TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1999/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1999/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 6 giugno Parte_1
1975 (c.f.: ) e residente in Torrevecchia Teatina alla CodiceFiscale_1 via Torre n.118;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta FRITTELLA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Rosciano alla via Madonna della Pace n.16, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 8 novembre 2024 da e Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che all'udienza del 27 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b),
L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti il 7 luglio 2001 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.17 – Parte I – Anno 2001.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1999/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 6 giugno Parte_1
1975 (c.f.: ) e residente in Torrevecchia Teatina alla CodiceFiscale_1 via Torre n.118;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta FRITTELLA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Rosciano alla via Madonna della Pace n.16, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 8 novembre 2024 da e Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che all'udienza del 27 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b),
L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti il 7 luglio 2001 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.17 – Parte I – Anno 2001.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2