TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: dichiarare che la casa coniugale sita in Roma, Via
Decio Filipponi n. 12/14, int. 4, pal. 2, 00136, Roma (RM), con relativi arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della Sig.ra 4. Dichiarare che le parti non richiedono reciproco Parte_2
assegno di mantenimento.
5. Dichiarare che (i) - il Sig. si obbliga, a titolo di Parte_1
regolamentazione patrimoniale conseguente alla separazione, a trasferire alla Sig.ra Parte_2
la propria quota di comproprietà (pari al 50%) delle seguenti porzioni immobiliari, come risultanti al N.C.E.U. del Comune di Roma alla partita n. 179013, foglio 364, n. 182, site in Roma, Via Decio
Filipponi n. 12/14, e precisamente: - “Appartamento”: sub 4, z.c. 4, cat. A/2, cl. 4, vani 9, Via D.
Filipponi pal. 2 n. 14, int. 4, p. 1, R.C. € 2.556,46; - “Cantina”: sub 10, z.c. 4, cat C/2, cl. 3, mq. 12,
R.C. € 45,86, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 3, p. S1; - “Garage”: sub 18, z.c. 4, cat. C/6, cl. 5,
mq 28, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, p. S1, R.C. € 172,08. (ii) - il Sig. si obbliga Parte_1
a trasferire in piena proprietà alla Sig.ra la propria quota di comproprietà (pari al Parte_2
50%) delle suddette porzioni immobiliari, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. (iii) - A seguito del suindicato trasferimento da parte del Sig.
[...]
alla Sig.ra della propria quota di comproprietà (pari al 50%) delle suddette Parte_1 Parte_2
porzioni immobiliari, la Sig.ra diviene piena ed esclusiva proprietaria delle porzioni Parte_2
immobiliari dianzi descritte. In ogni caso, il Sig. rinunzia espressamente ad Parte_1
eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla
Sig.ra della quota di beni immobili a questa trasferita dianzi con esonero del Parte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità. (iv) - Il trasferimento della suddetta quota avverrà mediante atto notarile da stipularsi entro 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della separazione. (v) - Tutte le spese notarili e fiscali relative a tale atto saranno a carico del Sig. . (vi) - Fino alla stipula dell'atto Parte_1
notarile il Sig. resta proprietario della propria quota ma si impegna sin d'ora a Parte_1
non compiere atti di disposizione o gravami sulle suddette porzioni immobiliari. (vii) - Il Sig.
si obbliga, altresì, anche dopo il suindicato trasferimento della propria quota di Parte_1
comproprietà, a pagare per intero tutti gli oneri condominiali relativi alle suddette porzioni immobiliari site in Roma, Via Decio Filipponi n. 12/14, distinte al N.C.E.U. del di Roma CP_1
alla partita n. 179013, foglio 364, n. 182, e precisamente: - “Appartamento”: sub 4, z.c. 4, cat. A/2,
cl. 4, vani 9, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 4, p. 1, R.C. € 2.556,46;- “Cantina”: sub 10, z.c. 4,
cat C/2, cl. 3, mq. 12, R.C. € 45,86, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 3, p. S1;- “Garage”: sub 18,
z.c. 4, cat. C/6, cl. 5, mq 28, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, p. S1, R.C. € 172,08.6. Dichiarare che l'accordo patrimoniale di cui al punto 5 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Dichiarare che con il presente accordo di separazione, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto al punto 5, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Ordinare
alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 6.7.1985 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00664, P. 2,
SerieA03, dell'anno 1985);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice La Presidente
NI NE TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: dichiarare che la casa coniugale sita in Roma, Via
Decio Filipponi n. 12/14, int. 4, pal. 2, 00136, Roma (RM), con relativi arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della Sig.ra 4. Dichiarare che le parti non richiedono reciproco Parte_2
assegno di mantenimento.
5. Dichiarare che (i) - il Sig. si obbliga, a titolo di Parte_1
regolamentazione patrimoniale conseguente alla separazione, a trasferire alla Sig.ra Parte_2
la propria quota di comproprietà (pari al 50%) delle seguenti porzioni immobiliari, come risultanti al N.C.E.U. del Comune di Roma alla partita n. 179013, foglio 364, n. 182, site in Roma, Via Decio
Filipponi n. 12/14, e precisamente: - “Appartamento”: sub 4, z.c. 4, cat. A/2, cl. 4, vani 9, Via D.
Filipponi pal. 2 n. 14, int. 4, p. 1, R.C. € 2.556,46; - “Cantina”: sub 10, z.c. 4, cat C/2, cl. 3, mq. 12,
R.C. € 45,86, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 3, p. S1; - “Garage”: sub 18, z.c. 4, cat. C/6, cl. 5,
mq 28, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, p. S1, R.C. € 172,08. (ii) - il Sig. si obbliga Parte_1
a trasferire in piena proprietà alla Sig.ra la propria quota di comproprietà (pari al Parte_2
50%) delle suddette porzioni immobiliari, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. (iii) - A seguito del suindicato trasferimento da parte del Sig.
[...]
alla Sig.ra della propria quota di comproprietà (pari al 50%) delle suddette Parte_1 Parte_2
porzioni immobiliari, la Sig.ra diviene piena ed esclusiva proprietaria delle porzioni Parte_2
immobiliari dianzi descritte. In ogni caso, il Sig. rinunzia espressamente ad Parte_1
eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla
Sig.ra della quota di beni immobili a questa trasferita dianzi con esonero del Parte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità. (iv) - Il trasferimento della suddetta quota avverrà mediante atto notarile da stipularsi entro 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della separazione. (v) - Tutte le spese notarili e fiscali relative a tale atto saranno a carico del Sig. . (vi) - Fino alla stipula dell'atto Parte_1
notarile il Sig. resta proprietario della propria quota ma si impegna sin d'ora a Parte_1
non compiere atti di disposizione o gravami sulle suddette porzioni immobiliari. (vii) - Il Sig.
si obbliga, altresì, anche dopo il suindicato trasferimento della propria quota di Parte_1
comproprietà, a pagare per intero tutti gli oneri condominiali relativi alle suddette porzioni immobiliari site in Roma, Via Decio Filipponi n. 12/14, distinte al N.C.E.U. del di Roma CP_1
alla partita n. 179013, foglio 364, n. 182, e precisamente: - “Appartamento”: sub 4, z.c. 4, cat. A/2,
cl. 4, vani 9, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 4, p. 1, R.C. € 2.556,46;- “Cantina”: sub 10, z.c. 4,
cat C/2, cl. 3, mq. 12, R.C. € 45,86, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, int. 3, p. S1;- “Garage”: sub 18,
z.c. 4, cat. C/6, cl. 5, mq 28, Via D. Filipponi pal. 2 n. 14, p. S1, R.C. € 172,08.6. Dichiarare che l'accordo patrimoniale di cui al punto 5 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Dichiarare che con il presente accordo di separazione, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto al punto 5, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Ordinare
alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 6.7.1985 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00664, P. 2,
SerieA03, dell'anno 1985);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice La Presidente
NI NE TA NZ