Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12527 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana notificato il 04.07.2022 nonché ogni altro connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. MA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Si controverte sulla legittimità del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza in epigrafe indicato.
Il ricorso merita accoglimento, risultando il provvedimento impugnato viziato da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione.
La motivazione del gravato diniego di concessione della cittadinanza si esaurisce in un mero richiamo alla condanna riportata dall’interessato per il reato di cui all’art. 367 c.p., commesso nel lontano 2011, senza tuttavia precisare le ragioni che hanno indotto la P.A. a considerare il ricorrente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica o comunque inaffidabile e non integrato socialmente.
La P.A., a ben vedere, al di là delle formule di stile utilizzate, non ha realmente e specificamente motivato in ordine alla concreta pericolosità sociale dell’interessato e/o alla sua mancata integrazione nel tessuto sociale né ha effettivamente valutato la lunga durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente, che risulta regolarmente soggiornante in Italia da decenni, ha commesso un solo reato, lavora regolarmente producendo da oltre un decennio un reddito superiore a venti mila euro annui, è titolare sin dal 2022 di una casa di proprietà nella quale vive con la moglie.
Dalla lettura del provvedimento impugnato e, finanche, dagli atti depositati in giudizio dalla P.A. non è, neppure, dato comprendere quale sia stata la condotta materiale tipica concretamente posta in essere dal ricorrente né vi sono altri elementi per comprendere l’effettivo disvalore del fatto,
Trattasi di diniego sorretto da una motivazione generica, stereotipata e, comunque, insufficiente, dalla quale non è possibile evincere le concrete ragioni di pericolosità sociale e/o di /o di mancata integrazione nel tessuto sociale che hanno condotto l'Amministrazione al diniego di concessione della cittadinanza italiana: essa si risolve in una clausola di stile, una sorta di motivazione passepartout priva di contenuto individualizzante e, dunque, inidonea a sorregge il diniego (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2022, n. 4319, secondo cui “ il provvedimento ministeriale qui controverso non fa alcun cenno né al particolare disvalore della condotta sanzionata rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della incolumità pubblica, né alla condizione sociale dello straniero; piuttosto, si limita a constatare in modo meccanicistico, a fronte del fatto storico di reato, la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana. Risulta, per l’effetto, del tutto obliterata la valutazione degli elementi…. rappresentativi della sua prolungata permanenza in Italia in condizione di piena e sana integrazione nel tessuto sociale, nonché del radicamento sul territorio del nostro Paese del suo nucleo familiare).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la P.A. a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
MA NA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA NA | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.