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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 010 2024 00017544 09 000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine da un credito IVA di € 17.876,00 derivante da fatture emesse nel 1997 dalla ditta individuale Resistente_1 nei confronti della società Società_1 S.p.a. (già Società_2 S.p.a.), rimaste insolute a seguito del fallimento della società debitrice. La procedura concorsuale si concludeva nel 2018 con un piano di riparto che riconosceva al sig. Resistente_1 solo € 7.883,57 a fronte di un credito di € 131.392,87. Di tal che il 24 aprile 2019 il sig. Resistente_1 emetteva la nota di credito n. 1/2019 per variazione IVA di € 17.876,00, inserendola inizialmente nella dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta
2019 con richiesta di rimborso per cessazione di attività. Tale richiesta veniva rigettata dall'Agenzia delle
Entrate il 4 febbraio 2021 per mancanza del presupposto della cessazione di attività. Successivamente, il contribuente presentava una serie di dichiarazioni integrative per correggere l'errore, inserendo il credito nella dichiarazione IVA 2019 per il periodo 2018 e riportandolo nelle dichiarazioni successive. L'Agenzia delle Entrate tuttavia emetteva la cartella di pagamento n. 010 2024 00017544 09 000 per € 25.409,59, recuperando il credito IVA di € 17.876,00 oltre sanzioni e interessi, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2020.
Ricorreva in primo grado il contribuente, vittorioso, rilevando la Corte di Asti che "ferma la facoltà dell'Ufficio di negare il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento del suo preteso credito IVA, non si intende in forza di quale titolo lo stesso Ufficio possa pretendere il pagamento di una somma che il ricorrente ha, a suo tempo, versato all'Erario".
Appella l'Agenzia delle Entrate, censurando la pronuncia di primo grado perchè errata in fatto e in diritto ed evidenziando che nessuna duplicazione dell'imposta si è verificata. Resiste l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Come risulta pianamente dalla lettura degli atti, c'è un fatto iniziale: il 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate emetteva atto di diniego a fronte dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente per il credito IVA, e tale diniego non è stato impugnato. Il consolidamento dell'efficacia preclusiva del provvedimento impediva pertanto al contribuente l'utilizzo in compensazione del credito. Utilizzo che comunque era stato non corretto, perché la nota di variazione n.1/2019 non può che apparire tardiva a fronte di un presupposto per la sua emissione verificatosi il 20 marzo 2018, data di definitività del piano di riparto fallimentare;
il diritto alla detrazione doveva essere esercitato ai sensi dell'art. 19 comma 1 DPR 633/1972, cioè "entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione", dunque dichiarazione 2018 e non
2019. Questo errore non era emendabile a fronte dell'omessa impugnazione del diniego formalizzato il 4 febbraio 2021. Il contribuente aveva dunque perduto, è da ritenersi conseguentemente, il diritto di utilizzare quel credito in compensazione. Qui sta l'errore logico in cui cade la sentenza appellata: l'emissione di una nuova cartella di pagamento non era funzionale a recuperare due volte il medesimo credito, ma a sanzionare l'illegittima compensazione operata nelle dichiarazioni successive: utilizzando di nuovo il credito che non poteva compensare, il contribuente ha ripetutamente abbattuto illegittimamente il debito tributario: giustamente pertanto è stato effettuato il recupero per l'eccedenza, cioè per fargli pagare quanto avrebbe dovuto pagare correttamente, senza l'illegittima compensazione.
Tanto travolge e supera ogni diversa questione. In accoglimento dell'appello va dunque riformata la pronuncia di primo grado, confermando la validità dell'atto impugnato. La complessità delle valutazioni giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento impugnata;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 010 2024 00017544 09 000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine da un credito IVA di € 17.876,00 derivante da fatture emesse nel 1997 dalla ditta individuale Resistente_1 nei confronti della società Società_1 S.p.a. (già Società_2 S.p.a.), rimaste insolute a seguito del fallimento della società debitrice. La procedura concorsuale si concludeva nel 2018 con un piano di riparto che riconosceva al sig. Resistente_1 solo € 7.883,57 a fronte di un credito di € 131.392,87. Di tal che il 24 aprile 2019 il sig. Resistente_1 emetteva la nota di credito n. 1/2019 per variazione IVA di € 17.876,00, inserendola inizialmente nella dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta
2019 con richiesta di rimborso per cessazione di attività. Tale richiesta veniva rigettata dall'Agenzia delle
Entrate il 4 febbraio 2021 per mancanza del presupposto della cessazione di attività. Successivamente, il contribuente presentava una serie di dichiarazioni integrative per correggere l'errore, inserendo il credito nella dichiarazione IVA 2019 per il periodo 2018 e riportandolo nelle dichiarazioni successive. L'Agenzia delle Entrate tuttavia emetteva la cartella di pagamento n. 010 2024 00017544 09 000 per € 25.409,59, recuperando il credito IVA di € 17.876,00 oltre sanzioni e interessi, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2020.
Ricorreva in primo grado il contribuente, vittorioso, rilevando la Corte di Asti che "ferma la facoltà dell'Ufficio di negare il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento del suo preteso credito IVA, non si intende in forza di quale titolo lo stesso Ufficio possa pretendere il pagamento di una somma che il ricorrente ha, a suo tempo, versato all'Erario".
Appella l'Agenzia delle Entrate, censurando la pronuncia di primo grado perchè errata in fatto e in diritto ed evidenziando che nessuna duplicazione dell'imposta si è verificata. Resiste l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Come risulta pianamente dalla lettura degli atti, c'è un fatto iniziale: il 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate emetteva atto di diniego a fronte dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente per il credito IVA, e tale diniego non è stato impugnato. Il consolidamento dell'efficacia preclusiva del provvedimento impediva pertanto al contribuente l'utilizzo in compensazione del credito. Utilizzo che comunque era stato non corretto, perché la nota di variazione n.1/2019 non può che apparire tardiva a fronte di un presupposto per la sua emissione verificatosi il 20 marzo 2018, data di definitività del piano di riparto fallimentare;
il diritto alla detrazione doveva essere esercitato ai sensi dell'art. 19 comma 1 DPR 633/1972, cioè "entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione", dunque dichiarazione 2018 e non
2019. Questo errore non era emendabile a fronte dell'omessa impugnazione del diniego formalizzato il 4 febbraio 2021. Il contribuente aveva dunque perduto, è da ritenersi conseguentemente, il diritto di utilizzare quel credito in compensazione. Qui sta l'errore logico in cui cade la sentenza appellata: l'emissione di una nuova cartella di pagamento non era funzionale a recuperare due volte il medesimo credito, ma a sanzionare l'illegittima compensazione operata nelle dichiarazioni successive: utilizzando di nuovo il credito che non poteva compensare, il contribuente ha ripetutamente abbattuto illegittimamente il debito tributario: giustamente pertanto è stato effettuato il recupero per l'eccedenza, cioè per fargli pagare quanto avrebbe dovuto pagare correttamente, senza l'illegittima compensazione.
Tanto travolge e supera ogni diversa questione. In accoglimento dell'appello va dunque riformata la pronuncia di primo grado, confermando la validità dell'atto impugnato. La complessità delle valutazioni giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento impugnata;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.