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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. C.F. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio CUTONILLI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 21.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al
proprio mantenimento;
2. Le figlie e vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ai genitori e abiteranno presso la nuova abitazione di proprietà esclusiva della
madre (a cui l'immobile viene assegnato) sita in Roma al civico 65 di via Lucilio;
3. Il padre terrà
con sé le minori due fine settimana al mese alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino alle ore
20 di domenica. Le terrà con sé altresì un pomeriggio con pernotto infrasettimanale ogni settimana, da scegliersi in base alle esigenze lavorative del genitore e a quelle scolastiche delle minori, e da
comunicare alla madre con almeno 24 ore di anticipo. A Natale le minori passeranno la sera della
vigilia con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alternati. E così la sera del 31 dicembre e
l'1 gennaio. Le figlie passeranno altresì la Pasqua (dal sabato mattina al lunedì sera) con ciascun
genitore ad anni alterni. Ad Agosto il padre terrà le figlie per 14 giorni anche non consecutivi e il
calendario sarà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno. Infine, le minori
staranno con il padre il giorno del genetliaco di quest'ultimo e della festa del papà. A sua volta le
stesse staranno con la madre il giorno del genetliaco di quest'ultima e della festa della mamma;
4. Il
Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di euro 800 a Pt_1 Parte_2
titolo di contributo perequativo al mantenimento delle figlie (euro 400 ciascuna) presso il domicilio
della stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese. L'assegnò verrà rideterminato annualmente secondo
gli indici di rivalutazione monetaria Istat vigenti. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50%
da ciascun genitore e sono assoggettate al vigente protocollo adottato dal Tribunale di Roma. 5.
Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro ogni eventuale futuro mutamento del proprio
domicilio.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Campagnano di Roma (RM) il 9.6.2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 8, P. II, Serie A, dell'anno 2007);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI TT TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. C.F. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio CUTONILLI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 21.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al
proprio mantenimento;
2. Le figlie e vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ai genitori e abiteranno presso la nuova abitazione di proprietà esclusiva della
madre (a cui l'immobile viene assegnato) sita in Roma al civico 65 di via Lucilio;
3. Il padre terrà
con sé le minori due fine settimana al mese alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino alle ore
20 di domenica. Le terrà con sé altresì un pomeriggio con pernotto infrasettimanale ogni settimana, da scegliersi in base alle esigenze lavorative del genitore e a quelle scolastiche delle minori, e da
comunicare alla madre con almeno 24 ore di anticipo. A Natale le minori passeranno la sera della
vigilia con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alternati. E così la sera del 31 dicembre e
l'1 gennaio. Le figlie passeranno altresì la Pasqua (dal sabato mattina al lunedì sera) con ciascun
genitore ad anni alterni. Ad Agosto il padre terrà le figlie per 14 giorni anche non consecutivi e il
calendario sarà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno. Infine, le minori
staranno con il padre il giorno del genetliaco di quest'ultimo e della festa del papà. A sua volta le
stesse staranno con la madre il giorno del genetliaco di quest'ultima e della festa della mamma;
4. Il
Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di euro 800 a Pt_1 Parte_2
titolo di contributo perequativo al mantenimento delle figlie (euro 400 ciascuna) presso il domicilio
della stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese. L'assegnò verrà rideterminato annualmente secondo
gli indici di rivalutazione monetaria Istat vigenti. Le spese straordinarie verranno sostenute al 50%
da ciascun genitore e sono assoggettate al vigente protocollo adottato dal Tribunale di Roma. 5.
Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro ogni eventuale futuro mutamento del proprio
domicilio.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Campagnano di Roma (RM) il 9.6.2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 8, P. II, Serie A, dell'anno 2007);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI TT TA NZ