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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1448 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi all'Avv. Antonio De Nisco (Cod. Fisc.
con studio in Bracciano (RM), via Principe di Napoli, 23, presso cui C.F._3 sono elettivamente domiciliati giusta mandato in calce al ricorso (PEC:
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Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.9.2025 i signori e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni Parte_3 di cui alla sentenza n. 948 del 9 novembre 2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerveteri (RM), trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del comune di Cerveteri, anno 1995, al n. 104, Parte II, serie A. In particolare le parti comparivano all'udienza del 20.11.2025 e ribadivano : di concordare nella riconferma della declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, continuando quindi a vivere separati e a provvedere in via autonoma ognuno al proprio sostentamento, con obbligo al reciproco rispetto. Chiedevano al Tribunale di sancire le seguenti statuizioni:
- I Sigg.ri e si obbligano a cedere ai figli: Parte_1 Parte_2 CP_1
e , senza corresponsione da questi di alcun corrispettivo, la
[...] Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in Bracciano, Via Giuseppe Palazzi, 23, meglio identificato e distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Bracciano al foglio 25, P.lla 706; sub 4 (Int. 2, piano 2, zona censuaria 1, Cat. A/4, Classe 4, Vani 4,5, R.C. Euro 267,27) e di una quota 2 indivisa del 16,66% del sub 501 (piano T, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 8, metri quadri 13, RC Euro 53,71), in modo da farne acquistare ai figli la piena titolarità della piena proprietà dell'immobile in quote indivise pari al 50% per ciascun figlio, in esito alla cessione. Detta Cessione verrà effettuata con obbligo di inalienabilità dell'immobile per una durata di anni dieci, salvo diversa dichiarazione di volontà dei cedenti;
- La Sig.ra , a fronte della cessione ai figli e Parte_1 CP_1 Controparte_2 della quota dell'immobile sopra identificato, attualmente intestata al sig. , Parte_2 si impegna a rinunciare a tutti i crediti relativi al mantenimento dei figli maturati fino ad oggi ed il Sig. sarà liberato dall'obbligo di corrispondere agli stessi il diritto al Parte_2 mantenimento previsto dalla sentenza n. 948/2018 avendo i ragazzi, con l'acquisto dell'immobile suddetto, raggiunto la piena autosufficienza economica e, dal suo canto, si impegna anche lei a cedere la sua quota del 50% dell'immobile sopra descritto ai figli in modo che agli stessi pervenga la piena proprietà dell'immobile in quote indivise del 50% ciascuno;
- Le incombenze burocratiche e le richieste di qualsivoglia tipologia di certificazione/attestazione urbanistico-catastale eventualmente necessaria e relativi oneri, le spese notarili, condominiali, le imposte ed ogni altra spesa correlata in via diretta e/o indiretta alla cessione e/o stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto la cessione in favore dei sigg.ri ed della piena proprietà dell'immobile CP_2 Controparte_1 sopra descritto sono a carico dei sigg.ri e in parti eguali;
Parte_2 Parte_1 il predetto rogito dovrà avvenire indicativamente entro il 31/12/2025 (compatibilmente con conferma dell'udienza di definizione del giudizio, disponibilità del notaio, completezza della documentazione, regolarità catastale ed urbanistica dell'immobile, ecc…). Il sig. Parte_2
e la sig.ra , con la cessione delle quote di loro proprietà dell'immobile in Parte_1 oggetto ai figli, rinunciano ad ogni e qualsiasi reciproca pretesa, nessuna esclusa, comunque collegata e/o connessa sia all'immobile in questione che alla sentenza di divorzio menzionata in premessa. Il trasferimento dell'immobile è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare e per la regolazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti, costituendo condizione essenziale del presente accordo.
- Le parti rinunciano a ogni ulteriore reciproca pretesa connessa con la sentenza di divorzio e gli obblighi di mantenimento in essa statuiti, ritenendosi integralmente soddisfatte e provvederanno a pagare in parti eguali le spese ed onorari sia dell'avvocato che del notaio. Il difensore dichiarava che l'accordo intervenuto non viola diritti indisponibili e non era contrario a norme imperative e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 162/2014. Il Collegio, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1448/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 948 del 9 novembre 2018 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente
2 giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025.
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Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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