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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1728/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL NI, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3780/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR2M004702023 CREDITI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di , esercente l' attivita' di ristorazione senza Società_1somministrazione con cibi d' asporto (561020) tramite ditta individuale;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di recupero n. TF3CR2M00470/2023, con il quale si procedeva al recupero di credito di imposta
“ Formazione 4.0 ” , esposto nelle dichiarazioni relative ai periodi d ' imposta 2018-2019-2020-2021, indebitamente, per contestata inesistenza, utilizzato mediante compensazione nel periodo di imposta 2022;
-che la sentenza appellata in particolare ha così essenzialmente motivato la sua statuizione: << Il contribuente oppone flebili argomentazioni contro la pretesa avanzata dall'Ufficio, fondate essenzialmente sulla propria presunta buona fede dimostrata dalle ricerche camerali effettuate Società_2nei confronti della societari erogatrice del servizio di formazione ( Spa) che l'Ufficio ha contestato nella sua essenza attesa l'inesistenza sostanziale della sua struttura aziendale. Inoltre, sostiene il ricorrente, di aver sempre pagato i servizi di formazione fatturati dall'ente secondo i dati indicati nel ricorso. Tali argomentazioni, pero', sono in netto contrasto con la rilevata non operativita' della Società_2 Spa, societa' priva della necessaria struttura logistico- amministrativa per cui non grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio che la ricorrente sostiene di aver fruito. In realta', come gia' ribadito, Società_2era emerso che la societa' veniva utilizzata dagli amministratori di fatto ai fini dell'emissione di fatture false relative a prestazioni di servizi di formazione necessari per l'ottenimento del “Credito d'imposta formazione 4.0”, proprio come contestato all'odierna ricorrente. >>;
-che il contribuente ha reagito con l'appello in esame, con il quale lamenta una erronea valutazione sia della prova di inesistenza fornita dall'AdE, che rimarrebbe su un piano generico ed ambiguo, che delle allegazione difensive e dei documenti probatori e ribadisce: << L'Ufficio basa la sua contestazione sulla inattendibilità della società Società_2 SPA. Questa contestazione è assolutamente generica e per nulla motivata. Infatti, nulla viene chiarito né dettagliato in merito alle presunte criticità riscontrate. Anche la presunta genericità delle descrizioni è ampiamente contestabile in quanto è ben documentata l' emissione sia di bonifici sia di assegni regolarmente incassati, nonché lo svolgimento dei corsi nella sua analiticita. Per quanto sopra si ritiene la contestazione mossa dall'ufficio sia infondata e soprattutto carente di motivazione, in quanto l' operato dei tutors è stato regolarmente effettuato e sottolinea la buona fede del titolare l'attività di “Ristorazione senza somministrazione (con cibi d ' asporto (561020) tramite ditta individuale “ Società_1” con P.IVA n. P.IVA_1 >>;
-che l'AdE si è costituita per resistere, ribadendo la inesistenza delle operazioni riferibili a soggetto solo cartiera;
-che il contribuente ha depositato in data 29 gennaio 2026, il giorno prima della odierna udienza, una breve memoria illustrativa;
preliminarmente viene stralciata dall'esame la breve memoria contribuente perchè tardiva;
indi ritenuto
-che l'appello -tempestivo è a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che la contestazione centrale di AdE è l'inesistenza delle attività (operazioni fatturate) di Società_2formazione dichiarate asseritamene fornite dalla società SPA;
-che l'appello richiede, in primis, una rivalutazione (una vera propria revisione) della fondatezza della contestata inesistenza oggettiva;
-che riesaminato il compendio in atti, il Collegio ritiene di confermare il giudizio di primo grado che fa espressamente proprio, di inesistenza delle operazioni, precisando altresì quanto segue:
• nel caso la prova dei presupposti costitutivi, riguardando un credito fiscale, e' a carico del contribuente, conformemente all'art. 7 co. 5 bis D.L.vo 546/1992 (l'Amministrazione deve provare la violazione: nel caso la violazione e' il minore pagamento della imposta dichiarata -per effetto estintivo della compensazione-, pacifica, a cui consegue l'onere in capo al contribuente di provare la legittimita' e fondatezza della compensazione);
-che in presenza di indizi di inesistenza operativa del fornitore della attività di formazione, che coinvolgono anche il certificatore, poiché -come emerge anche dalla segnalazione della Divisione contribuenti dell'AdE del 2 febbraio 2023 depositata in atti- << l'Ufficio ha potuto rilevare che le asseverazioni erano tutte sottoscritte dal Dott. Nominativo_1, soggetto indirettamente collegato alla Società_2 in quanto certificatore di numerosi crediti derivanti dalla falsa documentazione rilasciata dalla Società_2 SPA, e per i quali sono state poste in essere misure conservative sul piano penale. >> (così dedotto in espresso in atto di recupero), era, a maggior ragione, onere del contribuente dimostrare la effettività della asserita formazione: agli atti non risulta alcuna prova della effettività della formazione, non risultando neppure prodotti i contratti con la fornitrice nè piani concreti di formazione del personale;
-che neppure rilevano le dichiarazioni di notorietà di alcuni dei dipendenti le quali neppure riportano l'oggetto specifico della formazione il tempo e i periodi (almeno approssimativi), e le attività concrete o nominativi di formatori e tutor, risolvendosi in dichiarazioni astratte;
-che del resto la parte contribuente neppure ha chiesto la prova testimoniale;
-che dunque diviene irrilevante la insistita prospettazione in appello della buona fede soggettiva, che sarebbe dimostrata dalla regolarità contabile formale e dai pagamenti a mezzo bonifici, perché come ha detto, condivisamente dal Collegio, la Corte di primo grado << il fatto che la ditta Ricorrente_1 abbia opposto il regolare pagamento delle fatture ricevute dalla Società_2 non costituisce affatto un'esimente, atteso che la regolarita' formale dell'impianto contabile/amministrativo relativo alla costituzione del credito fa parte del “sistema” artatamente creato dalle parti per far risultare l'esistenza dei corsi e la legittimita' della creazione e dell' utilizzo del credito. In altre parole, richiamando un orientamento ormai consolidato in sede di legittimita', la regolarita' della contabilita' del contribuente non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di una circostanza compatibile con la frode, vista la facile falsificazione di tale documentazione (Cassazione, n. 20059/2014) >> ;
-che l'appello dunque va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL NI, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3780/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR2M004702023 CREDITI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di , esercente l' attivita' di ristorazione senza Società_1somministrazione con cibi d' asporto (561020) tramite ditta individuale;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di recupero n. TF3CR2M00470/2023, con il quale si procedeva al recupero di credito di imposta
“ Formazione 4.0 ” , esposto nelle dichiarazioni relative ai periodi d ' imposta 2018-2019-2020-2021, indebitamente, per contestata inesistenza, utilizzato mediante compensazione nel periodo di imposta 2022;
-che la sentenza appellata in particolare ha così essenzialmente motivato la sua statuizione: << Il contribuente oppone flebili argomentazioni contro la pretesa avanzata dall'Ufficio, fondate essenzialmente sulla propria presunta buona fede dimostrata dalle ricerche camerali effettuate Società_2nei confronti della societari erogatrice del servizio di formazione ( Spa) che l'Ufficio ha contestato nella sua essenza attesa l'inesistenza sostanziale della sua struttura aziendale. Inoltre, sostiene il ricorrente, di aver sempre pagato i servizi di formazione fatturati dall'ente secondo i dati indicati nel ricorso. Tali argomentazioni, pero', sono in netto contrasto con la rilevata non operativita' della Società_2 Spa, societa' priva della necessaria struttura logistico- amministrativa per cui non grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio che la ricorrente sostiene di aver fruito. In realta', come gia' ribadito, Società_2era emerso che la societa' veniva utilizzata dagli amministratori di fatto ai fini dell'emissione di fatture false relative a prestazioni di servizi di formazione necessari per l'ottenimento del “Credito d'imposta formazione 4.0”, proprio come contestato all'odierna ricorrente. >>;
-che il contribuente ha reagito con l'appello in esame, con il quale lamenta una erronea valutazione sia della prova di inesistenza fornita dall'AdE, che rimarrebbe su un piano generico ed ambiguo, che delle allegazione difensive e dei documenti probatori e ribadisce: << L'Ufficio basa la sua contestazione sulla inattendibilità della società Società_2 SPA. Questa contestazione è assolutamente generica e per nulla motivata. Infatti, nulla viene chiarito né dettagliato in merito alle presunte criticità riscontrate. Anche la presunta genericità delle descrizioni è ampiamente contestabile in quanto è ben documentata l' emissione sia di bonifici sia di assegni regolarmente incassati, nonché lo svolgimento dei corsi nella sua analiticita. Per quanto sopra si ritiene la contestazione mossa dall'ufficio sia infondata e soprattutto carente di motivazione, in quanto l' operato dei tutors è stato regolarmente effettuato e sottolinea la buona fede del titolare l'attività di “Ristorazione senza somministrazione (con cibi d ' asporto (561020) tramite ditta individuale “ Società_1” con P.IVA n. P.IVA_1 >>;
-che l'AdE si è costituita per resistere, ribadendo la inesistenza delle operazioni riferibili a soggetto solo cartiera;
-che il contribuente ha depositato in data 29 gennaio 2026, il giorno prima della odierna udienza, una breve memoria illustrativa;
preliminarmente viene stralciata dall'esame la breve memoria contribuente perchè tardiva;
indi ritenuto
-che l'appello -tempestivo è a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che la contestazione centrale di AdE è l'inesistenza delle attività (operazioni fatturate) di Società_2formazione dichiarate asseritamene fornite dalla società SPA;
-che l'appello richiede, in primis, una rivalutazione (una vera propria revisione) della fondatezza della contestata inesistenza oggettiva;
-che riesaminato il compendio in atti, il Collegio ritiene di confermare il giudizio di primo grado che fa espressamente proprio, di inesistenza delle operazioni, precisando altresì quanto segue:
• nel caso la prova dei presupposti costitutivi, riguardando un credito fiscale, e' a carico del contribuente, conformemente all'art. 7 co. 5 bis D.L.vo 546/1992 (l'Amministrazione deve provare la violazione: nel caso la violazione e' il minore pagamento della imposta dichiarata -per effetto estintivo della compensazione-, pacifica, a cui consegue l'onere in capo al contribuente di provare la legittimita' e fondatezza della compensazione);
-che in presenza di indizi di inesistenza operativa del fornitore della attività di formazione, che coinvolgono anche il certificatore, poiché -come emerge anche dalla segnalazione della Divisione contribuenti dell'AdE del 2 febbraio 2023 depositata in atti- << l'Ufficio ha potuto rilevare che le asseverazioni erano tutte sottoscritte dal Dott. Nominativo_1, soggetto indirettamente collegato alla Società_2 in quanto certificatore di numerosi crediti derivanti dalla falsa documentazione rilasciata dalla Società_2 SPA, e per i quali sono state poste in essere misure conservative sul piano penale. >> (così dedotto in espresso in atto di recupero), era, a maggior ragione, onere del contribuente dimostrare la effettività della asserita formazione: agli atti non risulta alcuna prova della effettività della formazione, non risultando neppure prodotti i contratti con la fornitrice nè piani concreti di formazione del personale;
-che neppure rilevano le dichiarazioni di notorietà di alcuni dei dipendenti le quali neppure riportano l'oggetto specifico della formazione il tempo e i periodi (almeno approssimativi), e le attività concrete o nominativi di formatori e tutor, risolvendosi in dichiarazioni astratte;
-che del resto la parte contribuente neppure ha chiesto la prova testimoniale;
-che dunque diviene irrilevante la insistita prospettazione in appello della buona fede soggettiva, che sarebbe dimostrata dalla regolarità contabile formale e dai pagamenti a mezzo bonifici, perché come ha detto, condivisamente dal Collegio, la Corte di primo grado << il fatto che la ditta Ricorrente_1 abbia opposto il regolare pagamento delle fatture ricevute dalla Società_2 non costituisce affatto un'esimente, atteso che la regolarita' formale dell'impianto contabile/amministrativo relativo alla costituzione del credito fa parte del “sistema” artatamente creato dalle parti per far risultare l'esistenza dei corsi e la legittimita' della creazione e dell' utilizzo del credito. In altre parole, richiamando un orientamento ormai consolidato in sede di legittimita', la regolarita' della contabilita' del contribuente non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di una circostanza compatibile con la frode, vista la facile falsificazione di tale documentazione (Cassazione, n. 20059/2014) >> ;
-che l'appello dunque va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.