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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa AN UC NE Presidente
Giudice relatoreDott.ssa OR RL
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025
da cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pietraferrata n. 31 (c.f.: Codice Fiscale_1 ), impiegato;
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e qui residente in [...]
n. 70 (c.f.: Codice Fiscale_2 ), commessa;
entrambi
), nello studio del rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Zaro (c.f.: Codice Fiscale_3
- fax 040/365693), quale in Trieste, via Diaz n. 7 (pec: Email_1
eleggono domicilio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo e documentando di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in Trieste il 28.6.2008 (atto n. 94 p. 2, serie
A anno 2008); che la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di
Trieste n. cron. 341/2023 dd 8.03.2023 sub. RG 3802/2022; che dal matrimonio sono nate due figlie Per_1 in data 28.4.2009 e Per_2 in data 17.11.2014. Per il divorzio hanno concordato le seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito cattolico a Trieste il 28/6/2008 da Parte_1 e Controparte_1 ordinando all' Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre l'affido condiviso delle figlie minorenni Per_1 e Per 2 ad entrambi i genitori, con residenza prevalente delle stesse presso la madre;
3) il padre ha facoltà di vedere e tenere presso di sé le minori il martedì e giovedì pomeriggio dall' uscita di scuola a dopo cena ed i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
4) per quanto specificamente attiene a festività e vacanze, - le festività di Natale, Capodanno
e Pasqua verranno alternate fra i genitori;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori quindici giorni continuativi anche fuori città, concordando la data con il coniuge almeno un mese prima;
- durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori sette giorni continuativi anche fuori città, concordando la data con il coniuge almeno un mese prima;
fermo restando che i genitori potranno pattuire tra loro modalità più ampie o diverse, anche tenuto conto dei desideri espressi dalle figlie, delle loro esigenze di studio o di motivi di salute;
و5) il sig. Pt 1 si impegna a versare alla signora CP_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di €. 250,00 per ciascuna, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
6) i genitori contribuiranno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie per esigenze scolastiche, mediche o sportive delle figlie, così come individuate nel Protocollo d'
Intesa n. 383/INT/2015 dd. 18/5/15;
7) i ricorrenti si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi di non richiedere nulla, l'un l'altro, a titolo di contributo al proprio mantenimento;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di disporre ciascuno di idonea sistemazione abitativa;
9) i ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso, qualora risultasse necessario, per il rilascio od il rinnovo di documenti valevoli per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto) delle figlie minori;
10) i coniugi dichiarano di avere già risolto separatamente ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale.
I ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al collegio con ordinanza di data 24 ottobre 2025.
Co degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. E' stata data comunicazione al
DIRITTO
Il Collegio ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato il tempo decorso dalla separazione e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 04/10/1998 da
Parte_1 e Controparte_1 in conformità alle condizioni concordate e da intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore. La Presidente
OR RL AN UC NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa AN UC NE Presidente
Giudice relatoreDott.ssa OR RL
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025
da cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Pietraferrata n. 31 (c.f.: Codice Fiscale_1 ), impiegato;
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e qui residente in [...]
n. 70 (c.f.: Codice Fiscale_2 ), commessa;
entrambi
), nello studio del rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Zaro (c.f.: Codice Fiscale_3
- fax 040/365693), quale in Trieste, via Diaz n. 7 (pec: Email_1
eleggono domicilio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo e documentando di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in Trieste il 28.6.2008 (atto n. 94 p. 2, serie
A anno 2008); che la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di
Trieste n. cron. 341/2023 dd 8.03.2023 sub. RG 3802/2022; che dal matrimonio sono nate due figlie Per_1 in data 28.4.2009 e Per_2 in data 17.11.2014. Per il divorzio hanno concordato le seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito cattolico a Trieste il 28/6/2008 da Parte_1 e Controparte_1 ordinando all' Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre l'affido condiviso delle figlie minorenni Per_1 e Per 2 ad entrambi i genitori, con residenza prevalente delle stesse presso la madre;
3) il padre ha facoltà di vedere e tenere presso di sé le minori il martedì e giovedì pomeriggio dall' uscita di scuola a dopo cena ed i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
4) per quanto specificamente attiene a festività e vacanze, - le festività di Natale, Capodanno
e Pasqua verranno alternate fra i genitori;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori quindici giorni continuativi anche fuori città, concordando la data con il coniuge almeno un mese prima;
- durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori sette giorni continuativi anche fuori città, concordando la data con il coniuge almeno un mese prima;
fermo restando che i genitori potranno pattuire tra loro modalità più ampie o diverse, anche tenuto conto dei desideri espressi dalle figlie, delle loro esigenze di studio o di motivi di salute;
و5) il sig. Pt 1 si impegna a versare alla signora CP_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di €. 250,00 per ciascuna, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
6) i genitori contribuiranno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie per esigenze scolastiche, mediche o sportive delle figlie, così come individuate nel Protocollo d'
Intesa n. 383/INT/2015 dd. 18/5/15;
7) i ricorrenti si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi di non richiedere nulla, l'un l'altro, a titolo di contributo al proprio mantenimento;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di disporre ciascuno di idonea sistemazione abitativa;
9) i ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso, qualora risultasse necessario, per il rilascio od il rinnovo di documenti valevoli per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto) delle figlie minori;
10) i coniugi dichiarano di avere già risolto separatamente ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale.
I ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al collegio con ordinanza di data 24 ottobre 2025.
Co degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. E' stata data comunicazione al
DIRITTO
Il Collegio ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato il tempo decorso dalla separazione e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 04/10/1998 da
Parte_1 e Controparte_1 in conformità alle condizioni concordate e da intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore. La Presidente
OR RL AN UC NE