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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO IO, EL
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1833/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1885/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 12 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036302583 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3750/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, la “
Ricorrente_1 s.r.l.”, con sede legale in Roma alla Indirizzo_1, in relazione alla sentenza n. 1885/21, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, agisce, ai sensi dell'art. 63 d.lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello definito con sentenza n. 2244/16/2023 dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado del
Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento del ricorso promosso dalla amministrazione finanziaria, dalla
Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 23109/2023, e per il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TK3036302583 2019.
2. Con atto n. I00621/2019, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1 invitava la “Ricorrente_1 s.r.l.” ad inoltrare le copie dei registri IVA e la documentazione afferente la voce “altri ricavi e proventi”, pari ad euro 173.000,00, indicata nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2014; chiedeva, inoltre, chiarimenti in ordine allo scostamento tra i ricavi dichiarati ed il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA 2015 e lo studio di settore presentato in ordine a quel medesimo anno. In data 28.5.2019, la società, relativamente all'anno 2014, produceva il Registro IVA Vendite e Acquisti, l'estratto del Libro Giornale, la Scheda del
Finanziamento soci. lo stralcio del conto economico del bilancio di esercizio;
al contempo, dichiarava che gli “altri proventi considerati ricavi”, indicati nello studio di settore alla voce F02, rappresentavano una rinuncia al Finanziamento soci, così come evincibile dal Libro Giornale. All'esito dell'esame di tale documentazione,
l'Agenzia, ritenendo non inerente all'attività d'impresa l'importo inserito alla voce “altri proventi considerati ricavi”, valutava lo stesso come una sopravvenienza attiva non fiscalmente rilevante, che la società avrebbe dovuto indicare nella voce F05 dello studio di settore. Conseguenzialmente, modificava il risultato di quest'ultimo da “congruo e coerente” a “non congruo e non coerente”. L'amministrazione finanziaria, inoltre, rilevava come nella nota integrativa del bilancio e nel bilancio stesso non figurava alcun debito verso soci per finanziamenti. In ragione di tali considerazioni, l'Agenzia, con l'invito al contraddittorio n.
TK3I16300753/2019 emesso ai sensi dell'art. 5 d.lvo 218/1997, contestata la predetta incongruenza, procedeva al ricalcolo dello studio di settore ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa. In sede di contraddittorio, la società dichiarava che la voce del conto economico oggetto di contestazione, che, come detto, era stata da essa in un primo momento qualificata come una rinuncia al finanziamento soci e, pertanto, non rappresentativa di una voce di ricavo, in realtà si riferiva ai contributi in conto esercizio effettuati dai soci utilizzando le rinunce da questi effettuate per non indebitarsi ulteriormente: da qui la correttezza del suo inserimento nella voce F02 dello studio di settore. L'Agenzia, peraltro, non valutando adeguatamente giustificato lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base dello studio di settore, procedeva alla ricostruzione induttiva dei redditi utilizzando l'indice di ricarico al costo del venduto pari ad
1,20 per l'attività esercitata, come risultante dallo studio di settore, con un correttivo di 0,20 punti percentuali ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Con l'avviso di accertamento n. TK3036302583
2019, quindi, determinati i maggiori ricavi in euro 88.122,00, l'Agenzia recuperava imposte per complessivi euro 23.139,00, di cui euro 4.633,00 a titolo di maggiore IRAP ed euro 18.506,00 a titolo di maggiore IVA.
Avverso l'avviso, la “Ricorrente_1 s.r.l.” proponeva ricorso eccependo la carenza di motivazione e l'infondatezza della ricostruzione reddituale operata dall'Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza n. 1885/21, depositata in data 22.2.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso considerando la rinuncia dei soci ai finanziamenti effettuati nei confronti della società quale componente patrimoniale senza alcuna ricaduta reddituale.
Successivamente, con la sentenza n. 2244/16/2023, depositata il 18.4.2023, la Corte di Giustizia di
Secondo Grado del Lazio, ritenendo applicabile, al caso in esame, l'art. 85, lett. g), del TUIR, in ragione del quale vanno considerati ricavi “i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto”, riconosceva la correttezza dello studio di settore così come compilato dalla società, e rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, non condividendo la valutazione operata dal Giudice di secondo grado, proponeva,
a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, eccependo l'errata qualificazione della posta “finanziamento soci” come “ricavo”.
Con ordinanza n. 23109/2023, il Supremo Collegio statuiva che “in ragione dell'art. 88, comma 4, TUIR – nella formulazione pro tempore - non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (...)». La suddetta disposizione sancisce l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non
è imponibile ai fini reddituali e non può, pertanto, rientrare tra i ricavi imponibili a termini dell'art. 85 TUIR.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata”.
3. Con il ricorso in riassunzione in esame, la “Ricorrente_1 s.r.l.” si riportava a quanto dedotto nella originaria domanda introduttiva del giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1885/21 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, di cui, pertanto, chiedeva la conferma.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, richiamato il contenuto della ordinanza n. 23109/2023 emessa dalla Corte di Cassazione, concludeva per l'accoglimento del proposto appello.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti chiaramente si evince che la “Ricorrente_1 s.r.l.”, non contabilizzando correttamente l'importo di euro 173.000,00 al rigo F02 relativo alla rinuncia al finanziamento da parte dei soci, alterò il risultato finale dello studio di settore in termini di congruità/coerenza.
In particolare, anche in ragione di quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23109/2023 di annullamento con rinvio della sentenza n. 2244/16/2023 resa dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio, deve ritenersi che il detto importo, non essendo riferibile all'attività svolta dalla società, non può essere considerato come ricavo della gestione. Invero, la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma produce solo l'effetto di un'evidenza patrimoniale, dal momento che la liberazione della società dall'obbligo di restituire il finanziamento, a causa della rinuncia del socio al credito, genera per la società lo stesso effetto prodotto dall'apporto di capitale. Appare, dunque, evidente, che una componente patrimoniale, che ha una ricaduta reddituale, non può essere inserito nello studio di settore.
In ragione di tali considerazioni non può non ritenersi illegittima la indicazione, ad opera della “2100
Ceramica s.r.l.”, dell'importo relativo alla rinuncia al finanziamento soci per euro 173.000,00 - nel rigo F02 - come “altri proventi considerati ricavi”, dal momento che tale artificio, consistente in una vera e propria alterazione dell'esito dello studio di settore, ha finito con il determinare un risultato di congruità che altrimenti non si sarebbe raggiunto. Difatti, eliminando tale importo, in quanto fiscalmente irrilevante, dallo studio di settore, si perviene ad un radicale ribaltamento dell'esito in termini di non coerenza e non congruità.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato e di illegittimo utilizzo delle presunzioni ad opera dell'amministrazione finanziaria. Sul punto, invero, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa, prova che, nel caso concreto, non è stata adeguatamene fornita. La Corte di
Cassazione – rifacendosi a quanto già espresso nella sentenza n. 3415/2015 – ha ribadito il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, l. 549/1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma
1, lett. d), d.P.R. 600/1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”.
Per tali motivi, l'appello va senz'altro accolto.
Stante la complessità della materia, appare equo dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Per mero errore materiale nel dispositivo della presente sentenza, in luogo di attribuire alla Agenzia delle
Entrate la proposizione dell'appello, è indicata, quale parte appellante, la società contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e compensa tutti i gradi di giudizio. Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore Il Presidente Marotta Pannullo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
RO IO, EL
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1833/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1885/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 12 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036302583 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3750/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, la “
Ricorrente_1 s.r.l.”, con sede legale in Roma alla Indirizzo_1, in relazione alla sentenza n. 1885/21, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, agisce, ai sensi dell'art. 63 d.lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello definito con sentenza n. 2244/16/2023 dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado del
Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento del ricorso promosso dalla amministrazione finanziaria, dalla
Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 23109/2023, e per il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TK3036302583 2019.
2. Con atto n. I00621/2019, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1 invitava la “Ricorrente_1 s.r.l.” ad inoltrare le copie dei registri IVA e la documentazione afferente la voce “altri ricavi e proventi”, pari ad euro 173.000,00, indicata nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2014; chiedeva, inoltre, chiarimenti in ordine allo scostamento tra i ricavi dichiarati ed il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA 2015 e lo studio di settore presentato in ordine a quel medesimo anno. In data 28.5.2019, la società, relativamente all'anno 2014, produceva il Registro IVA Vendite e Acquisti, l'estratto del Libro Giornale, la Scheda del
Finanziamento soci. lo stralcio del conto economico del bilancio di esercizio;
al contempo, dichiarava che gli “altri proventi considerati ricavi”, indicati nello studio di settore alla voce F02, rappresentavano una rinuncia al Finanziamento soci, così come evincibile dal Libro Giornale. All'esito dell'esame di tale documentazione,
l'Agenzia, ritenendo non inerente all'attività d'impresa l'importo inserito alla voce “altri proventi considerati ricavi”, valutava lo stesso come una sopravvenienza attiva non fiscalmente rilevante, che la società avrebbe dovuto indicare nella voce F05 dello studio di settore. Conseguenzialmente, modificava il risultato di quest'ultimo da “congruo e coerente” a “non congruo e non coerente”. L'amministrazione finanziaria, inoltre, rilevava come nella nota integrativa del bilancio e nel bilancio stesso non figurava alcun debito verso soci per finanziamenti. In ragione di tali considerazioni, l'Agenzia, con l'invito al contraddittorio n.
TK3I16300753/2019 emesso ai sensi dell'art. 5 d.lvo 218/1997, contestata la predetta incongruenza, procedeva al ricalcolo dello studio di settore ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa. In sede di contraddittorio, la società dichiarava che la voce del conto economico oggetto di contestazione, che, come detto, era stata da essa in un primo momento qualificata come una rinuncia al finanziamento soci e, pertanto, non rappresentativa di una voce di ricavo, in realtà si riferiva ai contributi in conto esercizio effettuati dai soci utilizzando le rinunce da questi effettuate per non indebitarsi ulteriormente: da qui la correttezza del suo inserimento nella voce F02 dello studio di settore. L'Agenzia, peraltro, non valutando adeguatamente giustificato lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base dello studio di settore, procedeva alla ricostruzione induttiva dei redditi utilizzando l'indice di ricarico al costo del venduto pari ad
1,20 per l'attività esercitata, come risultante dallo studio di settore, con un correttivo di 0,20 punti percentuali ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Con l'avviso di accertamento n. TK3036302583
2019, quindi, determinati i maggiori ricavi in euro 88.122,00, l'Agenzia recuperava imposte per complessivi euro 23.139,00, di cui euro 4.633,00 a titolo di maggiore IRAP ed euro 18.506,00 a titolo di maggiore IVA.
Avverso l'avviso, la “Ricorrente_1 s.r.l.” proponeva ricorso eccependo la carenza di motivazione e l'infondatezza della ricostruzione reddituale operata dall'Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza n. 1885/21, depositata in data 22.2.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso considerando la rinuncia dei soci ai finanziamenti effettuati nei confronti della società quale componente patrimoniale senza alcuna ricaduta reddituale.
Successivamente, con la sentenza n. 2244/16/2023, depositata il 18.4.2023, la Corte di Giustizia di
Secondo Grado del Lazio, ritenendo applicabile, al caso in esame, l'art. 85, lett. g), del TUIR, in ragione del quale vanno considerati ricavi “i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto”, riconosceva la correttezza dello studio di settore così come compilato dalla società, e rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, non condividendo la valutazione operata dal Giudice di secondo grado, proponeva,
a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, eccependo l'errata qualificazione della posta “finanziamento soci” come “ricavo”.
Con ordinanza n. 23109/2023, il Supremo Collegio statuiva che “in ragione dell'art. 88, comma 4, TUIR – nella formulazione pro tempore - non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (...)». La suddetta disposizione sancisce l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non
è imponibile ai fini reddituali e non può, pertanto, rientrare tra i ricavi imponibili a termini dell'art. 85 TUIR.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata”.
3. Con il ricorso in riassunzione in esame, la “Ricorrente_1 s.r.l.” si riportava a quanto dedotto nella originaria domanda introduttiva del giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1885/21 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, di cui, pertanto, chiedeva la conferma.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, richiamato il contenuto della ordinanza n. 23109/2023 emessa dalla Corte di Cassazione, concludeva per l'accoglimento del proposto appello.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti chiaramente si evince che la “Ricorrente_1 s.r.l.”, non contabilizzando correttamente l'importo di euro 173.000,00 al rigo F02 relativo alla rinuncia al finanziamento da parte dei soci, alterò il risultato finale dello studio di settore in termini di congruità/coerenza.
In particolare, anche in ragione di quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23109/2023 di annullamento con rinvio della sentenza n. 2244/16/2023 resa dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio, deve ritenersi che il detto importo, non essendo riferibile all'attività svolta dalla società, non può essere considerato come ricavo della gestione. Invero, la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma produce solo l'effetto di un'evidenza patrimoniale, dal momento che la liberazione della società dall'obbligo di restituire il finanziamento, a causa della rinuncia del socio al credito, genera per la società lo stesso effetto prodotto dall'apporto di capitale. Appare, dunque, evidente, che una componente patrimoniale, che ha una ricaduta reddituale, non può essere inserito nello studio di settore.
In ragione di tali considerazioni non può non ritenersi illegittima la indicazione, ad opera della “2100
Ceramica s.r.l.”, dell'importo relativo alla rinuncia al finanziamento soci per euro 173.000,00 - nel rigo F02 - come “altri proventi considerati ricavi”, dal momento che tale artificio, consistente in una vera e propria alterazione dell'esito dello studio di settore, ha finito con il determinare un risultato di congruità che altrimenti non si sarebbe raggiunto. Difatti, eliminando tale importo, in quanto fiscalmente irrilevante, dallo studio di settore, si perviene ad un radicale ribaltamento dell'esito in termini di non coerenza e non congruità.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato e di illegittimo utilizzo delle presunzioni ad opera dell'amministrazione finanziaria. Sul punto, invero, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa, prova che, nel caso concreto, non è stata adeguatamene fornita. La Corte di
Cassazione – rifacendosi a quanto già espresso nella sentenza n. 3415/2015 – ha ribadito il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, l. 549/1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma
1, lett. d), d.P.R. 600/1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”.
Per tali motivi, l'appello va senz'altro accolto.
Stante la complessità della materia, appare equo dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Per mero errore materiale nel dispositivo della presente sentenza, in luogo di attribuire alla Agenzia delle
Entrate la proposizione dell'appello, è indicata, quale parte appellante, la società contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e compensa tutti i gradi di giudizio. Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore Il Presidente Marotta Pannullo