Art. 3.
Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilita' delle categorie sottoelencate e' integrata, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, dei seguenti importi lordi:
a) L. 35.000 ed una mensilita' dell'assegno annuo pensionabile in godimento di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale docente dell'universita' e per il personale scientifico delle carriere direttive degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
b) L. 58.000 ed una mensilita' dell'assegno perequativo pensionabile in godimento, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per il personale non docente dell'universita' e degli osservatori astronomici astrofisici e vulcanologici, escluso per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive.
Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilita' delle categorie sottoelencate e' integrata, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, dei seguenti importi lordi:
a) L. 35.000 ed una mensilita' dell'assegno annuo pensionabile in godimento di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale docente dell'universita' e per il personale scientifico delle carriere direttive degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
b) L. 58.000 ed una mensilita' dell'assegno perequativo pensionabile in godimento, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per il personale non docente dell'universita' e degli osservatori astronomici astrofisici e vulcanologici, escluso per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive.