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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 595/2024, posta in deliberazione all'udienza del 15 luglio 2025 tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, via dei Priori n. 14, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Mattioli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in n NARNI Via del Parco n. 15, presso e nello studio dell'avvocato Pamela Camerieri che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avvocato Alessandra Morolli, giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, e ritualmente notificato, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2024 RG
391/2024, emesso dal tribunale di Terni in data 2 maggio 2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di€. Controparte_1
4.267,09, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo
(all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che assumeva: -di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal Parte_1
10/01/2023 fino al 05/01/2024; -che non le sarebbero stati conferiti gli emolumenti relativi alle mensilità di dicembre 2023, gennaio 2024 oltre rateo 13ma, ferie e festività non godute, 14ma nonché TFR.
Assumeva che la era solita non osservare l'orario di lavoro e CP_1 poneva in essere “tutta una serie di altri comportamenti per i quali veniva più volte richiamata dai vertici aziendali per le vie brevi”; che la CP_1 non solo aveva dolosamente svolto il suo lavoro non conformemente al contratto e agli obblighi stabiliti, ma addirittura aveva avviato contrattazioni con soggetti competitor di stessa quando ancora non era Parte_1 terminato il contratto, integranti la condotta di concorrenza sleale.
Assumeva di aver corrisposto tutto quanto dovuto e contestava in ogni caso i conteggi allegati.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e il rigetto del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 di cui eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità. Assumeva che non era stata, alla data del deposito della memoria di costituzione, intrapresa alcuna iniziativa disciplinare nei confronti della ex dipendente e che le contestazioni riportate in ricorso apparivano assolutamente generiche.
Assumeva che l'estratto conto dei bonifici effettuati dalla società alla dipendente (cfr. all. n. 2al ricorso) attestava inequivocabilmente che la non aveva provveduto al pagamento dei cedolini Parte_1 paga relativi al mese di dicembre 2023 e gennaio 2024, quest'ultimo comprensivo del TFR maturato e delle competenze retributive residue (ferie, rol, 14ma), nonché infine della 13ma mensilità. Deduceva che essa dipendente aveva concesso un finanziamento brevi manu di € 3.000,00 al proprio datore di lavoro e che la Società avrebbe Parte_1 dovuto restituire mediante il versamento di n. 5 rate della somma di €
600,00 cadauna a partire dal mese di ottobre 2023.; che tale circostanza era documentalmente provata dai bonifici ricevuti dalla dal Controparte_1
14/02/2023 fino 29/12/2023 da parte della come Parte_1 risulta dalla copia delle ricevute prodotte in atti (vedere All. n. 4) oltre ad essere stata, confermata dalla stessa opponente con il documento n. 2 CP_
“estatto_bonifici_pennacchi” prodotto con l'opposizione a ove risulta riportato nelle causali dei bonifici effettuati dalla a Parte_1 favore della in data 23/10/2023, 27/11/2023 e Controparte_1
28/12/2023 “….rimborso finanziamento”. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, escussi alcuni testimoni, sul deposito di note autorizzate è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga.
Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Parte ricorrente, neppure dopo l'escussione dei propri testi, è riuscita a dimostrare che le somme ingiunte non spettassero alla che ne ha CP_1 provato la spettanza con la produzione delle buste paga.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente dichiaratesi antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
595/2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Terni, 15 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 595/2024, posta in deliberazione all'udienza del 15 luglio 2025 tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, via dei Priori n. 14, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Mattioli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in n NARNI Via del Parco n. 15, presso e nello studio dell'avvocato Pamela Camerieri che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avvocato Alessandra Morolli, giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, e ritualmente notificato, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2024 RG
391/2024, emesso dal tribunale di Terni in data 2 maggio 2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di€. Controparte_1
4.267,09, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo
(all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A fondamento del ricorso deduceva che assumeva: -di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal Parte_1
10/01/2023 fino al 05/01/2024; -che non le sarebbero stati conferiti gli emolumenti relativi alle mensilità di dicembre 2023, gennaio 2024 oltre rateo 13ma, ferie e festività non godute, 14ma nonché TFR.
Assumeva che la era solita non osservare l'orario di lavoro e CP_1 poneva in essere “tutta una serie di altri comportamenti per i quali veniva più volte richiamata dai vertici aziendali per le vie brevi”; che la CP_1 non solo aveva dolosamente svolto il suo lavoro non conformemente al contratto e agli obblighi stabiliti, ma addirittura aveva avviato contrattazioni con soggetti competitor di stessa quando ancora non era Parte_1 terminato il contratto, integranti la condotta di concorrenza sleale.
Assumeva di aver corrisposto tutto quanto dovuto e contestava in ogni caso i conteggi allegati.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e il rigetto del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 di cui eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità. Assumeva che non era stata, alla data del deposito della memoria di costituzione, intrapresa alcuna iniziativa disciplinare nei confronti della ex dipendente e che le contestazioni riportate in ricorso apparivano assolutamente generiche.
Assumeva che l'estratto conto dei bonifici effettuati dalla società alla dipendente (cfr. all. n. 2al ricorso) attestava inequivocabilmente che la non aveva provveduto al pagamento dei cedolini Parte_1 paga relativi al mese di dicembre 2023 e gennaio 2024, quest'ultimo comprensivo del TFR maturato e delle competenze retributive residue (ferie, rol, 14ma), nonché infine della 13ma mensilità. Deduceva che essa dipendente aveva concesso un finanziamento brevi manu di € 3.000,00 al proprio datore di lavoro e che la Società avrebbe Parte_1 dovuto restituire mediante il versamento di n. 5 rate della somma di €
600,00 cadauna a partire dal mese di ottobre 2023.; che tale circostanza era documentalmente provata dai bonifici ricevuti dalla dal Controparte_1
14/02/2023 fino 29/12/2023 da parte della come Parte_1 risulta dalla copia delle ricevute prodotte in atti (vedere All. n. 4) oltre ad essere stata, confermata dalla stessa opponente con il documento n. 2 CP_
“estatto_bonifici_pennacchi” prodotto con l'opposizione a ove risulta riportato nelle causali dei bonifici effettuati dalla a Parte_1 favore della in data 23/10/2023, 27/11/2023 e Controparte_1
28/12/2023 “….rimborso finanziamento”. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, escussi alcuni testimoni, sul deposito di note autorizzate è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga.
Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Parte ricorrente, neppure dopo l'escussione dei propri testi, è riuscita a dimostrare che le somme ingiunte non spettassero alla che ne ha CP_1 provato la spettanza con la produzione delle buste paga.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente dichiaratesi antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
595/2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Terni, 15 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi