui le parti hanno preso visione.”
Poiché i coniugi sono entrambi residenti abitualmente in Italia, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a), punto i) del Regolamento CE 1111/2019 (che ha sostituito il precedente Regolamento 2201/2003, senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza per le questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi).
Quanto alla legge applicabile, avendo le parti convenzionalmente designato la legge rumena quale legge applicabile alla “cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o separazione”
(vedi “accordo sulla legge applicabile” in data 22.3.2024 allegato sub 4 al ricorso), ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. c) del Regolamento CE 1259/2010 nulla osta all'applicazione della suddetta legge (allegata per estratto al ricorso) allo scioglimento del matrimonio, in quanto legge nazionale di entrambi i coniugi, la quale, non prevedendo l'istituto della separazione personale, consente alle parti di chiedere direttamente lo scioglimento del vincolo coniugale.
Sussistendo i requisiti di cui agli artt. 373 lett. a) e 374 del codice civile rumeno, avendo questo Tribunale verificato “l'esistenza del consenso libero e non viziato di ognuno dei coniugi”, va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto concerne la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CE 1111/2019 sussiste la giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della minore , essendo la stessa residente abitualmente in Italia. Persona_1
Alla responsabilità genitoriale sulla minore va applicata la legge italiana, ai sensi degli artt.
15 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1996.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in punto di regolamentazione del contributo al mantenimento della minore, essendo l'Italia il luogo di residenza del creditore ed essendo il giudice italiano competente in punto di responsabilità genitoriale, rispetto a cui la domanda alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere b), d) del regolamento CE
n. 4 del 2009. Anche alla domanda alimentare va applicata la legge italiana, ex art. 15 del
Regolamento CE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Tanto premesso, nulla osta, valutato l'interesse della minore, alla ratifica delle condizioni relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento della stessa, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
, in Roma, l'11.07.2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2023, atto 00078, parte 1, serie
24, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Roma, 21.2.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Cecilia Pratesi PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania CIANI GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4667/2024, promossa da:
Controparte_1
[...
[...] con il patrocinio dell'Avv. Francesco FANTINI per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita all'udienza del
21.2.2025, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, i ricorrenti - premesso che avevano contratto matrimonio in data 11.07.2023 in Roma, che dalla loro unione era antecedentemente nata la figlia (il 27.01.2020) e che per incompatibilità Persona_1 caratteriale era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi - chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare, applicando la legge nazionale comune rumena in virtù di accordo scritto tra le parti in data 22.3.2024, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni : “a. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna e sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, nell'assoluto rispetto del criterio della bi-genitorialità, in modo che essi paritariamente provvedano alla sua cura ed educazione;
b. le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
c. compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e tenuto conto dei desideri e delle esigenze e degli impegni della minore, le parti stabiliscono che, la stessa vedrà il padre ogni volta che lo vorrà previo accordo anche telefonico di questi con la madre;
d. durante le festività Natalizie, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà, ad anni alterni con i genitori, un anno la settimana comprendente il Natale e l'altro quella comprendente il Capodanno;
e. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni, dal mercoledì che precede la Pasqua al giorno di Pasqua compreso oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo compreso, salvo diverso accordo tra i genitori, ivi espressamente considerando le festività del calendario ortodosso, Pasqua compresa;
f. I genitori prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio di documenti validi e necessari ai fini dell'espatrio sia rispetto a loro, sia con riferimento alla figlia;
g. durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare preferibilmente tra i genitori entro la fine del mese di maggio, affinché i genitori potranno organizzare il piano ferie;
h. Per gli eventuali viaggi all'estero, ciascun genitore dovrà richiedere all'altro l'autorizzazione per iscritto, e comunque tali viaggi non potranno avere una durata superiore ai 30 giorni.
i. Per i viaggi in Romania, tale autorizzazione si riterrà già concessa, una volta concordati i periodi estivi da trascorrere con ciascun genitore;
j. Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per i figli;
k. Il padre, verserà per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 a mezzo bonifico bancario da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute e concordate per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo stilato dal Tribunale di
Roma, di cui le parti hanno preso visione.”
Poiché i coniugi sono entrambi residenti abitualmente in Italia, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a), punto i) del Regolamento CE 1111/2019 (che ha sostituito il precedente Regolamento 2201/2003, senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza per le questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi).
Quanto alla legge applicabile, avendo le parti convenzionalmente designato la legge rumena quale legge applicabile alla “cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o separazione”
(vedi “accordo sulla legge applicabile” in data 22.3.2024 allegato sub 4 al ricorso), ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. c) del Regolamento CE 1259/2010 nulla osta all'applicazione della suddetta legge (allegata per estratto al ricorso) allo scioglimento del matrimonio, in quanto legge nazionale di entrambi i coniugi, la quale, non prevedendo l'istituto della separazione personale, consente alle parti di chiedere direttamente lo scioglimento del vincolo coniugale.
Sussistendo i requisiti di cui agli artt. 373 lett. a) e 374 del codice civile rumeno, avendo questo Tribunale verificato “l'esistenza del consenso libero e non viziato di ognuno dei coniugi”, va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto concerne la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CE 1111/2019 sussiste la giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della minore , essendo la stessa residente abitualmente in Italia. Persona_1
Alla responsabilità genitoriale sulla minore va applicata la legge italiana, ai sensi degli artt.
15 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1996.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in punto di regolamentazione del contributo al mantenimento della minore, essendo l'Italia il luogo di residenza del creditore ed essendo il giudice italiano competente in punto di responsabilità genitoriale, rispetto a cui la domanda alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere b), d) del regolamento CE
n. 4 del 2009. Anche alla domanda alimentare va applicata la legge italiana, ex art. 15 del
Regolamento CE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Tanto premesso, nulla osta, valutato l'interesse della minore, alla ratifica delle condizioni relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento della stessa, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
, in Roma, l'11.07.2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2023, atto 00078, parte 1, serie
24, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Roma, 21.2.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Cecilia Pratesi