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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1824/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12363/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Sabato Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0059409400 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22388/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale del bollo auto 2019.
ADER eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli atti prodromici all'atto impugnato. Difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento notificata il 13/05/2025 per il mancato pagamento del bollo auto
2019.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale.
La Regione Campania, ritualmente chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha potuto dimostrare di aver notificato ritualmente l'avviso di accertamento del bollo auto 2019.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12363/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Sabato Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0059409400 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22388/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale del bollo auto 2019.
ADER eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli atti prodromici all'atto impugnato. Difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento notificata il 13/05/2025 per il mancato pagamento del bollo auto
2019.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale.
La Regione Campania, ritualmente chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha potuto dimostrare di aver notificato ritualmente l'avviso di accertamento del bollo auto 2019.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa spese