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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 22 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1687/2020 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Pinzone, giusta procura in Parte_1
atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Luca Michele Bellomo;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2020 Lo proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito numero 59520190005350983000 notificato in data
06.03.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 39.008,43 relativo all'emissione 1/2018 per contributi previdenziali e/o oneri accessori dovuti a titolo di
Gestione Agricola Lavoratori Autonomi ed Associati.
Rilevava che tale avviso di addebito discendeva dall'iscrizione datata 11.10.2017 effettuata a suo carico, con imposizione a partire dall'01.01.2009 e relativa ad accertamento ispettivo del 09.01.2014, con cui gli ispettori INPS, in maniera del tutto generica, avevano proposto l'iscrizione alla Gestione contributiva obbligatoria IAP.
1 Eccepiva in via preliminare la decadenza del ruolo oggetto dell'opposto avviso di addebito ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Nel merito osservava che l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione IAP deve essere rimesso alla valutazione vincolante della Regione, per cui nessuna iscrizione, tanto meno con riserva, può essere effettuata dagli uffici amministrativi dell'Inps.
Ribadiva che alcun provvedimento in merito all'iscrizione, anche provvisoria, in attesa
“dell'esito del procedimento di competenza del Comune di Letojanni di attribuzione della qualifica di IAP ”, poteva essere intrapreso dai competenti Uffici amministrativi della Sede di Messina.
Evidenziava che a seguito dell'accertamento ispettivo del 09/01/2014 aveva richiesto al
Comune di Letojanni la valutazione della sussistenza dei requisiti di Imprenditore Agricolo
Profeessionale e che con provvedimento del 12/05/2014 lo stesso Comune aveva certificato l'assenza dei suddetti requisiti.
Deduceva tuttavia che l'Inps aveva egualmente proceduto in primis, all'iscrizione ed all'imposizione contributiva e, in seguito, persino all'iscrizione a ruolo degli importi relativi a contributi e sanzioni.
Assumeva che tale comportamento del tutto temerario e connotato da mala fede giustificava la condanna dell'Inps ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave.
Rilevava altresì, che, all'interno dell'atto opposto, veniva richiesta la contribuzione per anche per l'anno 2008, nonostante questo periodo temporale non sia ricompreso nel Pt_2 provvedimento d'iscrizione dell'anno 2017, e, pertanto, in ogni caso, ne richiedeva l'annullamento.
Tanto premesso, chiedeva di disporre l'annullamento dell'opposto avviso di addebito in Part quanto non dovuto;
dichiarare illegittima la propria iscrizione alla gestione;
disporre in ogni caso l'annullamento dell'imposizione contributiva per l'anno 2008; sospendere, in ogni caso, il provvedimento impugnato;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c; condannare parte resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
2. Con memoria depositata in data 02 dicembre 2020 si costituiva in giudizio l'Inps contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Rilevava che la pretesa impositiva traeva fondamento dall'iscrizione d'ufficio del
[...]
presso la “gestione lavoratori agricoli IAP” a seguito di accertamento ispettivo del Pt_1
19/01/2014 notificato in data 03/02/2014.
2 Osservava che gli ispettori verbalizzanti INPS avevano verificato che, negli anni dal 2008 al 2013, il sig. non aeva prestato altra attività lavorativa, in alternativa o in Pt_1
concorrenza, rispetto a quella di imprenditore agricolo, e avevanp quindi accertato la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di IAP, con inizio attività
01/01/2008.
Esponeva che in data 01/07/2014 l'Istituto aveva richiesto al Comune di Letojanni di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione come IAP, ma l'Ente locale non aveva riscontrato entro i prescritti 90 giorni.
Deduceva che il Comune di Letojanni aveva ritenuto che per gli anni 2010, 2011, 2012 e
2013 il sig. non possedesse il requisito reddituale necessario per il Pt_1 riconoscimento della qualifica di IAP, chiedendo l'iscrizione alla gestione IAP per il solo anno 2009, ma che il verbale impugnato doveva ritenersi confermato, atteso che, contrariamente a quanto attestato dal Comune, il sig. aveva assunto manodopera Pt_1
e fatturato reddito da impresa per gli anni in contestazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza del 17.12.2020, ritenuti sussistenti gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6
d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
4. Sostituita l'udienza del 22.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa richiamando sentenze su fattispecie analoghe del Tribunale di Patti (n.
186/2020; 899/2019) che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.
5. L'opposizione è fondata e va accolta.
Sul punto occorre fare un breve richiamo alla normativa di settore applicabile ratione temporis al caso di specie.
Il riferimento corre all'articolo 1 del D. Lgs 99/04, che innovando rispetto alla precedente disciplina ha fornito una specifica definizione di “imprenditore agricolo professionale” nei termini che seguono, per quel che qui interessa:
“
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale
(IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
3 complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
…
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
…
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
…
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo…”.
Dalla disposizione appena citata si desume chiaramente che l'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale spetta in via esclusiva alle regioni. Ciò si evince soprattutto dall'inciso «ad ogni effetto», il quale evidentemente allude al fatto che l'accertamento operato dalla Regione consente a chi è riconosciuto in possesso dei predetti requisiti di accedere a tutte le agevolazioni tanto fiscali quanto previdenziali derivanti dal possesso della qualifica medesima. La «salvezza» della facoltà di effettuare verifiche ad opera dell'INPS ai sensi del d.p.r. 476/01 (si tratta del «Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali») non esclude in alcun modo che l'accertamento del possesso dei requisiti per ottenere la predetta qualifica spetti solo alle Regioni. Tale clausola, invero, ha semplicemente lo scopo di lasciare all'Istituto previdenziale il potere di effettuare, tramite il proprio servizio ispettivo, i controlli ritenuti necessari a fini contributivi e della classificazione aziendale (v. art. 7, d.p.r. cit.). Essa, cioè, ha lo scopo di non espropriare l'INPS del potere di vigilanza che normalmente gli compete, ma è pur sempre necessario che intervenga l'accertamento - che compete, come detto, esclusivamente alla Regione - del possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (Si veda Trib. Bari,
Sez. Lav. 15 gennaio 2015, n. 184)
La giurisprudenza ha affermato che, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004 deve
4 ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell'Inps) abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto , così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975 (ove l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti, ma si limitava ad attestarne il possesso) anche in base alla nuova normativa la Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora “professionale”, allora “a titolo principale”, essendo evidente la volontà di assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi , anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore (fattispecie relativa a diniego di istanza inoltrata da una impresa agricola “a titolo principale” diretta ad ottenere la restituzione di oneri di urbanizzazione e di contributi di costruzione nella quale il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo e meritevole di annullamento con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici derivanti dalla qualifica di imprenditore agricolo “professionale”) (Tar Venezia, sez. II, 31.05.2006, n. 1556).
Ne deriva che l'accertamento dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale spetta alla Regione, mentre l'Inps può svolgere le verifiche ai fini previdenziali, ma non sostituirsi alla regione nell'accertamento demandatole dalla legge.
Il ricorrente ha depositato attestazione del Comune di Letojanni del 12 maggio 2014 da cui risulta l'assenza dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale per gli anni 2010,
2011, 2012 e 2013.
Non era dunque l'INPS che poteva procedere all'accertamento opposto, né l' ha CP_1 dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente quale IAP, ragion per cui la domanda è fondata e va accolta.
6. Le spese giudiziali vanno poste a carico dell'INPS ed in favore del ricorrente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate. Le spese vanno distratte con riguardo alle spese di contributo unificato e ai compensi relativa alla fase introduttiva e di studio e a un terzo della fase di trattazione/istruttoria nei confronti dell'originario procuratore di parte ricorrente, avv.
Andrea Caramelli, e quanto alle restanti fasi nei confronti dell'avv. Grazia Pinzone, che ha
5 sostituito l'avv. Caramelli dal 3 febbraio 2022, avendo entrambi reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato in data 27.03.2020 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla l'avviso d'addebito numero 59520190005350983000;
- condanna l'Inps a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in € 43,00 per spese ed € 4.636.50, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore dell'avv. Andrea Caramelli nella misura di € 43,00 per spese di contributo unificato ed € 1.901,30 per compensi e nei confronti dell'avv. Grazia Pinzone nella misura di € 2.732,16 per compensi.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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