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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 826/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN LI ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Tagliamento n. 276;
Attore
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
Avellino il 30.03.1992, C.F.: e , nato ad [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Iannaccone ed elettivamente domiciliati C.F._4 in Forino (Av) alla Via Provinciale a Petruro n. 4;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 19.03.2025, ha convenuto i figli Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto alla corresponsione di un assegno Parte_2 alimentare, proporzionato ai propri bisogni ed alla capacità economica degli obbligati e, per l'effetto, di condannare i convenuti al relativo pagamento nella misura minima di € 900,00 ovvero in quella ritenuta congrua ex art. 438 c.c. In punto di fatto, l'attrice, dopo aver premesso che, con la sentenza di separazione dal coniuge n. 536/19 del 21.03.2019, il Tribunale di Avellino aveva posto a carico del marito Persona_1
l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento l'importo di € 900,00 mensili, ha esposto di non avere un proprio reddito né immobili di proprietà o auto, né la possibilità economica per provvedere autonomamente al proprio sostentamento risultando affetta da “insufficienza venosa cronica, asma bronchiale in trattamento, anamnesi di polmoniti recidivanti, obesità severa trattata con intervento di mini bypass gastrico, ipertensione 1/3 arteriosa in trattamento farmacologico e calcolosi della colecisti”. In merito la parte ha, quindi, dedotto che, per età e condizioni di salute, si trova in uno stato di bisogno tale da non consentirle di far fronte alle esigenze più elementari della vita evidenziando di aver avuto accesso, dapprima, al reddito di cittadinanza e, successivamente, a quello di inclusione, ma di aver perso il predetto beneficio a partire dall'assunzione a tempo indeterminato del figlio con cui vive. In ordine alle disponibilità economiche dei convenuti, l'attrice Parte_2 ha esposto che gli stessi sono proprietari esclusivi del bene sito in MO PI alla Via Piano Alvanella
n. 6 e che, per successione testamentaria della nonna paterna, è proprietaria esclusiva CP_1 dell'appartamento sito in MO PI alla via Piano Alvanella snc;
è proprietaria esclusiva CP_2 dell'appartamento sito in MO PI alla Via Piano Alvanella snc e è proprietario esclusivo Parte_2 dell'appartamento sito in MO PI alla Via Piano Alvanella snc. In merito l'attrice ha precisato che i predetti immobili sono stati concessi in locazione e fruttano ai convenuti rendite mensili soggiungendo che nella qualità di curatrice dei figli minori ed , amministra i loro beni CP_1 Persona_2 Persona_3 ed è legale rappresentante della società DIERRE S.r.l. e che è dipendente a tempo indeterminato Parte_2 della società Mab Group, con sede in MO PI (Av) alla Via Piano Alvanella n. 38.
Con comparsa depositata il 29.05.2025 si sono costituiti ed CP_1 CP_2 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda. In punto di fatto, i convenuti hanno esposto che la madre gode di risorse sufficienti a soddisfare i propri bisogni primari e un buon tenore di vita. Al riguardo, le parti hanno precisato che la madre è tabagista, è una donna giovanile, curata, in salute, dedita ad un'intensa vita mondana, non affetta da invalidità riconosciute da enti previdenziali o assistenziali;
che l'intervento di bypass gastrico è stato praticato a meri fini estetici;
che vive, senza corrispondere alcun canone, nella villa di loro proprietà, sita in
MO alla via Piano Alvanella, 1; che dispone di una vettura Ford, di oggetti preziosi, di denaro contante e di conti correnti e che, nel mese di gennaio 2025, ha prelevato € 14.000,00 da un conto cointestato con
Quanto alla propria capacità economica, i convenuti hanno esposto di aver rinunciato all'eredità del CP_2 padre e di disporre di redditi appena sufficienti a far fronte ai propri bisogni;
di essere comproprietari della villa sita in MO PI alla via Piano Alvanella, n. 1, in cui vive la madre, che, tuttavia, è sottoposta ad una procedura di espropriazione immobiliare a causa di un'esposizione debitoria nei confronti della società
che la società Dierre s.r.l. è gravata da debiti verso il Comune di MO pari a circa € Controparte_3
100.000,00; che madre di due bambini di 6 e di 4 anni, è gravata da un'esposizione debitoria verso CP_2
l'erario di € 13.589,96; che madre di due ragazzi di 15 e di 12 anni, è gravata da un'esposizione CP_1 debitoria verso l'erario di € 13.134,21 ed ha aderito alla “rottamazione quater”, impegnandosi a versare, a pena di decadenza, la somma di € 4.171,00 ed infine che provvede al pagamento delle utenze della casa Parte_2 in cui vive la madre.
All'esito dell'udienza del 29.09.2025, la causa è stata rinvia per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con le note conclusive le parti si sono riportate ai propri atti.
La domanda è infondata per la motivazione che segue.
2/3 In punto di diritto, deve essere ricordato che il diritto agli alimenti è legato alla prova, non solo, dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa. Da tanto deriva che, ove la parte richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 ottobre 2006, n° 21572).
Orbene, deve essere osservato che, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di patologie che rendano l'attrice incapace, dal punto di vista fisico, di lavorare. In effetti, nessuna prova orale è stata articolata dalla parte al fine di dimostrare l'impossibilità di trovare un'occupazione, né ella ha dato prova documentale di questa situazione, essendosi limitata ad allegare, in maniera generica, che per tutto il periodo del rapporto coniugale si è dedicata totalmente alla gestione e all'organizzazione della vita familiare, alla cura, alla crescita e all'educazione dei figli. In merito, deve, quindi, escludersi che risulti provato l'incolpevole stato di bisogno dell'attrice, anche tenuto conto dell'ampio periodo di tempo trascorso dalla separazione con il coniuge del
2019.
Deve essere, poi, soggiunto che non vi è prova che le risorse economiche a disposizione dei figli siano sufficienti, al contempo, a garantire i loro bisogni primari, la soddisfazione dei propri creditori e il mantenimento della madre. Peraltro, al riguardo, è dato incontestato che il figlio provvede al Parte_2 pagamento delle utenze della casa in cui vive la madre, così come non sono contestate le esposizioni debitorie delle figlie e , mentre risulta generica e non documentata l'allegazione relativa alle locazioni CP_2 Pt_1 degli appartamenti dei convenuti.
Sulle suesposte considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, in base al valore della controversia e tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 231,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Antonio Iannaccone.
Così deciso il 10.11.2025 all'esito dell'udienza del 23.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 826/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN LI ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Tagliamento n. 276;
Attore
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
Avellino il 30.03.1992, C.F.: e , nato ad [...] il [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Iannaccone ed elettivamente domiciliati C.F._4 in Forino (Av) alla Via Provinciale a Petruro n. 4;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 19.03.2025, ha convenuto i figli Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto alla corresponsione di un assegno Parte_2 alimentare, proporzionato ai propri bisogni ed alla capacità economica degli obbligati e, per l'effetto, di condannare i convenuti al relativo pagamento nella misura minima di € 900,00 ovvero in quella ritenuta congrua ex art. 438 c.c. In punto di fatto, l'attrice, dopo aver premesso che, con la sentenza di separazione dal coniuge n. 536/19 del 21.03.2019, il Tribunale di Avellino aveva posto a carico del marito Persona_1
l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento l'importo di € 900,00 mensili, ha esposto di non avere un proprio reddito né immobili di proprietà o auto, né la possibilità economica per provvedere autonomamente al proprio sostentamento risultando affetta da “insufficienza venosa cronica, asma bronchiale in trattamento, anamnesi di polmoniti recidivanti, obesità severa trattata con intervento di mini bypass gastrico, ipertensione 1/3 arteriosa in trattamento farmacologico e calcolosi della colecisti”. In merito la parte ha, quindi, dedotto che, per età e condizioni di salute, si trova in uno stato di bisogno tale da non consentirle di far fronte alle esigenze più elementari della vita evidenziando di aver avuto accesso, dapprima, al reddito di cittadinanza e, successivamente, a quello di inclusione, ma di aver perso il predetto beneficio a partire dall'assunzione a tempo indeterminato del figlio con cui vive. In ordine alle disponibilità economiche dei convenuti, l'attrice Parte_2 ha esposto che gli stessi sono proprietari esclusivi del bene sito in MO PI alla Via Piano Alvanella
n. 6 e che, per successione testamentaria della nonna paterna, è proprietaria esclusiva CP_1 dell'appartamento sito in MO PI alla via Piano Alvanella snc;
è proprietaria esclusiva CP_2 dell'appartamento sito in MO PI alla Via Piano Alvanella snc e è proprietario esclusivo Parte_2 dell'appartamento sito in MO PI alla Via Piano Alvanella snc. In merito l'attrice ha precisato che i predetti immobili sono stati concessi in locazione e fruttano ai convenuti rendite mensili soggiungendo che nella qualità di curatrice dei figli minori ed , amministra i loro beni CP_1 Persona_2 Persona_3 ed è legale rappresentante della società DIERRE S.r.l. e che è dipendente a tempo indeterminato Parte_2 della società Mab Group, con sede in MO PI (Av) alla Via Piano Alvanella n. 38.
Con comparsa depositata il 29.05.2025 si sono costituiti ed CP_1 CP_2 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda. In punto di fatto, i convenuti hanno esposto che la madre gode di risorse sufficienti a soddisfare i propri bisogni primari e un buon tenore di vita. Al riguardo, le parti hanno precisato che la madre è tabagista, è una donna giovanile, curata, in salute, dedita ad un'intensa vita mondana, non affetta da invalidità riconosciute da enti previdenziali o assistenziali;
che l'intervento di bypass gastrico è stato praticato a meri fini estetici;
che vive, senza corrispondere alcun canone, nella villa di loro proprietà, sita in
MO alla via Piano Alvanella, 1; che dispone di una vettura Ford, di oggetti preziosi, di denaro contante e di conti correnti e che, nel mese di gennaio 2025, ha prelevato € 14.000,00 da un conto cointestato con
Quanto alla propria capacità economica, i convenuti hanno esposto di aver rinunciato all'eredità del CP_2 padre e di disporre di redditi appena sufficienti a far fronte ai propri bisogni;
di essere comproprietari della villa sita in MO PI alla via Piano Alvanella, n. 1, in cui vive la madre, che, tuttavia, è sottoposta ad una procedura di espropriazione immobiliare a causa di un'esposizione debitoria nei confronti della società
che la società Dierre s.r.l. è gravata da debiti verso il Comune di MO pari a circa € Controparte_3
100.000,00; che madre di due bambini di 6 e di 4 anni, è gravata da un'esposizione debitoria verso CP_2
l'erario di € 13.589,96; che madre di due ragazzi di 15 e di 12 anni, è gravata da un'esposizione CP_1 debitoria verso l'erario di € 13.134,21 ed ha aderito alla “rottamazione quater”, impegnandosi a versare, a pena di decadenza, la somma di € 4.171,00 ed infine che provvede al pagamento delle utenze della casa Parte_2 in cui vive la madre.
All'esito dell'udienza del 29.09.2025, la causa è stata rinvia per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con le note conclusive le parti si sono riportate ai propri atti.
La domanda è infondata per la motivazione che segue.
2/3 In punto di diritto, deve essere ricordato che il diritto agli alimenti è legato alla prova, non solo, dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa. Da tanto deriva che, ove la parte richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 ottobre 2006, n° 21572).
Orbene, deve essere osservato che, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di patologie che rendano l'attrice incapace, dal punto di vista fisico, di lavorare. In effetti, nessuna prova orale è stata articolata dalla parte al fine di dimostrare l'impossibilità di trovare un'occupazione, né ella ha dato prova documentale di questa situazione, essendosi limitata ad allegare, in maniera generica, che per tutto il periodo del rapporto coniugale si è dedicata totalmente alla gestione e all'organizzazione della vita familiare, alla cura, alla crescita e all'educazione dei figli. In merito, deve, quindi, escludersi che risulti provato l'incolpevole stato di bisogno dell'attrice, anche tenuto conto dell'ampio periodo di tempo trascorso dalla separazione con il coniuge del
2019.
Deve essere, poi, soggiunto che non vi è prova che le risorse economiche a disposizione dei figli siano sufficienti, al contempo, a garantire i loro bisogni primari, la soddisfazione dei propri creditori e il mantenimento della madre. Peraltro, al riguardo, è dato incontestato che il figlio provvede al Parte_2 pagamento delle utenze della casa in cui vive la madre, così come non sono contestate le esposizioni debitorie delle figlie e , mentre risulta generica e non documentata l'allegazione relativa alle locazioni CP_2 Pt_1 degli appartamenti dei convenuti.
Sulle suesposte considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, in base al valore della controversia e tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 231,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Antonio Iannaccone.
Così deciso il 10.11.2025 all'esito dell'udienza del 23.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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