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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 200/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Favria (TO) in via delle Rose n. 8;
e
(C.F. ), nato ad [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] in Corso Torino n. 144
entrambi rappresentati e difesi - tanto congiuntamente quanto disgiuntamente – dagli
Avvocati, Annarita Bonfitto e Tiziana Puglisi ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio in RE, via Arduino n.101/A, giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di RE-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in località
Ozegna (TO) il 31.08.2013; matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
al n. 6 parte 2 Serie A dell'anno 2013;
2. ordinare al Comune di Ozegna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Favria in Via delle Rose n. 8 viene assegnata alla
moglie nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_1
caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che
saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione
della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni
ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre, salvo Per_1
diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi oltre che
con la volontà della figlia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) il padre avrà facoltà di tenere con sé per un pomeriggio a settimana, da stabilire di Per_1
volta in volta e di comune accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola e fino al mattino successivo.
5/b) Il padre avrà facoltà di tenere con sé per due fine settimana consecutivi, dal sabato Per_1
mattina, quando andrà a prendere dalla madre, alla domenica sera, quando la Per_1
riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21;30.
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore
starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non
consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Il Signor verserà alla Signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Pt_2 Pt_1
giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50% così come regolamentate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle
spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso presso
il Tribunale di RE.
8. La Signora continuerà a percepire e a trattenere l'intero importo dell'assegno unico. Pt_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i Signori e Pt_1 Pt_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare al contributo per
il proprio mantenimento.
10. I coniugi continueranno a farsi carico del rata del muto della casa coniugale nella misura del
50% ciascuno. La moglie si farà carico di ogni altra spesa di ordinaria e straordinaria
manutenzione inerente la casa coniugale.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
11.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.01.2025, Pt_2
e , hanno premesso che:
[...] Parte_1 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune Ozegna
(TO), in data 31.08.2013 con atto trascritto il 2.09.2013 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2013;
- dall'unione coniugale è nata la figlia a Torino (il 5.05.2020); Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di RE n.
583/2024 pubblicata l'8.05.2024, passata in giudicato il 10.12.2024 (come da certificato del 13.12.2024);
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è
venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 2.10.2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 11.07.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di RE n.
583/2024 pubblicata l'8.05.2024, passata in giudicato il 10.12.2024 (come da certificato del 13.12.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia ancora minorenne e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale tra le parti.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, celebrato con rito concordatario nel Comune di Ozegna (TO), in data Parte_1
31.08.2013 con atto trascritto il 2.09.2013 nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2013; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2. Dispone che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Favria in Via delle Rose n. 8
viene assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Dispone che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Dispone che la figlia resti collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna; il padre, salvo diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi oltre che con la volontà della figlia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre avrà facoltà di tenere con sé per un pomeriggio a settimana, da Per_1
stabilire di volta in volta e di comune accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola e fino al mattino successivo.
4/b) Il padre avrà facoltà di tenere con sé per due fine settimana consecutivi, dal Per_1
sabato mattina, quando andrà a prendere dalla madre, alla domenica sera, Per_1
quando la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21;30.
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Dispone che il Signor verserà alla Signora tramite accredito in c/c, entro Pt_2 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come regolamentate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso presso il Tribunale di RE.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la Signora continuerà a Pt_1
percepire e a trattenere l'intero importo dell'assegno unico.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che date le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i Signori e dichiarano di essere Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare al contributo per il proprio mantenimento.
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che continueranno a farsi carico della rata del muto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno. La si farà Pt_1
carico di ogni altra spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione inerente la casa coniugale.
10. Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione
degli effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 200/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Favria (TO) in via delle Rose n. 8;
e
(C.F. ), nato ad [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] in Corso Torino n. 144
entrambi rappresentati e difesi - tanto congiuntamente quanto disgiuntamente – dagli
Avvocati, Annarita Bonfitto e Tiziana Puglisi ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio in RE, via Arduino n.101/A, giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di RE-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in località
Ozegna (TO) il 31.08.2013; matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
al n. 6 parte 2 Serie A dell'anno 2013;
2. ordinare al Comune di Ozegna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Favria in Via delle Rose n. 8 viene assegnata alla
moglie nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni Parte_1
caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che
saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione
della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni
ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre, salvo Per_1
diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi oltre che
con la volontà della figlia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) il padre avrà facoltà di tenere con sé per un pomeriggio a settimana, da stabilire di Per_1
volta in volta e di comune accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola e fino al mattino successivo.
5/b) Il padre avrà facoltà di tenere con sé per due fine settimana consecutivi, dal sabato Per_1
mattina, quando andrà a prendere dalla madre, alla domenica sera, quando la Per_1
riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21;30.
5/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore
starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non
consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Il Signor verserà alla Signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Pt_2 Pt_1
giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50% così come regolamentate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle
spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso presso
il Tribunale di RE.
8. La Signora continuerà a percepire e a trattenere l'intero importo dell'assegno unico. Pt_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i Signori e Pt_1 Pt_2
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare al contributo per
il proprio mantenimento.
10. I coniugi continueranno a farsi carico del rata del muto della casa coniugale nella misura del
50% ciascuno. La moglie si farà carico di ogni altra spesa di ordinaria e straordinaria
manutenzione inerente la casa coniugale.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
11.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.01.2025, Pt_2
e , hanno premesso che:
[...] Parte_1 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune Ozegna
(TO), in data 31.08.2013 con atto trascritto il 2.09.2013 nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2013;
- dall'unione coniugale è nata la figlia a Torino (il 5.05.2020); Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di RE n.
583/2024 pubblicata l'8.05.2024, passata in giudicato il 10.12.2024 (come da certificato del 13.12.2024);
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è
venuta definitivamente meno.
I coniugi all'udienza del 2.10.2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 11.07.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di RE n.
583/2024 pubblicata l'8.05.2024, passata in giudicato il 10.12.2024 (come da certificato del 13.12.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata dalle diverse residenze anagrafiche delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia ancora minorenne e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale tra le parti.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, celebrato con rito concordatario nel Comune di Ozegna (TO), in data Parte_1
31.08.2013 con atto trascritto il 2.09.2013 nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2013; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2. Dispone che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Favria in Via delle Rose n. 8
viene assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Dispone che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Dispone che la figlia resti collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna; il padre, salvo diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi oltre che con la volontà della figlia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre avrà facoltà di tenere con sé per un pomeriggio a settimana, da Per_1
stabilire di volta in volta e di comune accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola e fino al mattino successivo.
4/b) Il padre avrà facoltà di tenere con sé per due fine settimana consecutivi, dal Per_1
sabato mattina, quando andrà a prendere dalla madre, alla domenica sera, Per_1
quando la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21;30.
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Dispone che il Signor verserà alla Signora tramite accredito in c/c, entro Pt_2 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come regolamentate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso presso il Tribunale di RE.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la Signora continuerà a Pt_1
percepire e a trattenere l'intero importo dell'assegno unico.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che date le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i Signori e dichiarano di essere Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare al contributo per il proprio mantenimento.
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che continueranno a farsi carico della rata del muto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno. La si farà Pt_1
carico di ogni altra spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione inerente la casa coniugale.
10. Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)