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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO ( ed elettivamente domiciliata presso Email_1
il predetto difensore, viale Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISCI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
predetto difensore, via dei Fossi n. 4, Pomarance (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025, come da verbale da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 luglio 2006, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2006; Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 13 agosto 2008, il 16 gennaio 2014 e Per_1
, il 24 novembre 2016; Per_3
- che hanno, proponeva domanda congiunta di separazione personale e di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile Pt_2 pari ad € 300,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e alla somma di € 300,00 mensili, più Istat, a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sullo status ma Parte_2 domandando, da parte sua, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a suo carico ed in favore dei figli pari ad € 150,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, disponendo che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla ricorrente;
- che, a seguito della comparizione personale dei coniugi e dell'audizione dei minori, il Giudice formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa che le parti ritenevano di accettare, seppur con talune precisazioni;
- che, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e, in data 20.06.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra loro concordate, disponendo, contestualmente, la rimessione della causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che, all'udienza fissata per il 16 gennaio 2025, le parti si accordavano nel senso di confermare le condizioni di separazione per come emendate nel verbale udienza e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomarance (PI), il 22 luglio
2006 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di Pomarance (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale Per_
DISPONE che i figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_3 Per_1
i genitori con residenza degli stessi presso la madre nella casa familiare, sita in Pomarance, via
Indipendenza, n. 41, a lei assegnata.
DISPONE che il regime di frequentazione padre-figli sarà regolamentato come segue: nella settimana in cui lavora di mattina, lo stesso potrà trattenersi con i bambini per Parte_2 tre giorni, da individuarsi indicativamente nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dal lavoro – allorquando li preleverà dall'abitazione della madre – sino al mattino successivo, allorquando la madre si recherà presso l'abitazione del per accompagnare i figli a scuola o Pt_2
per riportarli presso di sé; nella successiva settimana in cui lavora nel pomeriggio, lo stesso potrà trascorrere con Parte_2
i figli un giorno infrasettimanale, indicativamente nel giorno di mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo, allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre, in aggiunta al fine settimana, dal sabato mattina, alle ore 9,00, quando li preleverà dall'abitazione materna e sino al lunedì mattina, allorquando la madre si recherà presso l'abitazione del e accompagnerà i figli a scuola o li riporterà presso di sé. Pt_2
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno del Natale
e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come per ciò che concerne le festività pasquali, quando i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Le altre festività civili e religiose nonché il giorno del compleanno dei bambini seguiranno, anch'esse, il principio dell'alternanza.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei figli minori, previa comunicazione tra i genitori stessi.
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, l'onere di Parte_2 corrispondere mensilmente la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali quelle contenute nel protocollo CNF.
DISPONE che l'assegno unico ed universale sarà percepito integralmente da Parte_1
DICHIARA cessato, a far data dalla comunicazione della presente sentenza, l'onere per Pt_2
di corrispondere un qualche contributo al mantenimento/assegno divorzile alla signora
[...] [...]
Pt_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pomarance (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO ( ed elettivamente domiciliata presso Email_1
il predetto difensore, viale Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISCI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
predetto difensore, via dei Fossi n. 4, Pomarance (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025, come da verbale da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 luglio 2006, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2006; Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 13 agosto 2008, il 16 gennaio 2014 e Per_1
, il 24 novembre 2016; Per_3
- che hanno, proponeva domanda congiunta di separazione personale e di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso dei minori con residenza degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e porsi a carico del l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile Pt_2 pari ad € 300,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e alla somma di € 300,00 mensili, più Istat, a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sullo status ma Parte_2 domandando, da parte sua, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a suo carico ed in favore dei figli pari ad € 150,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, disponendo che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla ricorrente;
- che, a seguito della comparizione personale dei coniugi e dell'audizione dei minori, il Giudice formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa che le parti ritenevano di accettare, seppur con talune precisazioni;
- che, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e, in data 20.06.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra loro concordate, disponendo, contestualmente, la rimessione della causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che, all'udienza fissata per il 16 gennaio 2025, le parti si accordavano nel senso di confermare le condizioni di separazione per come emendate nel verbale udienza e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomarance (PI), il 22 luglio
2006 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di Pomarance (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale Per_
DISPONE che i figli minori, , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_3 Per_1
i genitori con residenza degli stessi presso la madre nella casa familiare, sita in Pomarance, via
Indipendenza, n. 41, a lei assegnata.
DISPONE che il regime di frequentazione padre-figli sarà regolamentato come segue: nella settimana in cui lavora di mattina, lo stesso potrà trattenersi con i bambini per Parte_2 tre giorni, da individuarsi indicativamente nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dal lavoro – allorquando li preleverà dall'abitazione della madre – sino al mattino successivo, allorquando la madre si recherà presso l'abitazione del per accompagnare i figli a scuola o Pt_2
per riportarli presso di sé; nella successiva settimana in cui lavora nel pomeriggio, lo stesso potrà trascorrere con Parte_2
i figli un giorno infrasettimanale, indicativamente nel giorno di mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo, allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre, in aggiunta al fine settimana, dal sabato mattina, alle ore 9,00, quando li preleverà dall'abitazione materna e sino al lunedì mattina, allorquando la madre si recherà presso l'abitazione del e accompagnerà i figli a scuola o li riporterà presso di sé. Pt_2
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno del Natale
e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come per ciò che concerne le festività pasquali, quando i figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Le altre festività civili e religiose nonché il giorno del compleanno dei bambini seguiranno, anch'esse, il principio dell'alternanza.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei figli minori, previa comunicazione tra i genitori stessi.
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, l'onere di Parte_2 corrispondere mensilmente la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali quelle contenute nel protocollo CNF.
DISPONE che l'assegno unico ed universale sarà percepito integralmente da Parte_1
DICHIARA cessato, a far data dalla comunicazione della presente sentenza, l'onere per Pt_2
di corrispondere un qualche contributo al mantenimento/assegno divorzile alla signora
[...] [...]
Pt_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pomarance (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina