Art. 49.
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.