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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2818/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17187/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Giudice Di Pace Di Barra
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259034422213000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3007/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n.07120259034422213000 notificato l'Agenzia delle entrate riscossione in data 7.10.2025 e riferita a crediti giudiziari per l'anno 2024 per un importo di eu.230,52, riferito alla cartella n.07120250009327377 notificata in data 1.4.2025 relativa all'omesso versamento contributo unificato per l'anno 2024 a mezzo ruolo emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra per una somma di eu 115 26; nonche' alla cartella n.07120250009327478 notificata il
1.4.2025 con oggetto omesso versamento contributo unificato anno 2024 a mezzo ruolo emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra per una somma pari ad eu.115,26, per un totale di eu 230,52, somma comprensiva di interessi di mora calcolati fino al 22.10.2025.
Parte ricorrente ha eccepito la inesistenza della pretesa basata su cartelle notificate in data 1.4.2025 e annullate a seguito di provvedimenti giudiziali emessi dalla Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Napoli: la cartella n.07120250009327377 annullata con sentenza sez. 14 del 11.8.2025, n.14340, la cartella n.07120250009327478 annullata con sentenza, sez.27, n.15675 del 22.9.25, come provato dalla documentazione in atti.
Pertanto parte ricorrente, previo disconoscimento di eventuale documentazione depositata dagli enti intimati, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con sospensione dell'efficacia dello stesso.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza ed ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso proposto avverso un sollecito di pagamento, atto non autonomamente impugnabile, essendo un mero avviso, la cui impugnazione è ammessa per contestazione di vizi propri dell'atto o della sua notifica. Nella specie parte ricorrente ha contestato la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento, non eccependo alcun vizio circa la regolarità della notifica del sollecito di pagamento. Nel merito in ogni caso l'Agenzia resistente ha rilevato che i debiti recati nelle cartelle n. 07120250009327377000 e n. 07120250009327478000 sono stati sospesi sine die in attesa di rendicontazione dell'ente impositore, come da estratto di ruolo allegato ed ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, si prende atto, in relazione all'impugnato sollecito di pagamento, indicato in epigrafe, dell'intervenuta sospensione del ruolo, come desumibile dall'estratto di ruolo depositato in atti dall'Agenzia.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, è intervenuta tale situazione sopravvenuta che in via procedimentale rende inefficace la pretesa avanzata dall'Agenzia resistente, trattandosi di “sospensione sine die”, come ammesso dalla stessa Agenzia che ha chiesto quindi una declaratoria di cessata materia del contendere in relazione al gravame, ritenendo decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere quindi inutile la prosecuzione del giudizio.
Va rilevato altresì che parte ricorrente non ha replicato al riguardo e tenuto conto dell'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, alla luce di quanto assunto dall'Agenzia delle entrate resistente, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie contenziosa, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17187/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Giudice Di Pace Di Barra
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259034422213000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3007/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n.07120259034422213000 notificato l'Agenzia delle entrate riscossione in data 7.10.2025 e riferita a crediti giudiziari per l'anno 2024 per un importo di eu.230,52, riferito alla cartella n.07120250009327377 notificata in data 1.4.2025 relativa all'omesso versamento contributo unificato per l'anno 2024 a mezzo ruolo emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra per una somma di eu 115 26; nonche' alla cartella n.07120250009327478 notificata il
1.4.2025 con oggetto omesso versamento contributo unificato anno 2024 a mezzo ruolo emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra per una somma pari ad eu.115,26, per un totale di eu 230,52, somma comprensiva di interessi di mora calcolati fino al 22.10.2025.
Parte ricorrente ha eccepito la inesistenza della pretesa basata su cartelle notificate in data 1.4.2025 e annullate a seguito di provvedimenti giudiziali emessi dalla Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Napoli: la cartella n.07120250009327377 annullata con sentenza sez. 14 del 11.8.2025, n.14340, la cartella n.07120250009327478 annullata con sentenza, sez.27, n.15675 del 22.9.25, come provato dalla documentazione in atti.
Pertanto parte ricorrente, previo disconoscimento di eventuale documentazione depositata dagli enti intimati, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con sospensione dell'efficacia dello stesso.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza ed ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso proposto avverso un sollecito di pagamento, atto non autonomamente impugnabile, essendo un mero avviso, la cui impugnazione è ammessa per contestazione di vizi propri dell'atto o della sua notifica. Nella specie parte ricorrente ha contestato la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento, non eccependo alcun vizio circa la regolarità della notifica del sollecito di pagamento. Nel merito in ogni caso l'Agenzia resistente ha rilevato che i debiti recati nelle cartelle n. 07120250009327377000 e n. 07120250009327478000 sono stati sospesi sine die in attesa di rendicontazione dell'ente impositore, come da estratto di ruolo allegato ed ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, si prende atto, in relazione all'impugnato sollecito di pagamento, indicato in epigrafe, dell'intervenuta sospensione del ruolo, come desumibile dall'estratto di ruolo depositato in atti dall'Agenzia.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, è intervenuta tale situazione sopravvenuta che in via procedimentale rende inefficace la pretesa avanzata dall'Agenzia resistente, trattandosi di “sospensione sine die”, come ammesso dalla stessa Agenzia che ha chiesto quindi una declaratoria di cessata materia del contendere in relazione al gravame, ritenendo decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere quindi inutile la prosecuzione del giudizio.
Va rilevato altresì che parte ricorrente non ha replicato al riguardo e tenuto conto dell'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, alla luce di quanto assunto dall'Agenzia delle entrate resistente, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie contenziosa, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate