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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 970/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall' avv. FILOMENA
TT (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Cimitile (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 43;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. Persona_1
n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 9.2.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo
[...]
CTP in € 23.096,98 - arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo UD o San ON, verificatasi nei giorni 4 e 5 settembre 2021, ai fondi di sua proprietà, siti nel Comune di Nola alla località Masseria Marchesa, riportati in catasto al foglio 11, p.lle 226, 237, 432 e 571. Assumeva il ricorrente che, a causa di continue e copiose piogge, si era verificato lo straripamento dell'LV, le cui acque, unite a detriti e rifiuti di vario genere, avevano determinato il cedimento dell'argine sinistro, inondando i terreni limitrofi, compreso quelli di sua proprietà. Aggiungeva che tale evento aveva danneggiato i fondi da lui coltivati, così come meglio descritti e quantificati nella relazione tecnica di parte, redatta dall'agronomo , prodotta in atti e alla quale il ricorrente Testimone_1 faceva espresso richiamo. A sostegno della pretesa, depositava, altresì, i titoli di proprietà dei fondi.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
; e, nel merito, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, rilevando la mancata
[...] produzione di documenti contabili e fiscali attestanti l'attività agricola esercitata, i redditi percepiti,
l'acquisto di materiali e l'eventuale bonifica dei terreni.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per notar del 3.3.2008 e atto di Persona_2 compravendita per notar del 21.4.2011), sia dalle dichiarazioni rese dai Persona_2 testi e , i quali, hanno confermato che il ricorrente Testimone_2 Testimone_3 coltivava i fondi indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa
2 posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 4 e 5 settembre 2021 l'alveo UD o
San ON esondava, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento dei fondi, ma anche la presenza su di essi di fango, pietrisco e arbusti (cfr. le dichiarazioni di entrambi i testi).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, l'alveo UD o San ON si presentava in stato di pessima manutenzione.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con
3 conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia di parte allegata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (noccioleto di varietà “tonda gentile”) e danni al terreno (determinati dai costi per la lavorazione meccanica del terreno, la concimazione del fondo con letame, compreso l'acquisto del letame stesso, il carico e la distribuzione meccanica, la concimazione del fondo con organo minerale, incluso il trasporto e distribuzione in campo, l'amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura), quantificandoli in complessivi € 23.096,98. Con particolare riferimento ai danni al terreno, il perito ha stimato i mancati redditi quantificando la “produzione lorda vendibile” in € 4.994,42, detratti i costi non sostenuti (5%), per un danno da perdita produttiva per il 2021 pari a € 4.744,70, poi proiettato in percentuale, in via meramente teorica, sulle annualità successive fino al 2025.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dal ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla documentazione fotografica richiamata nella perizia di parte, atteso che essa non risulta materialmente prodotta in giudizio, né allegata alla perizia di parte. Difetta, pertanto, ogni riscontro oggettivo sullo stato dei luoghi al momento dell'evento e sul danneggiamento delle colture descritto nel ricorso.
Costituisce, inoltre, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
4 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni lamentati alle piante di nocciolo, il consulente tecnico di parte non ha proceduto ad una quantificazione autonoma e puntuale del pregiudizio arrecato alle singole piante, limitandosi a rilevare che sul fondo - esteso per circa
13.858 mq e coltivato a noccioleto della varietà “Tonda gentile”, di età pari a circa dieci anni - si sarebbero verificati fenomeni di asfissia radicale e riduzione della fertilità del terreno.
La stima del danno, quindi, è stata formulata con riferimento alla perdita totale di produzione nell'anno in cui si è verificato l'evento, nonché per gli anni successivi (fino al 2025) sulla base di una proiezione teorica di perdita produttiva progressiva, fondata sull'assunto che la coltura avrebbe recuperato gradualmente la piena produttività nell'arco di cinque anni, senza tuttavia fornire specifici riscontri tecnici o documentali circa lo stato vegetativo delle piante prima e dopo l'evento, la resa effettiva del noccioleto nel corso degli anni e l'incidenza concreta dell'esondazione sulla capacità fruttifera.
Va, peraltro, osservato che lo stesso consulente, nella relazione, ha affermato che “il fondo si presenta in buone condizioni fitosanitarie e vegetative e condotto secondo le ordinarie pratiche colturali della zona. Al momento del sopralluogo le piante erano nella fase prossima alla raccolta e le nocciole erano prevalentemente cadute al suolo”.
Inoltre, non è dato comprendere se la caduta dei frutti sia avvenuta prima delle piogge, per normale maturazione (con conseguente danno causalmente imputabile all'esondazione), ovvero a seguito dell'evento meteorico, con l'effetto che non risulta chiarito in che misura l'esondazione abbia realmente inciso sulla perdita della produzione.
Si aggiunga che lo stesso perito ha precisato di aver eseguito le valutazioni tecniche ed economiche “seguendo la pratica dell'ordinarietà, ossia considerando le tecniche colturali ordinarie della zona in cui il fondo de quo ricade”, il che conferma che la quantificazione del danno è stata operata in via astratta, sulla base dei parametri medi di zona, e non mediante accertamenti diretti riferiti alle condizioni specifiche del fondo oggetto di causa.
Ne deriva che la relazione peritale, comunque inutilizzabile, in ogni caso non reca una vera e
5 propria quantificazione concreta del danno al noccioleto, ma soltanto una stima presuntiva e ipotetica di riduzione della produttività pluriennale, priva di adeguato fondamento tecnico e documentale.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale che consenta di fornire un supporto alle valutazioni compiute dal CTP, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò ancor più tenuto conto della presumibile natura imprenditoriale dell'attività esercitata derivante dall'estensione dei noccioleti insistenti sul fondo (mq 13.858).
Anche le dichiarazioni dei testi escussi non consentono di ritenere provato il danno così come dedotto nel ricorso introduttivo e nella perizia in esso richiamata, avendo essi riferito in modo generico il danneggiamento al raccolto in atto, senza peraltro nessun riferimento alla perdita di produttività negli anni successivi.
Tuttavia, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge in modo univoco sia l'integrale allagamento del fondo, sia la perdita del raccolto dell'anno in corso. Il teste ha Testimone_2 riferito che “il fondo era coltivato a nocciole… le nocciole sugli alberi erano ben poche, dato che quello è il periodo in cui cadono a terra per la raccolta… la raccolta non era stata ancora fatta dato che io parlo di tutto con il ricorrente»; analoga dichiarazione è stata resa dal teste Testimone_3
, il quale ha precisato che “sul terreno erano coltivate nocciole tonda gentile… posso
[...] dire che il ricorrente ha perso il raccolto di quell'anno, dato che in quel periodo le nocciole cadono
a terra e devono essere raccolte. Posso dire che le nocciole non erano state ancora raccolte dato che io ho rapporti con il ricorrente e me lo ha detto”.
Sulla base delle sole dichiarazioni dei testi e viste le carenze documentali già evidenziate sopra, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che il danno alle coltivazioni subito dal ricorrente debba essere limitato al solo danno derivante dalla perdita del raccolto di nocciole dell'anno in cui si è verificato l'evento, non potendosi riconoscere nessun danno per la perdita di produzione delle annualità successive, in mancanza di dichiarazioni dei testi circa l'asfissia delle piante e tale perdita riferita anche agli anni successivi.
6 Venendo alla quantificazione, vista la prova offerta da entrambi i testi escussi della perdita del raccolto e tenuto conto che non è possibile ritenere provato che al momento dell'evento non vi fosse stata ancora nessuna attività di raccolta (trattandosi di circostanza riferita de relato da entrambi i testi), il Collegio ritiene il danno alla produzione in corso, stanti le carenze documentali riscontrate, possa essere riconosciuto nella misura del 40% di quanto indicato nella perizia, ossia del 40% di €
4.744,70, pari ad € 1.897,88, ritenendosi verosimile che, per l'acqua ristagnata sul fondo e per il trascinamento del prodotto già caduto al suolo prima delle piogge, la produttività dell'anno 2021 sia stata inferiore a quella ordinaria.
In ordine, infine, alla quantificazione del danno subito dal terreno, la cui prova emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi, il ricorrente ha chiesto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il riconoscimento della somma complessiva di € 9.734,97 a titolo di costi necessari al ripristino della fertilità del suolo e alla rimozione dei detriti. Nella perizia, il consulente ha stimato la necessità di eseguire interventi di scasso profondo, concimazione organica e minerale, nonché amminutamento superficiale del terreno, sulla base del Prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario della (anno 2010), applicando alla superficie coltivata (pari a 13.858 mq) un Controparte_1 coefficiente di attualizzazione finanziaria e proiettando tali costi su tre annualità.
Osserva il Collegio che, in mancanza di idonea documentazione giustificativa, in particolare di fatture o quietanze relative ai lavori indicati o all'acquisto dei materiali e dei concimi menzionati nella perizia, non è possibile riconoscere integralmente le somme richieste a titolo di risarcimento.
La totale mancanza di riscontri documentali induce, infatti, a ritenere che le attività descritte nella consulenza non siano state effettivamente eseguite, ad eccezione delle operazioni di pulizia, svolte in economia, di cui hanno dato conferma i testi e , i quali Testimone_2 Testimone_3 hanno dichiarato di avere personalmente collaborato alla pulizia del fondo (“Dopo l'evento il fondo
è stato pulito e io e altri parenti lo abbiamo aiutato in tali attività”, “il fondo è stato pulito dal ricorrente con amici e parenti”).
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica e tenuto conto delle dimensioni del suolo, reputa equo liquidare al ricorrente, a titolo di risarcimento per il ripristino e la pulizia del terreno, la somma di € 3.500,00.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Orbene, premesso che l'LV UD o San ON rientra nel Comprensorio dei Regi Lagni, va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le
7 funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018). CP_1
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse. Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011). La giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a CP_1 prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni CP_4 derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità CP_1 della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente Controparte_1 CP_1 titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo CP_1 la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le
8 opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi CP_1 compiti istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 5.397,88 in favore di . Parte_1
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell' avv. Filomena
Balletta, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed
[...] istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 5.397,88 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (5.9.2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
9 2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Filomena Balletta, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 970/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall' avv. FILOMENA
TT (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Cimitile (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 43;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. Persona_1
n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 9.2.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo
[...]
CTP in € 23.096,98 - arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo UD o San ON, verificatasi nei giorni 4 e 5 settembre 2021, ai fondi di sua proprietà, siti nel Comune di Nola alla località Masseria Marchesa, riportati in catasto al foglio 11, p.lle 226, 237, 432 e 571. Assumeva il ricorrente che, a causa di continue e copiose piogge, si era verificato lo straripamento dell'LV, le cui acque, unite a detriti e rifiuti di vario genere, avevano determinato il cedimento dell'argine sinistro, inondando i terreni limitrofi, compreso quelli di sua proprietà. Aggiungeva che tale evento aveva danneggiato i fondi da lui coltivati, così come meglio descritti e quantificati nella relazione tecnica di parte, redatta dall'agronomo , prodotta in atti e alla quale il ricorrente Testimone_1 faceva espresso richiamo. A sostegno della pretesa, depositava, altresì, i titoli di proprietà dei fondi.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
; e, nel merito, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, rilevando la mancata
[...] produzione di documenti contabili e fiscali attestanti l'attività agricola esercitata, i redditi percepiti,
l'acquisto di materiali e l'eventuale bonifica dei terreni.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per notar del 3.3.2008 e atto di Persona_2 compravendita per notar del 21.4.2011), sia dalle dichiarazioni rese dai Persona_2 testi e , i quali, hanno confermato che il ricorrente Testimone_2 Testimone_3 coltivava i fondi indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa
2 posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 4 e 5 settembre 2021 l'alveo UD o
San ON esondava, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento dei fondi, ma anche la presenza su di essi di fango, pietrisco e arbusti (cfr. le dichiarazioni di entrambi i testi).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, l'alveo UD o San ON si presentava in stato di pessima manutenzione.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con
3 conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia di parte allegata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (noccioleto di varietà “tonda gentile”) e danni al terreno (determinati dai costi per la lavorazione meccanica del terreno, la concimazione del fondo con letame, compreso l'acquisto del letame stesso, il carico e la distribuzione meccanica, la concimazione del fondo con organo minerale, incluso il trasporto e distribuzione in campo, l'amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura), quantificandoli in complessivi € 23.096,98. Con particolare riferimento ai danni al terreno, il perito ha stimato i mancati redditi quantificando la “produzione lorda vendibile” in € 4.994,42, detratti i costi non sostenuti (5%), per un danno da perdita produttiva per il 2021 pari a € 4.744,70, poi proiettato in percentuale, in via meramente teorica, sulle annualità successive fino al 2025.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dal ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla documentazione fotografica richiamata nella perizia di parte, atteso che essa non risulta materialmente prodotta in giudizio, né allegata alla perizia di parte. Difetta, pertanto, ogni riscontro oggettivo sullo stato dei luoghi al momento dell'evento e sul danneggiamento delle colture descritto nel ricorso.
Costituisce, inoltre, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
4 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni lamentati alle piante di nocciolo, il consulente tecnico di parte non ha proceduto ad una quantificazione autonoma e puntuale del pregiudizio arrecato alle singole piante, limitandosi a rilevare che sul fondo - esteso per circa
13.858 mq e coltivato a noccioleto della varietà “Tonda gentile”, di età pari a circa dieci anni - si sarebbero verificati fenomeni di asfissia radicale e riduzione della fertilità del terreno.
La stima del danno, quindi, è stata formulata con riferimento alla perdita totale di produzione nell'anno in cui si è verificato l'evento, nonché per gli anni successivi (fino al 2025) sulla base di una proiezione teorica di perdita produttiva progressiva, fondata sull'assunto che la coltura avrebbe recuperato gradualmente la piena produttività nell'arco di cinque anni, senza tuttavia fornire specifici riscontri tecnici o documentali circa lo stato vegetativo delle piante prima e dopo l'evento, la resa effettiva del noccioleto nel corso degli anni e l'incidenza concreta dell'esondazione sulla capacità fruttifera.
Va, peraltro, osservato che lo stesso consulente, nella relazione, ha affermato che “il fondo si presenta in buone condizioni fitosanitarie e vegetative e condotto secondo le ordinarie pratiche colturali della zona. Al momento del sopralluogo le piante erano nella fase prossima alla raccolta e le nocciole erano prevalentemente cadute al suolo”.
Inoltre, non è dato comprendere se la caduta dei frutti sia avvenuta prima delle piogge, per normale maturazione (con conseguente danno causalmente imputabile all'esondazione), ovvero a seguito dell'evento meteorico, con l'effetto che non risulta chiarito in che misura l'esondazione abbia realmente inciso sulla perdita della produzione.
Si aggiunga che lo stesso perito ha precisato di aver eseguito le valutazioni tecniche ed economiche “seguendo la pratica dell'ordinarietà, ossia considerando le tecniche colturali ordinarie della zona in cui il fondo de quo ricade”, il che conferma che la quantificazione del danno è stata operata in via astratta, sulla base dei parametri medi di zona, e non mediante accertamenti diretti riferiti alle condizioni specifiche del fondo oggetto di causa.
Ne deriva che la relazione peritale, comunque inutilizzabile, in ogni caso non reca una vera e
5 propria quantificazione concreta del danno al noccioleto, ma soltanto una stima presuntiva e ipotetica di riduzione della produttività pluriennale, priva di adeguato fondamento tecnico e documentale.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale che consenta di fornire un supporto alle valutazioni compiute dal CTP, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò ancor più tenuto conto della presumibile natura imprenditoriale dell'attività esercitata derivante dall'estensione dei noccioleti insistenti sul fondo (mq 13.858).
Anche le dichiarazioni dei testi escussi non consentono di ritenere provato il danno così come dedotto nel ricorso introduttivo e nella perizia in esso richiamata, avendo essi riferito in modo generico il danneggiamento al raccolto in atto, senza peraltro nessun riferimento alla perdita di produttività negli anni successivi.
Tuttavia, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge in modo univoco sia l'integrale allagamento del fondo, sia la perdita del raccolto dell'anno in corso. Il teste ha Testimone_2 riferito che “il fondo era coltivato a nocciole… le nocciole sugli alberi erano ben poche, dato che quello è il periodo in cui cadono a terra per la raccolta… la raccolta non era stata ancora fatta dato che io parlo di tutto con il ricorrente»; analoga dichiarazione è stata resa dal teste Testimone_3
, il quale ha precisato che “sul terreno erano coltivate nocciole tonda gentile… posso
[...] dire che il ricorrente ha perso il raccolto di quell'anno, dato che in quel periodo le nocciole cadono
a terra e devono essere raccolte. Posso dire che le nocciole non erano state ancora raccolte dato che io ho rapporti con il ricorrente e me lo ha detto”.
Sulla base delle sole dichiarazioni dei testi e viste le carenze documentali già evidenziate sopra, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che il danno alle coltivazioni subito dal ricorrente debba essere limitato al solo danno derivante dalla perdita del raccolto di nocciole dell'anno in cui si è verificato l'evento, non potendosi riconoscere nessun danno per la perdita di produzione delle annualità successive, in mancanza di dichiarazioni dei testi circa l'asfissia delle piante e tale perdita riferita anche agli anni successivi.
6 Venendo alla quantificazione, vista la prova offerta da entrambi i testi escussi della perdita del raccolto e tenuto conto che non è possibile ritenere provato che al momento dell'evento non vi fosse stata ancora nessuna attività di raccolta (trattandosi di circostanza riferita de relato da entrambi i testi), il Collegio ritiene il danno alla produzione in corso, stanti le carenze documentali riscontrate, possa essere riconosciuto nella misura del 40% di quanto indicato nella perizia, ossia del 40% di €
4.744,70, pari ad € 1.897,88, ritenendosi verosimile che, per l'acqua ristagnata sul fondo e per il trascinamento del prodotto già caduto al suolo prima delle piogge, la produttività dell'anno 2021 sia stata inferiore a quella ordinaria.
In ordine, infine, alla quantificazione del danno subito dal terreno, la cui prova emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi, il ricorrente ha chiesto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il riconoscimento della somma complessiva di € 9.734,97 a titolo di costi necessari al ripristino della fertilità del suolo e alla rimozione dei detriti. Nella perizia, il consulente ha stimato la necessità di eseguire interventi di scasso profondo, concimazione organica e minerale, nonché amminutamento superficiale del terreno, sulla base del Prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario della (anno 2010), applicando alla superficie coltivata (pari a 13.858 mq) un Controparte_1 coefficiente di attualizzazione finanziaria e proiettando tali costi su tre annualità.
Osserva il Collegio che, in mancanza di idonea documentazione giustificativa, in particolare di fatture o quietanze relative ai lavori indicati o all'acquisto dei materiali e dei concimi menzionati nella perizia, non è possibile riconoscere integralmente le somme richieste a titolo di risarcimento.
La totale mancanza di riscontri documentali induce, infatti, a ritenere che le attività descritte nella consulenza non siano state effettivamente eseguite, ad eccezione delle operazioni di pulizia, svolte in economia, di cui hanno dato conferma i testi e , i quali Testimone_2 Testimone_3 hanno dichiarato di avere personalmente collaborato alla pulizia del fondo (“Dopo l'evento il fondo
è stato pulito e io e altri parenti lo abbiamo aiutato in tali attività”, “il fondo è stato pulito dal ricorrente con amici e parenti”).
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica e tenuto conto delle dimensioni del suolo, reputa equo liquidare al ricorrente, a titolo di risarcimento per il ripristino e la pulizia del terreno, la somma di € 3.500,00.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Orbene, premesso che l'LV UD o San ON rientra nel Comprensorio dei Regi Lagni, va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le
7 funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018). CP_1
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse. Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011). La giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a CP_1 prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni CP_4 derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità CP_1 della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente Controparte_1 CP_1 titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo CP_1 la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le
8 opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi CP_1 compiti istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 5.397,88 in favore di . Parte_1
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell' avv. Filomena
Balletta, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed
[...] istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 5.397,88 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (5.9.2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
9 2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Filomena Balletta, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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