Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
L'elezione di domicilio compiuta nell'atto introduttivo di un giudizio esaurisce i suoi effetti nell'ambito del giudizio stesso, senza possibilità che essa possa esser fatta valere in un distinto procedimento, tanto meno da parte di terzi (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie in cui era stata notificata alla parte di un giudizio di cognizione un atto di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto al di fuori del detto procedimento di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso l'avvocato JACOPO SQUILLANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZA LE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 292/99 del Giudice di pace di TEANO, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
QU IA, nominato C.T.U. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Santa Maria C.V. nella causa civile promossa da IO Di ON nei confronti della Banca Popolare di Ancona e del Comune di Camigliano, chiedeva al giudice di pace di Teano ingiunzione di pagamento nei confronti del detto Di ON per l'importo di L. 1.791.200, già liquidato dal G.I. con decreto emesso il 19.2.1998 ai sensi della Legge 319/80. Il giudice di pace accoglieva il ricorso, emettendo in data 1.3.1999 decreto ingiuntivo che veniva notificato a IO Di ON in data 13.3.1999 presso il procuratore domiciliatario nel procedimento in corso con la Banca ed il Comune.
Proponeva tempestiva opposizione NT Di ON, quale erede di IO, sostenendo:
- l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo perché effettuata presso il suddetto domiciliatario;
- l'irritualità della stessa notifica perché effettuata a persona ormai defunta;
- l'incompetenza territoriale, essendo competenti il giudice di pace di Caserta o quello di Santa Maria C.V.;
- la mancanza di interesse, essendo l'opposto già portatore di un decreto di liquidazione.
All'esito del giudizio, nel quale si costituiva il IA, il giudice di pace rigettava le eccezioni, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con esclusione delle spese relative alla fase monitoria e condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Dopo aver ritenuto valida la notifica effettuata presso il domiciliatario in quanto regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 141 C.P.C., rilevava il giudice di pace, per quanto riguarda la circostanza che fosse stata effettuata a persona deceduta, che la sua nullità poteva considerarsi superata dal fatto che il IA non era a conoscenza della morte del debitore, che la notifica era stata eseguita nel suo ultimo domicilio eletto e poteva valere quindi come notifica impersonale agli eredi ai sensi dell'art. 303 C.P.C., che NT De ON aveva fatto proprio il decreto ingiuntivo senza sollevare eccezioni in ordine alla notifica, che legittimamente il creditore del defunto può soddisfarsi sul patrimonio dell'erede e che con la costituzione dell'erede doveva considerarsi sanata ogni nullità con effetto retroattivo.
Riteneva infine sia la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 C.P.C., dovendo l'obbligazione essere adempiuta in Pietramelara (CE), domicilio del creditore, rientrante nel territorio di sua competenza e sia l'interesse ad agire da parte del creditore pur essendo già in possesso di un titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NT Di ON, deducendo tre motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere riconosciuta l'ammissibilità del presente ricorso per cassazione in quanto, pur riguardando una pronuncia del giudice di pace emessa secondo equità per essere la causa di valore non eccedente lire due milioni, si riferisce a questioni di ordine processuale.
Il Potere del giudice di equità di prescindere dalla stretta applicazione delle norme giuridiche trova il suo limite infatti, fra l'altro, nella osservanza delle regole processuali alle quali il relativo giudizio deve ritenersi vincolato, riguardando il ricorso all'equità solo l'individuazione della regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame. Con il primo motivo di ricorso NT Di ON denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e segg. e 170 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sostiene che, disciplinando l'art. 170 C.P.C. le notificazioni da eseguirsi nell'ambito dello stesso processo alla parte costituita presso il procuratore domiciliatario, non poteva lo stesso trovare applicazione nel giudizio di opposizione in esame riguardante un decreto ingiuntivo chiesto al di fuori del giudizio di cognizione in cui il Di ON IO era costituito e rappresentato, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo in tal modo effettuata doveva considerarsi inesistente.
La censura è fondata per un duplice ordine di ragioni. Riguardando l'elezione di domicilio operata da IO Di ON presso il suo procuratore la causa dal medesimo instaurata nei confronti della Banca Popolare di Ancona, nessuna efficacia può ad essa essere attribuita nel distinto procedimento promosso nei suoi confronti con la richiesta del decreto ingiuntivo in esame da IA QU per il pagamento del compenso liquidato dal giudice a seguito della C.T.U. dal medesimo espletata in quella causa. L'elezione di domicilio compiuta nell'atto introduttivo di un giudizio eusarisce i suoi effetti nell'ambito della stesso giudizio, senza possibilità che essa posa essere fatta valere in distinto procedimento e, tanto meno, da parte di terzi.
In secondo luogo, essendo avvenuta nei confronti di persona defunta, la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi inesistente, potendosi, semmai, detto decreto essere notificato in tal caso impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio effettivo del defunto (e non già comunque in quello eletto in altro procedimento) in analogia con la previsione di cui all'art. 477 C.P.C. che riguarda il titolo esecutivo (per utili riferimenti vedi Cass. 740/67). Rimangono in tal modo superate, in presenza di un atto inesistente, le considerazioni espresse nell'impugnata sentenza in ordine all'efficacia sanante attribuita alla proposizione della opposizione da parte dell'erede, senza peraltro che sia stata fornita alcuna precisazione in ordine alla presenza di altri eventuali eredi. L'accoglimento del primo motivo, precludendo in radice ogni altra considerazione, comporta l'assorbimento degli altri due e la cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti e potendosi quindi decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., deve essere accolta l'opposizione del decreto ingiuntivo che va dichiarato pertanto inefficace per non essere intervenuta una sua valida notifica nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 C.P.C.. Le spese, relative anche al giudizio di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri due.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo. Condanna IA QU al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in L.
1.000.000 per onorario, pari ad euro 516,46, oltre alle spese effettive liquidate in L. 28.900, pari ad euro 14,93 e, quanto al giudizio avanti al giudice di pace in complessive L. 500.000, pari ad euro 258,23 di cui L. 260.000, pari ad euro 134,28 per diritti, L. 160.000 pari ad euro 82,64 per onorario e L. 80.000, pari ad euro 41,23 per spese effettive.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002